Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28123 Anno 2023
Oggetto:Tributi
Art. 60bis del d.P.R. n.
633/72
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28123 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 24890 del ruolo generale dell’anno 201 Da
5, proposto
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 570/26/2015, depositata in data 17 marzo 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso principale, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, aveva rigettato l’appello principale proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 118/06/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento, ai fini Iva, per il 2006, notificatole ai sensi dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633/72, quale cessionaria solidalmente coobbligata con la cedente RAGIONE_SOCIALE in base ad avviso di accertamento, non impugnato, con il quale , per l’anno 2006, veniva recuperata nei confronti di quest’ultima , rilevatasi ‘cartiera’, l’Iva riscossa e non versata in relazione ad operazioni di cessioni di autovetture di provenienza comunitaria effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
-la società contribuente resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazio ne all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella esattoriale non essendo stato, nei confronti della società cessionaria,
previamente notificato (o allegato) l’avviso presupposto sebbene 1) l’obbligazione solidale del cessionari o al pagamento si collocasse nella fase della riscossione senza la necessità di accertare anche nei suoi confronti quanto già accertato nei confronti del debitore principale; 2) il debitore solidale cessionario non fosse parte nel giudizio per l’Iva dovuta dal cedente.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60bis del d.P.R. n. 633/72, 14 del d.P.R. n. 602/73 ( rectius : n. 633/72) 9, comma 3, del TUIR per avere la CTR ritenuto insu ssistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 60bis cit. atteso che: 1) la società contribuente aveva provato la non inferiorità dei prezzi di acquisto versati rispetto a quelli di mercato, ipotizzati corrispondere a quelli della rivista Eurotax blu, sebbene ai sensi degli artt. 9, comma 3, del TUIR e 14 del d.PR. n. 633/72 il ‘valore normale’, inteso come prezzo o corrispettivo praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, fosse desumibile da fonti idonee quali listini dello stesso venditore ovvero, in mancanza, da mercuriali e listini RAGIONE_SOCIALE camere RAGIONE_SOCIALE commercio e non già dai listini di riviste più o meno specializzate; 2) non era stata dimostrata la partecipazione della cessionaria alla frode del cedente sebbene tale profilo fosse irrilevante ai fini della sua obbligazione solidale ai fini Iva, non concretando un presupposto per l’applicazione dell’art. 60bis.
3 . Con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, in ogni caso, omesso di quantificare -incorrendo così in una omessa pronuncia- la residua pretesa dell’Ufficio in ragione della parziale fondatezza della stessa stante la sussistenza quantomeno di alcuni dei requisiti imposti dall’art. 60bis cit.
4 . Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 e 654 c.p.p. per avere la CTR- incorrendo in una motivazione apparente- fatto richiamo apoditticamente alla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE senza effettuare una valutazione specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della detta pronuncia.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere la CTR stabilito, nella parte motivazionale della sentenza, l’assorbimento dei motivi di appello inc identale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE e, nel dispositivo, il rigetto del detto appello incidentale, con conseguente nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. stante l’evidente contrasto tra motivazione e dispositivo tale da rendere imp ossibile la ricostruzione del comando giudiziale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato (nell’ipotesi di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale) si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR considerato l’eccezione – sollevata dalla società contribuente nel controricorso in appello- di inammissibilità per violazione dell’art. 57 cit. della doglianza mossa dall’RAGIONE_SOCIALE, per la prima volta in sede di gravame, circa l’inattendibilità dei listini ‘Eurotax blu’ in ordine al valore di mercato RAGIONE_SOCIALE autovetture usate.
Rilevato che il secondo motivo del ric orso principale involge l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 14 del d. PR. n. 633/72 che è stato dapprima oggetto di modifica in forza dell’art.1 della legge n. 244 del 2007 e poi sostituito da ll’art. 24 della legge n. 88 del 2009 ( Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee -Legge comunitaria 2008 ), trattandosi di una norma la cui compatibilità comunitaria è stata messa in discussione dalla stessa Commissione Europea, appare opportuno la trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza;
Così deciso in Roma il 12.9.2023