Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1255/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3626/2016, depositata il 9 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L’Agenzia delle dogane, Ufficio di Gaeta, avviava una verifica nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, dalla quale emergeva che nell’anno 2006 la società aveva acquistato autovetture da operatori intracomunitari per poi rivenderle a operatori italiani a un prezzo inferiore rispetto a quello d’acquisto, omettendo il versamento dell’I VA per euro 379.320,39. A fronte di ciò, l’ Agenzia delle entrate, Ufficio di Latina, comunicava alla RAGIONE_SOCIALE, cliente della società RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di versare ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 633/1972 le imposte non assolte. Preso atto del mancato versamento di quanto dovuto, l’Agenzia provvedeva ai sensi dell’art. 60 bis d.P.R. 633/1972 all’iscrizione a ruolo delle somme relative alle imposte non assolte, cui seguiva l’emissione della cartella di pagamento n. 5720110009840388 oggetto della presente controversia.
La società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, lamentando che la stessa non era stata preceduta dall’emissione dell’atto di accertamento con conseguente violazione del diritto di difesa.
Con sentenza n. 479/2012, la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso.
-Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
Resisteva con proprie controdeduzioni l’
Agenzia delle entrate.
Con sentenza n. 3626/2016, depositata in data 9 giugno 2016, la Commissione tributaria regionale di Roma ha accolto l’appello.
-L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’ unico motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 56, comma 5, e 60 bis d .P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale aderito alla tesi della contribuente, sostenendo erroneamente la lesione del diritto di difesa per mancata allegazione dell’avviso di accertamento n. RC4030601040/2009. La Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente annullato la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio ha iscritto a ruolo le somme derivanti dalla responsabilità solidale sussidiaria di cui all’art. 60 -bis d.P.R. n. 633/1972 in ragione dell’omessa allegazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cedente, nonostante che l’Ufficio, con apposita comunicazione precedente l’iscrizione a ruolo, avesse precisato in dettaglio i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dell’anzidetta disposizione.
1.1. -Il motivo è fondato.
La cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione (Cass., Sez. VI-5, 11 luglio 2018, n. 18224; Cass., Sez. VI-5, 18 aprile 2017, n. 9778).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto rilevato dalla pronuncia impugnata, non può ravvisarsi nessuna nullità della cartella impugnata giacché il contenuto della contestazione risulta evincibile dalla nota n. n. 39268 del 1° luglio 2009, trasmessa all’esito del controllo (riprodotta con autosufficienza nel corpo del ricorso), ove si richiamava l’avviso di accertamento n. RC4030601040/2009 emesso
nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per il mancato versamento per l’esercizio 2006 di euro 379.320,39 per IVA su vendite a rivenditori nazionali di autovetture usate acquistate all’estero, con la specificazione degli elementi di fatto e di diritto necessari alla comprensione del contenuto dell’atto (estremi della società: denominazione, partita IVA e sede, dalla quale ha effettuato acquisti di autovetture; numero delle fatture, singole transazioni, valore imponibile, valore di mercato, IVA relativa e dovuta; irregolarità commesse; normativa di riferimento, ossia l’art. 60 bis d.P.R. 633/72 ; facoltà riconosciuta di dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge).
In tema di IVA, l’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall’art. 1, comma 386, della l. n. 311 del 2004, prevede, al comma 2, l’obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell’IVA non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005; tale presunzione di solidarietà, valevole per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, trova il suo elemento costitutivo nell’obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato, per ragioni di economicità e celerità dell’accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario che non refluiscono necessariamente nel fenomeno delle cd. catene fraudolente, ferma restando, per il cessionario, la possibilità di fornire la prova contraria dimostrando la plausibilità del minore corrispettivo (Cass., Sez. V, 17 luglio 2023, n. 20656), o perché analogo a quello costantemente pattuito in precedenti transazioni con il cedente, o perché simile al prezzo praticato da altri operatori del mercato (Cass., Sez. VI-5, 29 agosto 2022, n. 25425).
Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633 del 1972, notifichi all’acquirente la cartella di pagamento a titolo di responsabilità solidale, la stessa non deve essere preceduta da alcuna attività accertativa nei suoi confronti, non essendo il suddetto acquirente il soggetto passivo d’imposta (Cass., Sez. V, 10 giugno 2022, n. 18707).
2. -La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.