Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31503 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31503 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9125/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 5286/2015 depositata il 13/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE è stata resa destinataria di una cartella di pagamento finalizzata a un recupero IVA relativo all’anno 2007, quale coobbligata in solido al versamento del tributo con la RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 60 -bis d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP di Roma accolse il ricorso della contribuente. Il successivo appello erariale è stato accolto, a sua volta, dalla CTR del Lazio, che ha accertato la ricorrenza dei presupposti di applicazione della predetta norma, quindi la sussistenza della responsabilità solidale e sussidiaria della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che la responsabilità del cessionario prescindesse dalla conoscenza del comportamento fraudolento del cedente; ha sostenuto che RAGIONE_SOCIALE era una cartiera e che le operazioni dovevano ritenersi soggettivamente inesistenti; ha soggiunto che le operazioni in parola erano avvenute ad un prezzo inferiore a quello di mercato. La RAGIONE_SOCIALE affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, in considerazione dell” omessa pronuncia sull’eccezione autonomamente dedotta afferente l’inammissibilità del gravame erariale per mancata impugnazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa alla contraddittorietà della condotta erariale (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. )’. Ad avviso della ricorrente la CTR non avrebbe pronunciato sulla questione principale, riguardante il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione finanziaria.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 -bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 60 -bis su richiamato.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di dovere decisorio, di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e di valutazione del corretto assolvimento dell’onere della prova di cui agli artt. 112, 115 e 116 e 2697 c.c. (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. ‘).
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l” omesso esame dei documenti comprovanti la buona fede e la diligenza della società, versate in atti sin dal primo grado di giudizio (art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.) ‘.
Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso.
Non consta l’omissione di pronuncia dal momento che la CTR sulla questione adombrata dalla censura di ricorso come obliterata e negletta si è in realtà implicitamente pronunciata. Quand’anche il giudice d’appello, invero, non si sia espressamente pronunciato, risulta tuttavia chiaro che ricorra, nella specie, un rigetto implicito. Al riguardo, deve darsi seguito al principio di diritto che ‘ Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo ‘ (v. in tal senso, tra le molte, Cass. n. 29191 del 2017). La statuizione adottata è, invero, incompatibile con la valorizzazione dell’eccezione dedotta dalla parte ricorrente, in quanto vale a superarla, assorbendone la portata e l’incidenza.
Solo ad abundantiam giova sottolineare che il motivo è pure infondato nel merito, posto che l’oggetto del giudizio è rappresentato dalla cartella di pagamento ed è in relazione ad esso che è d’uopo decidere, a prescindere dal comportamento assunto in altra sede dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo è infondato.
L’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, rubricato «Solidarietà nel pagamento dell’imposta» ed introdotto dall’art. 1, comma 386, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), prevede (comma 2) l’obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell’IVA non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005 (tra cui, per quel che qui rileva, gli autoveicoli: art. 1, comma 1, lett. a); trattasi di presunzione di solidarietà che vale per le «cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale», presunzione che può essere superata qualora l’obbligato solidale dimostri documentalmente « che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta » (comma 3). Dunque, l’obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato è sufficiente elemento costitutivo della solidarietà nel recupero dell’imposta, e ciò per ragioni di economicità e celerità dell’accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario che non refluiscono necessariamente nel fenomeno RAGIONE_SOCIALE cd. catene fraudolente, tant’è che la responsabilità solidale in discorso opera anche senza dimostrazione della colpevole ignoranza della frode. In sostanza, il cessionario potrà fornire la prova contraria dimostrando la plausibilità del minor corrispettivo: o perché il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente, o perché anche altri operatori del mercato praticano proprio quel prezzo o altro simile.
Questa Corte ritiene (Cass. n. 2853 del 2019) che il l’art. 60bis , comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone –
a differenza dell’art. 21, comma 7, del medesimo decreto, che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti -l’effettività dell’operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l’imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.
Dalla radicale differenza naturalistica dei due fenomeni (da un lato l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, alla quale l’ordinamento replica con il diniego di detrazione dell’iva esposta; dall’altro lato il mancato versamento dell’iva da parte del cedente, al quale l’ordinamento replica con l’attribuzione al cessionario della responsabilità solidale per l’iva non versata), deriva una diversa perimetrazione e una differente dosimetria dell’onere probatorio.
