Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6554/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato pressi i domicili digitali (PEC)
Oggetto: tributi
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4998/23/22, depositata in data 28 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale -a seguito di PVC elevati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (nelle more cancellata dal Registro delle Imprese) -gli si contestava il ruolo di amministratore di fatto di diverse società dedite alla creazione di fittizie eccedenze di imposta, con conseguente recupero di imposte dirette, indirette e irrogazione di sanzioni, avviso emesso a termini dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ;
che la CTP di Napoli ha accolto il ricorso;
che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la cancellazione della società contribuente RAGIONE_SOCIALE è avvenuta per trasferimento all’estero (Londra UK), circostanza che non fa venir meno la « continuità giuridica » della società. Pertanto non si sarebbe potuto fare applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 , atteso il permanere della soggettività giuridica della società;
che la sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto insussistenti i presupposti per la responsabilità di fatto del contribuente;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a quattro motivi, cui resiste il contribuente intimato con controricorso;
che è stata emessa in data 16 ottobre 2023 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 d .P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che il trasferimento di una società all’estero non coincide con la sua estinzione, osservandosi che non possa ritenersi sussistente una continuità giuridica tra la società cancellata dal Registro delle Imprese e la società risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese britannico (Companies House), la quale ha assunto la denominazione RAGIONE_SOCIALE;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2728 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti della responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 cit., laddove la presunzione ex art. 28, comma 5, d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175 non può essere addossata all’Ufficio ;
che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente in violazione degli artt. 111, sesto comma, cost., 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della qualifica di amministratore di fatto in capo al contribuente;
che con il quarto motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, per avere la sentenza impugnata ritenuto non provato lo status di amministratore di fatto del contribuente;
che il controricorrente ha formulato eccezione di tardività del ricorso;
che non sussistono i presupposti per la decisione in udienza camerale in relazione al primo motivo e al secondo motivo;
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2024