Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Oggetto:
PREU
–
responsabilità solidale
in
via
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 13523/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME in persona dei ridetti legali rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, come da procura speciale rilasciata su singoli fogli separati (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso
RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL);
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3334/01/22 depositata in data 13/12/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di soci amministratori della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME (oggi RAGIONE_SOCIALE), impugnavano l’avviso di accertamento loro notificato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE relativa al PREU (Prelievo Erariale Unico previsto dal d. Lgs. 269 del 2003), anno 2014, per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all ‘ art.110, comma 6, TULPS installati presso il proprio locale commerciale;
la CTP rigettava il ricorso; proponevano gravame i contribuenti;
la CTR rigettava l’appello ;
ricorrono a questa Corte i contribuenti nella ridetta qualità con atto affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE; è rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio, alla quale ha fatto seguito l’istanza di decisione da parte del Collegio ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 quater, comma 2, del d. Lgs. 269 del 2003 nella parte in cui si afferma in sentenza che ‘ la presenza di apparecchiature alterate detenute da parte del soggetto esercente (a qualsiasi titolo) del locale in cui tali apparecchi da gioco sono installati, il quale, ex art.39 quater d.l. 269/03, risulta obbligato in solido al versamento del prelievo erariale unico… ‘;
il motivo è infondato; la CTR ha accertato che (come si legge nella sentenza impugnata) ‘nel caso in esame l’assenza di una oggettiva individuazione del responsabile dell’illecito (dagli accertamenti della GdF è emersa con certezza la manomissione dell’apparecchio, ma non l’autore RAGIONE_SOCIALE stesso), rende l’affermazione di estraneità degli appellanti priva di una oggettiva dimostrazione. Oltretutto, sebbene le vicende penali, non facciano stato nei procedimenti amministrativi, tuttavia possono costituire documentazione liberamente valutabile dal giudice che può trarne elementi di giudizio utili, tra cui l’autore del reato; nulla in tal senso si evince dalla documentazione versata in atti.’; in ogni caso, in capo ai ricorrenti sussiste la responsabilità solidale (tra molte, Cass. n. 14536/2019);
questa Corte ha già infatti chiarito sul punto (si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14962 del 31/05/2019) che in tema di prelievo erariale unico (c.d. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi e congegni da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il possessore dei locali in cui sono stati installati risponde per l’imposta evasa, in solido con chi li abbia
installati, soltanto per le giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007 (e in questo caso si tratta di operazioni di gioco poste in essere nel corso del 2014) data di entrata in vigore dell’art. 39-quater, comma 2, del d.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 84, della L. n. 296 del 2006;
-in ogni caso, poi, con riferimento anche alla posizione del concessionario che qui non rileva, vigono principi analoghi dal momento che questa Corte ha pure statuito (in argomento si rimanda a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13116 del 25/05/2018) che in materia di c.d. PREU sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 2, del d.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui all’art. 15 del d.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa sulle operazioni di gioco ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale;
il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente mancato di valutare come si evinca dal PVC della GdF che le condotte siano ascrivibili al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ovvero al sig. COGNOME e che le stesse integrano fattispecie penalmente rilevanti mentre nulla viene rilevato nei confronti dei sig.ri COGNOME e COGNOME, né tantomeno nei confronti della loro società;
tale motivo può esaminarsi congiuntamente con il quarto mezzo di impugnazione, che censura la sentenza gravata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 comma 1 n. 5), consistente nella omessa valutazione della confessione giudiziale resa dall’RAGIONE_SOCIALE;
entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto propongono in concreto una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove, operazione non consentita in sede di Legittimità; quanto al quarto motivo, lo stesso risulta comunque e ulteriormente inammissibile per due ulteriori ragioni;
vertendosi nella fattispecie in situazione di c.d. ‘doppia conforme’ (essendo risultati i contribuenti soccombenti in ambo i gradi di merito) prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte, Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018 ;
ancora, il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto non ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, inteso quale accadimento storico-naturalistico, bensì l’omesso esame di una argomentazione difensiva che non costituisce fatto storico (Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., Sez. VI, 6 settembre 2019, n. 22397);
il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4) in quanto sussisterebbe in essa, secondo i ricorrenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; nelle motivazioni della sentenza qui impugnata, al primo periodo della pagina 5, dapprima si individua ‘l’unico responsabile degli illeciti’ nella
persona del sig. COGNOME e, successivamente a pagina 7 si afferma che ‘nel caso in esame l’assenza di una oggettiva individuazione del responsabile dell’illecito rende l’affermazione di estraneità degli appellanti priva di una oggettiva dimostrazione’;
il motivo è infondato;
la sentenza impugnata non contiene le contraddizioni indicate nel motivo; anzi la sua lettura, integrale e non frammentaria, consente invero di ricostruire chiaramente e speditamente l’iter logico -giuridico che ha orientato la decisione, risultando quindi del tutto coerente e intellegibile la motivazione del decisum stesso;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., in conformità alla giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023), secondo la quale « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì’ », sì da codificare « una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione
del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata », ne segue la condanna ex 96, terzo e quarto comma c.p.c.;
debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.100,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. l’ulteriore importo di euro 1.000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente anche al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 ex art.96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.