Ne deriva che quanto alla fattispecie di cui all’art. 60bis d.P.R. n. 633 del 1972 l’Ufficio ha l’onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative all’omesso versamento dell’iva da parte del cedente e all’inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato; a fronte di tali deduzioni e prove, ove entrambe siano dedotte e assolte -come acclarato dalla CTR nel caso di specie -l’onere seguente si trasferisce sul contribuente che ai sensi dell’art. 60bis comma 3 del richiamato d.P.R. dovrà dare la prova che “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta” (in tal senso Cass. n. 877 del 2019). Conseguentemente, si è chiarito come (Cass. n. 17171 del 2018; Cass. n. 8857 del 2019) in tema di IVA, ove il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti (Cass. n. 12489 del 2021; Cass. n. 18707 del 2022).
La ragionevolezza della previsione di cui all’art. 60bis cit. e la sua compatibilità con l’ordinamento eurounitario trova riscontro nella sentenza della Corte di Giustizia U.E., 11 maggio 2006, causa C-384/04, RAGIONE_SOCIALE, il cui punto 1 del dispositivo statuisce quanto segue: «L’art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalle direttive del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, e 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che esso permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che la totalità o parte dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore» (Cass. n. 25425 del 2022 in motivazione).
In definitiva, ai sensi dell’art. 60bis , cit., l’obbligazione solidale della cessionaria trae fondamento nel fatto giuridico del contestato omesso versamento da parte della società cedente dell’imposta dovuta in relazione a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; la previsione normativa in esame, pertanto, stabilisce una presunzione legale relativa, sicché, in caso di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria del fatto giuridico sulla cui base si fonda la pretesa nei confronti dell’obbligato solidale, è questi -e non l’Amministrazione, come perorato nel motivo di ricorso -ad essere tenuto a fornire la prova contraria, che si concreta nella dimostrazione documentale che l’inferiorità del prezzo dei beni sia stata determinata in ragione di eventi o situazioni di fatto
oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non sia connessa con il mancato pagamento dell’imposta; non correttamente, dunque, il giudice del gravame ha ritenuto che non fosse onere dell’amministrazione finanziaria dare la prova della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60bis , cit., essendo, per converso, il contribuente il soggetto onerato di dare la prova contraria.
Quanto all’inferiorità del prezzo della vendita rispetto al valore normale è profilo sul quale consta un accertamento di fatto, rispetto al quale la censura mira ad un’inammissibile rivisitazione del merito della controversia.
Il terzo motivo è inammissibile.
La CTR ha accertato in sentenza che le operazioni cui si correla la pretesa fiscale hanno riguardato la cessione di autoveicoli; che il cedente ha omesso di assolvere agli obblighi di pagamento dell’IVA; che la cessione è stata realizzata ad un prezzo inferiore a quello di mercato; che è irrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie ex art. 60bis d.P.R. n. 633 del 1972; che ‘ il valore normale, cui si richiama il già citato art. 60bis, non può mai essere inferiore al costo di acquisto o di produzione del bene ‘.
A fronte di questo puntuale accertamento di fatto, compiuto nell’esercizio di un sindacato di merito riservato, la composita censura di parte ricorrente mira ad ottenere una rivisitazione alternativa e più appagante del merito stesso, rivisitazione preclusa in questa sede.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che ‘ In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa
doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020).
Di recente è stato soggiunto dal giudice nomofilattico che ‘ In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza ‘ (Cass. n. 12971 del 2022).
Il giudice regionale ha, in definitiva, maturato ed espresso il proprio libero convincimento. Il correlato principio, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali . In particolare, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente
apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020; Cass. n. 16016 del 2021).
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26769 del 2018). Nel caso di specie, non vi è stata inversione dell’onere della prova, atteso che, venendo in rilievo una presunzione a sostegno della pretesa erariale, avrebbe dovuto essere il contribuente a fornire la prova contraria idonea a neutralizzarla.
Il quarto motivo non coglie nel segno e va disatteso.
L’ambizione sottesa alla censura è quella di ottenere una più appagante valutazione del merito della controversia, sollecitando un’operazione fisiologicamente interdetta in questa sede.
Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME