Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17789-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dell’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
-controricorrente e ricorrente incidentale-
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 11008/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale notificatagli, quale responsabile solidale, in relazione alla registrazione telematica dell’atto di compravendita immobiliare da lui rogato, come Notaio, in data 8.11.2007 tra l’Istituto RAGIONE_SOCIALE S. Michele e la RAGIONE_SOCIALE Stabiae.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad unico motivo; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
Il ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione o falsa applicazione dell’art. 57 in relazione agli artt. 3 ter I, L. 463/97 e 42 DPR. 131/1986, oltre che vizio di insufficiente motivazione» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la pretesa impositiva nei suoi confronti senza valutare che l’imposta liquidata non era « un’imposta principale », che pertanto «non doveva essere richiesta al notaio, responsabile d’imposta, ma al solo obbligato principale», deducendo, altresì, che « 1) l’amministrazione …(aveva)…
rettificato, con avviso di liquidazione, l’atto di vendita, ritenendo che non fosse applicabile una tariffa agevolata; 2) l’amministrazione non …(aveva)… mai notificato lo stesso avviso di liquidazione ai debitori principali; 3) l’amministrazione, successivamente all’esito del giudizio avverso l’avviso di liquidazione, non …(aveva)… mai iscritto le relative somme a ruolo nei confronti dei debitori principali. 3) l’amministrazione non …(aveva)… mai notificato la cartella esattoriale ai debitori principali».
1.2. Le doglianze vanno disattese.
1.3. In primo luogo, va evidenziato che le censure per vizio di motivazione sono state indicate solo nella rubrica del motivo di ricorso, ma in concreto sono state poi articolate esclusivamente censure per violazione di norme di diritto.
1.4. A seguire, va premesso che il notaio è coinvolto nell’imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l’atto, ed obbligato a richiedere la registrazione (art.10, lett. b d.P.R. 131/1986), risultando egli, per contro, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l’ordinamento riconduce – in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro – un’espressione di capacità contributiva.
1.5. In particolare, la responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta trova fondamento in una fattispecie ulteriore e diversa da quella, strettamente impositiva, propria dei contraenti, ed insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e del pagamento.
1.6. Su tale premessa, l’obbligo al pagamento viene posto a carico del notaio ex art. 57 d.P.R. 131/1986 nella sua qualità di responsabile d’imposta, così come definita in via generale dal terzo comma dell’articolo 64 d.P.R. 600/1973, e tale veste implica l’affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi obbligato «con altri», ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti, tanto
da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato (art. 64 cit.) laddove, in diversa ipotesi di responsabilità paritetica da co-realizzazione del presupposto impositivo, non di rivalsa per l’intero si tratterebbe ma di regresso pro quota .
1.7. Si tratta di principi più volte affermati (cfr. Cass. 19172/2004; Cass. 16390/2002; Cass. 9439-9440/2005), e ribaditi (Cass. 5016/2015, ord.) anche con specifico riguardo alla natura del ruolo notarile in procedura di registrazione telematica degli atti, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
1.8. È proprio in ragione della peculiare natura di tale ruolo, che l’articolo 57 cit. limita la responsabilità del notaio rogante al pagamento della sola imposta principale, non risultando il pubblico ufficiale gravato da responsabilità alcuna per l’imposta complementare e suppletiva.
1.9. T ale previsione è volta, tra l’altro, ad evitare che il notaio possa essere direttamente inciso (seppure con potestà di rivalsa) per importi – indeterminati nell’ an e nel quantum – che non trovino copertura nella precostituzione della necessaria provvista presso le parti.
1.10. In un contesto nel quale l’impulso di modernizzazione affidato al d.lvo 463/1997 ha comportato il semplice adeguamento di alcuni profili operativi (essenzialmente di liquidazione e riscossione) della disciplinabase di cui al d.P.R. n. 131/1986, senza tuttavia stravolgerne i principi fondamentali, si pone allora il problema di definire ed individuare in concreto la tipologia dell’unica imposta per la quale – pur nell’ambito della procedura automatizzata – può essere invocata la responsabilità del notaio, appunto quella «principale».
1.11. Al riguardo è dirimente quanto stabilito dall’articolo 42 d.P.R.131/1986, secondo cui «è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere
errori od omissioni dell’ufficio. è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso».
1.12. Questa definizione legislativa ricomprende nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o «autoliquidata»), sia quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale «postuma»).
1.13. Al di là di questi limiti, l’imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell’ufficio, suppletiva).
1.14. Tornando al disposto di partenza, l’art. 3 ter d.lvo 463/1997 prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell’autoliquidazione, attribuendo all’amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio medesimo, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza interessi moratori né sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate.
1.15. In ogni caso, questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente l’imposta autoliquidata la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile – potremmo dire per tabulas – dal MUI ovvero dalla disamina dell’atto trasmesso per la registrazione telematica, in quanto la norma dispone infatti che, in tanto la procedura automatizzata di controllo e recupero dell’imposta autoliquidata sia esperibile, in quanto il maggior dovuto emerga «sulla base degli elementi desumibili dall’atto».
1.16. Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi , ma richieda l’accesso ad elementi extratestuali o anche l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell’avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento – per un’imposta che, a quel punto, avrà
necessariamente natura complementare -nei confronti delle parti contraenti.
1.17. In ordine al presupposto dell ‘ «emersione dall’atto» quale requisito del controllo automatizzato della autoliquidazione, la stessa amministrazione finanziaria (cfr. Circ. n. 6/E del 5 febbraio 2003, richiamata dalla Circ. n. 18/E del 29 maggio 2013) invita gli uffici – pur nella necessaria considerazione contenutistica e sostanziale dell’atto – a riscontrare soltanto gli errori e le omissioni che siano oggettivi, univoci ed immediatamente desumibili dall’atto stesso, e dunque «senza sconfinare, in questa fase riservata al controllo dell’imposta principale, in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale portata degli atti registrati o, comunque, pervenire a conclusioni sorrette da interpretazioni non univoche o che necessitino di qualsiasi attività istruttoria».
1.18. Nella giurisprudenza di legittimità non mancano affermazioni puntuali – riferite anche alla modalità di registrazione telematica – della nozione di imposta «principale», essendosi ad esempio escluso tale qualifica con riguardo all’imposta recuperata dall’ufficio per ritenuta assenza dei presupposti della agevolazione «prima casa» (cfr. Cass. n. 2400/2017), ovvero per riqualificazione giuridica dell’atto ex articolo 20 d.P.R.131/1986 (cfr. Cass. n. 881/2019); si veda anche, sulla natura complementare dell’imposta scaturente da disconoscimento di agevolazione conseguito «all’esito di una valutazione di natura squisitamente giuridica che comporta una sorta di mediazione culturale che costituisce un filtro rispetto alla mera rilevabilità, sulla base degli elementi desumibili dall’atto – da intendersi come errori o omissioni di immediata percettibilità, ovvero elementi di natura oggettiva di indiscutibile portata della debenza di una maggiore imposta di natura giuridica», quale «la ritenuta impossibilità di equiparare, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione richiesta, l’inserimento dell’immobile in una zona di recupero al piano di recupero di cui agli artt. 27 e ss. della l. n. 457 del 1978» o il «successivo accertamento da parte dell’ufficio (della mancanza) di un presupposto dell’agevolazione (qualità di soggetto Iva del cedente)
non risultante tra gli “elementi desumibili dall’atto”», Cass. nn. 2403/2017 e 12257/2017).
1.19. Applicando questi principi al caso di specie, risulta come la Commissione tributaria regionale abbia correttamente ritenuto che l’imposta dedotta in giudizio (quanto alle imposte ipotecarie e catastali oggetto dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata) non aveva natura complementare, bensì principale, così da comportare la responsabilità solidale del notaio, in quanto sebbene scaturisse da un disconoscimento di agevolazione, derivava tuttavia da «elementi desumibili dall’atto», ovvero dalla normativa ad esso applicabile che prevede che il beneficio fiscale della registrazione in misura fissa e non proporzionale, previsto dalle disposizioni in favore delle Onlus, riguarda solo l’imposta di registro , in quanto, trattandosi di norma eccezionale, quindi di stretta interpretazione, l’agevolazione non può essere estesa alle imposte ipotecaria e catastale.
1.20. Q uanto all’imposta di registro, di cui parimenti è stato richiesto il pagamento con la cartella impugnata, non è stato in alcun modo contestato che trattasi di imposta principale, con conseguente responsabilità solidale del notaio.
1.21. È d’uopo, infine, evidenziare che nell’ipotesi, come quella in esame, in cui la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l’ufficio assume obbligato al pagamento dell’imposta, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, obbligato al pagamento dell’imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l’Amministrazione la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri (cfr. Cass. n. 28684 del 2024, Cass. n. 2864 del 2017, Cass. n. 15005 del 2014, Cass. n. 4047 del 2007).
1.22. N e consegue l’infondatezza del ricorso principale del contribuente.
2.1. C on il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione degli art. 25, 10 e 11 del DPR n. 602/73, dell’art. 6 del DM 3 settembre 1999, n. 321 e dell’art. 7 della L. n. 212/2000» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato la cartella impugnata nella parte in cui non è stato in essa indicato il criterio di calcolo degli interessi.
2.2. La censura è fondata in quanto, come precisato dalle SSUU di questa Corte (sentenza n. 22281 del 2022) la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, come nel caso in esame, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
3.1. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale.
3.2. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato nel corso del giudizio si ritiene
opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da