Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3831 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3831 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5206 -20 20 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1880/07/2018 della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA, depositata il 24/10/2018;
Oggetto:
TRIBUTI
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP nei confronti della predetta associazione per l’anno d’imposta 2009 nonché nei confronti di NOME COGNOME, quale Presidente dell’associazione in carica al momento di fatti e coobbligato in solido, al quale provvedeva a notificare unitamente all’avviso di accertamento anch e il predetto processo verbale di constatazione.
Il COGNOME impugnava l’avviso di accertamento che la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, respingendo l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermava l’ annullamento del predetto atto impositivo, oltre che per difetto di espletamento del contraddittorio endoprocedimentale in relazione ai tributi armonizzati, anche per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 in quanto al predetto contribuente era stato notificato il processo verbale di constatazione della G.d.F. contestualmente all’atto impositivo.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, 24, 53 e 97 Cost., nonché dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 24823/2015.
Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR nel ritenere violato il termine dilatorio di cui al comma 7 del citato art. 12 Stat. contrib., in quanto la verifica fiscale era stata effettuata dalla G.d.F. non nei confronti del COGNOME, soggetto obbligato in solido con l’RAGIONE_SOCIALE per essere stato Presidente della stessa nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, ma nei confronti della predetta associazione sportiva alla quale era stata notificato il p.v.c. redatto all’esito di detta verifica, in data 20/06/2012, mediante consegna del plico ad NOME COGNOME, in quel momento Presidente e, quindi, legale rappresentante della stessa , mentre l’avviso di accertamento era stato emesso e notificato ben tre anni dopo, nel 2015.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Nel caso di specie la verifica fiscale con accesso in loco è stata effettuata nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE e non del COGNOME, che, peraltro, all’epoca dell’effettuazione della verifica non rivestiva nemmeno la qualifica di Presidente della predetta associazione, sicché al ricorrente, quale coobbligato dell’RAGIONE_SOCIALE, non è applicabile il disposto di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, non avendo egli subito alcuna verifica con accesso.
Risulta peraltro pacificamente che il p.v.c. redatto all’esito della verifica fiscale condotta presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE venne notificato a quest’ultima il 20 giugno 2012, ovvero in data di molto anteriore all’emissione e notifica dell’avviso di accertamento, effettuati nel 2015, mentre all’odierno ricorrente, per come emerge dal contenuto dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e riprodotto nel ricorso, il predetto p.v.c. venne notificato unitamente all’atto impositivo perché richiamato nell’atto impositivo e, quindi, a soli fini integrativi della motivazione.
Né comunque risulta, come sottolineato in ricorso e secondo quanto emerge anche dalla narrativa della sentenza impugnata, che
COGNOME abbia comunque ‘indicato quali fossero le ragioni concrete a difesa che avrebbe potuto svolgere’.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, censura la sentenza impugnata sostenendo che nella specie deve ritenersi sussistente la responsabilità del COGNOME, quale Presidente dell’associazione sportiva, per le sanzioni conseguenti alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, di sua competenza.
Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio, recentemente ribadito da Cass. n. 20086/2025, secondo cui «In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ‘ex lege’ dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 6^5, 25 maggio 2021, n. 14280; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2021, n. 22113)».
Invero, la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica, ma all’effettuazione della relativa attività, s ebbene in materia
tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritta dichiarazione non può essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione, attesi gli obblighi ricollegati in proposito proprio dalla veste formale assunta (in tal senso Cass. 22861/2018, Cass. n. 17611/2025, in motivazione) e pacificamente rivestita dal contribuente nell’anno d’imposta oggetto di accertamento.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Sostiene che la sentenza è nulla perché corredata da motivazione apparente in relazione alla mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di condivisione della sentenza di primo grado e del fatto che l’orientamento giurisprudenziale evocato fosse «pacifico e rigoroso».
La ricorrente precisa di proporre il motivo di ricorso «per completezza, qualora si dovesse ritenere che la Commissione Tributaria Regionale abbia operato una valutazione in fatto circa la violazione del contraddittorio endoprocedimentale», sicché, stante l’accoglimento dei precedenti due motivi di ricorso, quello in esame resta assorbito.
In estrema sintesi, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME