Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3823 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3823 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
Oggetto:
Tributi –
Accertamento – Associazione non riconosciuta
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 1100/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE dell ‘RAGIONE_SOCIALE sezione staccata di Pescara n. 505/06/2019, depositata il 28.05.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– La CTP di Pescara accoglieva il ricorso proposto da COGNOME avverso due avvisi di accertamento, relativi, rispettivamente, agli
anni d’imposta 2012 e 2013, emessi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, a seguito del disconoscimento del regime agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, e notificati a COGNOME NOME, quale rappresentante legale ed obbligato in solido, essendo l’ASD cessata in data 30.06.2016; l’avviso di accertamento per l’anno 2013 veniva notificato anche a COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, individuato anche quale autore della violazione, che lo ha impugnato in separato giudizio;
con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dell ‘RAGIONE_SOCIALE sezione staccata di Pescara, previa riunione dei ricorsi proposti dal COGNOME e dalla COGNOME, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti del COGNOME e rigettava quello proposto sempre dall’Ufficio nei confronti della COGNOME, osservando, per quanto qui rileva in ordine alla posizione del COGNOME , che:
-gli avvisi di accertamento impugnati dal COGNOME erano stati notificati allo stesso il 5.12.2016, sicchè il ricorso proposto dal contribuente il 3.02.2017 non era tardivo, dato che il termine di 60 giorni scadeva proprio in tale data;
era fondata, invece, la censura relativa alla responsabilità solidale del COGNOME, avendo l’Ufficio dato prova che il medesimo era subentrato quale presidente dell’ASD in data 16.07.2010, come risultava dal relativo verbale di assembla, mentre il predetto contribuente non aveva offerto la prova contraria di essere medio tempore decaduto da tale carica;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale con due motivi, al quale resisteva il COGNOME con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso principale il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il COGNOME non aveva svolto alcun concreto ruolo gestorio e comunque non era legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE negli anni considerati dall’accertamento (2012 e 2013), come si evince dall’organigramma del RAGIONE_SOCIALE in atti, per cui non poteva essere responsabile in solido per debiti tributari riferiti agli anni di imposta precedenti solo perché aveva rivestito la carica di presidente nell’anno 2010 e poi nel 2016; lamenta che i giudici di appello hanno invertito l’onere probatorio imponendo al contribuente di fornire la prova negativa ed esonerando l’Ufficio da tale onere, pur in assenza del dato formale della titolarità della carica in capo al COGNOME e dell’assunzione di obbligazioni per conto dell’RAGIONE_SOCIALE;
-con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato l’assenza di qualsiasi attività gestoria all’interno dell’ASD da parte del COGNOME negli anni 2012 e 2013, ritenendo invece fondata la censura relativa alla responsabilità solidale del contribuente per detti anni solo sulla base della carica di presidente, dallo stesso rivestita nell’anno 2010; precisa che la dichiarazione dei redditi per il periodo 1.07.2013 -30.06.2014, presentata erroneamente nel settembre 2014 dal COGNOME, era stata interamente rettificata e sostituita da quella corretta, sottoscritta e presentata nei termini di legge nel marzo 2015 dall’unico legale rappresentante COGNOME; aggiunge che in detta dichiarazione non era presente il quadro RO (elenco dei soggetti che rispondono personalmente RAGIONE_SOCIALE obbligazioni dell’Ente) né tanto meno il
nominativo del COGNOME che era diventato presidente solo il 4.02.2016, dopo la morte di NOME, e che la asserita prosecuzione della carica di presidente fino al 2013 è smentita dalla documentazione prodotta dal contribuente e, in particolare, dall’organigramma del RAGIONE_SOCIALE ;
-passando all’esame del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2012, era inammissibile perché tardivo, dato che detto avviso era stato notificato in data 17.11.2016 e impugnato dal contribuente con ricorso notificato il 3.02.2017, mentre il termine di 60 giorni scadeva il 16.01.2017;
con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo;
i motivi del ricorso incidentale, che per priorità logica vanno esaminati per primi e unitariamente per connessione, sono fondati;
dalla relata di notifica riprodotta per autosufficienza a p. 9 del ricorso incidentale risulta che l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2012, era stato effettivamente notificato al contribuente in data 17.11.2016, mediante consegna alla moglie, sicché il ricorso introduttivo proposto in data 3.02.2017 risulta inammissibile, in quanto tardivo;
-la relata di notifica del 5.12.2016, riprodotta dal ricorrente principale a p. 3 del controricorso al ricorso incidentale riguarda esclusivamente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per
l’anno d’imposta 2013, come si evince chiaramente dall’unico numero ivi indicato;
ciò premesso, il ricorso principale va esaminato solo con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2013;
-anche i motivi del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati;
occorre premettere che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi;
l’operatività di tale principio in materia tributaria, tuttavia, non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo di relativa investitura ( ex plurimis , Cass. 15.10.2018, n. 25650; Cass. 24.02.2020, n. 4747; Cass. 25.05.2021, n. 14280);
-è stato altresì precisato che, in tema di RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche
della stessa – ha l’onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta – derivanti “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 3093 del 2021);
– per i debiti RAGIONE_SOCIALE associazioni non riconosciute, sorti su base negoziale, non rileva, quindi, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, ex art. 38 c.c., corrisponde all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente; al contrario, per i debiti d’imposta, sorti ex lege , risponde solidalmente RAGIONE_SOCIALE sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l’ente (cfr. Cass. n. 11869 del 2024, che ha confermato il rigetto del ricorso avverso un’intimazione di pagamento emessa, a seguito di un avviso di accertamento, nei confronti di un’RAGIONE_SOCIALE e del suo legale rappresentante, in quanto, nel periodo di riferimento, il ricorrente era il legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell’ente rappresentato);
– nella specie, la CTR ha desunto la prova che il COGNOME ricopri sse la carica di presidente dell’ASD nel periodo di accertamento interessato (2013), solamente sulla base del verbale di assemblea del 16.07.2010, senza verificare se tale incarico fosse stato confermato anche nell’anno 2013, attribuendo al contribuente l’onere di fornire la
prova contraria , mentre spettava all’Ufficio dimostrare il periodo dell ‘ investitura del COGNOME ;
la CTR non si è, quindi, attenuta ai richiamati principi, perché ha ravvisato la responsabilità del ricorrente per i debiti d’imposta sorti nell’anno 2013 solo in forza dell ‘incarico di presidente dell’RAGIONE_SOCIALE, ricopert o dal medesimo nell’anno 2010;
in conclusione, vanno accolti sia il ricorso principale che quello incidentale;
la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, perché il giudizio non poteva essere iniziato per inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012;
la sentenza va invece cassata, in relazione ai motivi del ricorso principale, limitatamente al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, perché il giudizio non poteva essere iniziato per inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012 ;
cassa la sentenza impugnata, con riguardo ai motivi del ricorso principale, limitatamente al l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell ‘RAGIONE_SOCIALE , in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2025. La Presidente NOME COGNOME