Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
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Oggetto :
Ritenute
d’acconto
Operate ma non versate
Responsabilità solidale del sostituito
d’imposta ex art. 35 d.P.R. n. 602/73
Esclusione
Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2798/2017 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al r icorso, dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 6023/09/2016, depositata in data 23 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La ricorrente richiedeva, in seno alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, il rimborso di Euro 15.000,00, quale quota del credito IRPEF (Euro 32.436,00) risultante dalla medesima dichiarazione e derivante dall’attribuzione del reddito di partecipazione nello studio RAGIONE_SOCIALE e dall’attribuzione proporzionale RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto subite dallo studio.
L’RAGIONE_SOCIALE, richiedeva alla contribuente la documentazione attestante l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE ritenute e, all’esito della ricezione di detta documentazione, rigettava in parte la domanda di rimborso, riconoscendo unicamente il diritto alla restituzione di Euro 1.646,00. L’Ufficio rilevava, al riguardo, che non tutte le ritenute subite dallo studio associato erano state versate dai sostituti d’imposta e quelle non versate non potevano, quindi, essere detratte.
Avverso il diniego di rimborso la ricorrente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che accoglieva la tesi della contribuente: l’importo RAGIONE_SOCIALE fatture era stato percepito al netto RAGIONE_SOCIALE ritenute, operate dal sostituto di imposta ma da questo poi non versate; al fine dello scomputo RAGIONE_SOCIALE ritenute era sufficiente l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute da parte del sostituto non anche il versamento RAGIONE_SOCIALE stesse.
L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, che riformava la dec isione di primo grado ‘sull’assorbente rilievo del mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto di che trattasi ad opera del sostituto d’imposta, il che radica, ex art. 35 dpr 602/73, la responsabilità solidale del sostituto e del sostituito in ordine al pa gamento dell’imposta dovuta’ .
Per la cassazione della citata sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del l’11 dicembre 2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso.
Considerato che:
Con l’ unico motivo la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione dell’art. 35 del DPR n. 602/1973 in combinato disposto con l’art. 22 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 64 DPR 600/73 violazione dell’art. 53 cost. ». Sostiene , in particolare, che l’ art. 35 cit. prevede la solidarietà tra sostituto e sostituito solo in caso di ritenuta a titolo di imposta (non già anche a titolo di acconto); riporta, poi, la giurisprudenza di legittimità circa la solidarietà passiva, ab initio del rapporto, tra sostituto e sostituito, chiedendone ‘rispettosamente’ il superamento mediante l’affermazione ‘che il diritto allo scomputo RAGIONE_SOCIALE ritenute d’imposta spetti per il solo fatto di averle effettivamente subite in ossequio al principio della e ffettività del reddito e della capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.’ (pag. 11 del ricorso).
Il motivo è fondato.
1.1. La quaestio iuris posta dal motivo in scrutinio è stata già decisa da questa Corte nel 2019 nel suo supremo consesso; chiamate ‘a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell’art. 35 d.p.r. n. 602 cit.’, le Sezioni Unite, con la sentenza 12/04/2019, n. 10378, hanno affermato che:
la fattispecie è sempre stata risolta dalla Corte nel senso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito, sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse
unica, per ambedue i soggetti, e, pertanto, alla stessa fosse tenuto anche il sostituto ex art. 1294 cod. civ.;
il detto orientamento non può essere condiviso;
-l’art. 64, comma 2, d.P.R. 600/1973, dimostra che il soggetto passivo dell’obbligazione in caso di sostituzione rimane il sostituito, atteso che al sostituto è riconosciuta unicamente la facoltà di intervenire nel processo; pertanto, il dovere di versamento della ritenuta d’acconto integra un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta, posta ex lege in capo solo al sostituito (v. artt. 23 e ss. d.P.R. cit.);
-l’art. 35 d.P.R. n. 602/1973 conferma tale lettura, prevedendo la solidarietà solo in caso di mancato versamento dell’acconto da parte del sostituito e solo nel caso in cui le ritenute non siano state operate dal sostituito;
questa seconda condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 d.P.R. n. 917 cit., che riconosce il diritto, in capo al sostituito, allo scomputo RAGIONE_SOCIALE ritenute operate dal sostituto; ‘sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme scomputate’.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostitu ito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
1.2. Il collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (cfr. negli stessi termini, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 8903/2021).
1.3. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati, avendo affermato che la responsabilità solidale del sostituito sussiste ex art. 35 cit. a nche nell’ipotesi in cui i l sostituto d’imposta operi le ritenute.
La sentenza cassata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostitu ito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 /1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME Giudicepietro