Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3745 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3745 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
sul ricorso 17857/2018 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE disciolte RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL);
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO costituita unicamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.;
– resistente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, in proprio e quale presidente RAGIONE_SOCIALE disciolte A.S.D. RAGIONE_SOCIALE, Emiliana, Felsina, COGNOME NOME, in proprio e quale presidente RAGIONE_SOCIALE disciolte RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. Trecento, Monforte, Malatestiana;
-intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna n. 3295/3/17, depositata in data 29 novembre 2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna con sentenza n. 3295/3/17 depositata in data 29 novembre 2017 rigettava l’ appello proposto da NOME COGNOME, ex legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ex legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ex legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 1389/2/16 di riunione e rigetto dei ricorsi introduttivi proposti dai contribuenti, aventi ad oggetto 18 avvisi di accertamento relativi ad IVA afferente agli anni di imposta 2008 e 2009.
Dalla lettura della sentenza e del ricorso si evince che le riprese traevano fondamento dalla circostanza che tutte le RAGIONE_SOCIALE coinvolte nella verifica risultavano destinatarie di sponsorizzazioni promosse dalla RAGIONE_SOCIALE le quali, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, erano volte soltanto a fornire alle RAGIONE_SOCIALE la provvista per pagare, sotto forma di ‘rimborsi soci’, il personale utilizzato nelle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE che era alle dipendenze della società e veniva diretto da quest’ultima. In particolare, per quanto qui ancora interessa COGNOME veniva attinto sia in proprio che quale presidente RAGIONE_SOCIALE tre suddette RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, rigettava la richiesta di estensione del contraddittorio a RAGIONE_SOCIALE, come pure la prospettazione di erronea imputazione del debito erariale, perché nei confronti della RAGIONE_SOCIALE venivano recuperate imposte dirette per costi indeducibili dalla sua base imponibile a differenza degli atti impositivi impugnati, relativi all’imposta armonizzata. Superata la questione della delega di firma alla sottoscrizione degli avvisi impugnati, nel merito, come già il giudice di primo grado, riteneva non dimostrata in concreto l’attività di promozione sportiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con medesima sede della RAGIONE_SOCIALE, breve periodo di durata e stesso legale rappresentante. Il giudice accertava che l’attività era consistita nell’interposizione tra l’unico loro sponsor (RAGIONE_SOCIALE) ed il personale utilizzato nelle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE con il ruolo di steward, addetti alla assistenza, volantinaggio, promozione; il personale utilizzato nelle manifestazioni e coordinato dalla RAGIONE_SOCIALE veniva rimborsato dalle RAGIONE_SOCIALE in parola; i controlli a campione effettuati dall’Ufficio hanno infatti rilevato che i beneficiari dei rimborsi non avevano alcun legame con le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non avevano alcun ruolo all’interno RAGIONE_SOCIALE stesse, non comparendo negli
elenchi dei soci, ma avevano svolto o svolgevano attività occasionale per conto della stessa società sponsorizzatrice Il giudice riteneva che, conseguentemente, l’associazione non avesse diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali , avendo svolto l’attività al solo fine di consentire alla società che sponsorizza di beneficiare dei costi fatturati alle RAGIONE_SOCIALE ed a queste di remunerare con rimborsi spesa i prestatori d’opera occasionali della prima .
La contribuente ricorre per cassazione per cinque motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ..
COGNOME NOME, in proprio e quale presidente RAGIONE_SOCIALE disciolte RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, Emiliana, Felsina e COGNOME NOME, in proprio e quale presidente RAGIONE_SOCIALE disciolte RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. Trecento, Monforte, Malatestiana non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -deduce la violazione per erronea e/o omessa applicazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per la mancata integrazione del contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che lo schema negoziale contestato dall’Amministrazione è quello della simulazione relativa attraverso l’interposizione fittizia RAGIONE_SOCIALE ASD nel rapporto, in realtà, esistente tra la RAGIONE_SOCIALE ed il personale utilizzato nelle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente, l’accertamento dell’avvenuta interposizione da parte della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel rapporto realmente intercorrente con il personale operante nelle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE sarebbe processualmente inscindibile e determinerebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario tra soggetto interposto ed effettivo titolare del rapporto.
Il motivo è infondato.
2.1. L’Amministrazione ha contestato e il giudice ha avallato tale ricostruzione – che le RAGIONE_SOCIALE coinvolte nella verifica fossero soggetti interposti tra la società ed il personale utilizzato nelle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE: in realtà detto personale era alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e veniva diretto da quest’ultima, ma veniva remunerato dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso dei “rimborsi soci”; a sua volta, la RAGIONE_SOCIALE riceveva la provvista per tali pagamenti dalla RAGIONE_SOCIALE nella forma della sponsorizzazione.
2.2. La prospettazione del motivo, calibrata sulla necessità dell’accertamento dell’avvenuta interposizione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di altri soggetti, ossia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel rapporto realmente intercorrente col personale operante nelle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE, è irrilevante. Non si discute affatto nel giudizio di pretese impositive concernenti l’intermediazione di manodopera, e, quindi, dell’identificazione del reale datore di lavoro del personale remunerato dalle RAGIONE_SOCIALE, posto che è pacifico in giudizio, e lo stesso ricorrente non lo contesta, che il rapporto è intercorso con la RAGIONE_SOCIALE. Non viene quindi in considerazione il tema dell ‘ accertamento del rapporto concretamente e realmente intercorrente tra RAGIONE_SOCIALE e il soggetto che ha prestato la propria opera nelle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE , che, invece, è evocato col motivo.
Né la pretesa impositiva è stata declinata in riferimento all’art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona , in relazione al quale questa Corte reputa
necessaria la compresenza di tutti i soggetti identificati come interponenti nel processo tributario che abbia per oggetto gli atti impositivi fondati su detta contestazione (cfr. Cass. n. 18092 del 2023).
Ciò di cui si discute in giudizio è che le Associazioni non svolgessero in concreto alcuna attività di promozione sportiva e che per questa ragione non avessero diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali (come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), posta la finalità elusiva connessa alla sopra descritta attività di sponsorizzazione , in mancanza di svolgimento di una vera e propria attività di promozione sportiva , per cui la pretesa deriva dalla natura commerciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’interposizione, quindi, non s’innesta nel rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e i dipendenti remunerati dalle RAGIONE_SOCIALE, che quindi, non abbisogna di accertamento; l’interposizione è intesa come strumentalizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine del conseguimento dei vantaggi descritti in sentenza per mezzo RAGIONE_SOCIALE apparenti attività di sponsorizzazione.
2.3. Correttamente, quindi, il giudice d’appello ha escluso la necessità del litisconsorzio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la quale è chiamata a rispondere, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’ IRAP, dei costi dedotti in relazione alle pretese prestazioni di sponsorizzazione: il litisconsorzio necessario è, invece, implicato dai presupposti del medesimo rapporto impositivo, che coinvolga unitariamente più soggetti.
Coerentemente, come più volte precisato da questa Corte (da ultimo, cfr. Cass. n. 34589 del 2025), la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell’applicazione di un’imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest’ultima imposta, essendosi formata mediante l’applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie
contro
versa (v. Cass. n. 8773 del 2008; Cass. n. 235 del 2014; Cass. n. 14597 del 2018; Cass. n. 33596 del 2019 in motivazione; Cass. n. 24416 del 2024).
Il motivo è respinto.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si censura l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte in sede di ricorso avanti la CTR con riferimento alle violazioni di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, quanto al contraddittorio endoprocedimentale, e all’art. 7 d.lgs. n 472 del 1997 quanto alla concreta applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sotto il profilo della loro adeguatezza e proporzionalità.
3.1. Con riferimento al primo profilo, parte ricorrente ritiene che il contraddittorio avrebbe potuto aver ad oggetto affidabilità, attendibilità e verifica RAGIONE_SOCIALE “interviste a campione” eseguite dall’Ufficio e rimaste completamente sconosciute ai ricorrenti fino oltre gli atti introduttivi del processo di primo grado e prodotte dall’Ufficio in corso di causa.
3.2. Con riferimento al secondo profilo, si lamenta che nel concreto l’Ufficio avrebbe omesso di valutare, in ipotesi di responsabilità, ruolo, posizione ed attività di ciascuno dei contribuenti coinvolti nella fattispecie. Più precisamente, l’interposizione fittizia, fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria dedotta dall’Ufficio, evidenzia ruoli diversi tra effettivo responsabile e soggetto interposto, sicché l’adozione di parametri e criteri eguali per ambedue sarebbe gravemente contrario ai principi di adeguatezza e proporzionalità ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deduce la violazione per erronea e/o omessa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 perché il giudice
di merito -sia in primo che in secondo grado -avrebbe radicalmente omesso ogni motivazione in ordine alla lamentata violazione di tale dispositivo di legge da parte dell’Ufficio.
Per il resto, il mezzo di impugnazione ripropone la medesima doglianza oggetto del precedente motivo sotto il profilo: nuto RAGIONE_SOCIALE “interviste” a campione svolte dall’Ufficio (p. 9 ricorso)
Nel caso di specie sono state reiterate le osservazioni, da parte dei ricorrenti, relative alla attendibilità, alla necessità di verifica, ed al concreto conte5. I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e non meritano
accoglimento.
5.2. Il profilo del secondo motivo, concernente l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE pretese violazioni in materia di contraddittorio, che ritorna col terzo motivo, è infondato, perché, da un lato, non risulta vi siano stati accesso, ispezione o verifica e ciò esclude in radice l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 e, dall’altro, trattandosi di IVA, non risulta che siano state dedotte circostanze utili ai fini della prova di resistenza, giusta Cass. Sez. U n. 21271 del 2025, secondo cui occorre che il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (laddove nel caso in esame si prospetta genericamente che il contraddittorio ‘avrebbe potuto aver ad oggetto affidabilità, attendibilità e verifica RAGIONE_SOCIALE ‘ interviste a campione ‘ eseguite dall’Ufficio e rimaste completamente sconosciute ai ricorrenti fino oltre gli atti introduttivi del processo di primo grado e prodotte dall’Ufficio in corso di causa’ ).
Il profilo relativo alle sanzioni è poi inammissibile per carenza di specificità e decisività, posto che la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della sanzione, rispetto al caso concreto, alla luce della vigente normativa sanzionatoria, in conformità alla Costituzione e ai principi unionali, si configura soltanto al cospetto di un motivo di impugnazione sull’entità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate fondato su circostanze che siano specifiche e quindi idonee a propiziare la valutazione (in termini, tra varie, Cass. n. 1743 del 2025); laddove nel caso in esame con il motivo si prospetta l’omesso esame di una generica doglianza calibrata sul la pretesa illegittimità dell’equiparazione tra effettivo responsabile e soggetto interposto, in realtà irrilevante, in base alle considerazioni svolte col primo motivo.
6. Con il quarto motivo parte ricorrente, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione per erronea e/o omessa applicazione dell’art. 38 cod. civ. da parte del giudice per aver mancato di applicare il principio secondo il quale, nelle RAGIONE_SOCIALE non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla sua solvibilità e sul suo patrimonio, principio desunto dall’insegnamento della Corte e che si applica anche ai debiti di natura tributaria.
7. Il motivo è infondato.
Va al proposito richiamata, tra le più recenti, Cass. n. 27521 del 2025, secondo cui il principio evocato in ricorso non esclude che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege, al veri-
ficarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva (Cass. n. 3093 del 2021; Cass. n. 36470 del 2022).
Si è anzi condivisibilmente precisato che, in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa (Cass. n. 4478 del 2018; Cass. n. 22861 del 2018). Ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.
7.2. Se, dunque, con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell’interesse dell’associazione, deve invece affermarsi in diritto il principio secondo il quale nelle obbligazioni ex lege – in cui l’attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall’associato ai fini dell’insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell’ente da parte del soggetto – tale onere probatorio va diversamente ripartito. Infatti, grava su colui che invoca in
giudizio la responsabilità dell’agente l’onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione; grava invece sul chiamato a rispondere RAGIONE_SOCIALE obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente.
Con il quinto motivo il ricorrente, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deduce la violazione per erronea e/o omessa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n.472 del 1997 e invoca la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ritenendo eccessiva la sanzione irrogata dall’Amministrazione finanziaria.
Il motivo è inammissibile.
9.1. In primo luogo, si è già poco sopra considerato ad altri fini che in ricorso non è dimostrato se, come e in che misura la questione relativa alla misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni sia stata posta all’attenzione del giudice d’appello .
9.2. In ogni caso , ai fini dell’applicazione del diritto comunitario e quindi per ottenere l’eventuale disapplicazione totale o parziale della sanzione alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia , il ricorrente invoca la sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland . Orbene, come chiarito dall’ ordinanza Cass. n. 17814 del 2015 – che riguarda la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, diversa da ll’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 oggetto del presente motivo -, per poter operare la disapplicazione nella misura in cui la sanzione ecceda, in ragione della percentuale fissata per la maggiorazione e dell’impossibilità di graduarne la misura alle circostanze concrete, il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione, serve una precisa allegazione del ricorrente che dimostri tali fatti.
Nel caso di specie, a fronte di tre avvisi di accertamento che permangono oggetto di contesa, non è chiaro quale sia la sanzione in concreto irrogata, quale la sua misura e composizione e, perciò, è inconcludente il mezzo di impugnazione, derivandone l’inammissibilità per difetto di specificità.
10. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di effettiva attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME