Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24138/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso da gli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1044/2024 depositata il 09/04/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e, ancor prima, RAGIONE_SOCIALE, di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) sottoscrissero un contratto di factoring, in esecuzione del quale, NOME cedette ad RAGIONE_SOCIALE i crediti dalla stessa maturati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE -‘RAGIONE_SOCIALE), in virtù della fornitura di energia elettrica eseguita, segnatamente, nel periodo compreso tra febbraio 2010 e dicembre 2011.
In forza del contratto di factoring e della suddetta cessione: da un lato, COGNOME in adempimento alle obbligazioni di pagamento portate dalle fatture emesse da NOME nei suoi confronti, corrispose ad RAGIONE_SOCIALE i relativi importi; dall’altro, RAGIONE_SOCIALE versò ad NOME il corrispettivo del credito ceduto, comprensivo della quota parte corrispondente all ‘ addizionale provinciale all ‘ accisa sull’energia elettrica.
COGNOME, per quanto di interesse, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. Civ. dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 2033 c.c. alla restituzione della addizionale provinciale pagata, per gli anni 2010-2011, sulla fornitura di energia elettrica.
A fondamento della sua pretesa, l’attore deduceva che la legge nazionale istitutiva dell’addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511/1988) -poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 -era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una
tassa (l’addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale.
NOME si costituiva e, nel merito, chiedeva: 1) il rigetto della domanda (stante il carattere non self-executing della direttiva 2008/118/CE, l’efficacia solo verticale delle direttive e la natura di tributo non autonomo dell’addizionale provinciale); b) in via subordinata, di essere manlevata da NOME, che chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa, in forza del contratto di factoring stipulato con quest’ultima.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa, NOME, in via preliminare, contestava la propria legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2033 c.c.; mentre, nel merito, contestava la fondatezza della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza n. 1268/2023 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale accipiens effettivo dei pagamenti, condannandola al pagamento in favore della COGNOME dell’importo di euro 56.263,38, oltre interessi ex articolo 1284 del c.c. dalla domanda al saldo, ma accoglieva la domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME, condannando quest’ultima alla restituzione in favore dell’altra del suddetto importo.
Avverso detta ordinanza interponeva appello RAGIONE_SOCIALE, rilevando, in estrema sintesi: (i) l’impossibilità di una disapplicazione orizzontale della Direttiva nei rapporti tra privati, (ii) la natura accessoria dell’addizionale provinciale rispetto all’accisa, tributo principale, (iii) la natura non self-executing della Direttiva, nonché (iv) l’ingiustificato rigetto dell’eccezione di prescrizione.
2.1. Con sentenza n. 1044/2024, la Corte territoriale, pur ritenendo che la norma di cui all’art. 6 del DL 511/1988 andasse disapplicata -non per il contrasto con la direttiva comunitaria selfexecuting tardivamente recepita dallo Stato italiano (e, quindi,
quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2008/118/CE), bensì per il contrasto della norma impositiva dell’addizionale con il diritto comunitario, come interpretato con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE, accoglieva -tuttavia -parzialmente l’appello e, ritenendo nel contempo fondata l’eccezione di parziale prescrizione del credito restitutorio azionato in giudizio, in parziale riforma dell’Ordinanza, accertava il diritto di COGNOME a ripetere da RAGIONE_SOCIALE la minor somma di Euro 44.676,18, confermata nel resto la sentenza gravata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE e, in sostanziale adesione al ricorso principale, RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente RAGIONE_SOCIALE e il controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 267 e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE’. Secondo la tesi del ricorrente, l’assunto per il quale, a prescindere dalla natura della Direttiva, andasse ‘disapplicata, per contrasto
con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del decretolegge n. 511 del 1988’ si pone in aperto contrasto con i principi disciplinanti il sistema delle fonti nazionali ed europee.
4.1. Con il secondo motivo si denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE, conferendo al giudice nazionale il potere di disapplicare l’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE nell’ambito di una controversia tra soggetti privati’.
4.2. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del D.L. n. 511/1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano, ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica disciplinata dall’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 all’alveo delle ‘altre imposte indirette’ di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energia elettrica’.
I tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Il ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata
sentenza, del ricorso oggi esaminato, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità
6. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, secondo quanto più sopra chiarito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME