Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 24216/2015 proposto da:
NOME NOME, in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima ditta individuale «RAGIONE_SOCIALE», rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, nonché dall’AVV_NOTAIO, che esercita i soli diritti di procuratore nel presente giudizio, tutti elettivamente domiciliati nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (successore ex lege RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, sede di Napoli, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE,
presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, n. 2239/52/15, depositata il 4 marzo 2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Con sentenza del 4 marzo 2015, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di primo grado, n. 7714 del 26 marzo 2014, con la quale era stato respinto il ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. A1/11947/anno 2007/PREU prot. nn. 9352 e 9345, del 15 febbraio 2012, con i quali era stato intimato il pagamento del prelievo erariale unico riferito all’anno 2007 per quattro apparecchi (primo accertamento) e per due apparecchi (secondo accertamento) di intrattenimento non regolari.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa COGNOME escludendo la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nella qualità.
Con la sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, affermando la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, titolare del locale bar dove erano stati rinvenuti gli apparecchi oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, in quanto l’art. 39 quater , comma (secondo) del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, prevedeva la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE‘esercente il locale dove i beni erano stati rinvenuti; che, in presenza di apparecchi
con il nulla osta automaticamente sospeso per il mancato collegamento alla rete telematica RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e di identificazione RAGIONE_SOCIALEa società che aveva provveduto alla installazione degli apparecchi, anche l’esercente del locale doveva ritenersi soggetto che aveva commesso l’illecito e, in quanto tale, responsabile diretto RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE.
NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, sede di Napoli, resistono con controricorso.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 agosto 2022, n. 130 e questa Corte ha disposto, con ordinanza interlocutoria n. 33052 del 9 novembre 2022, il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa.
L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria ha depositato agli atti del giudizio il diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia, poiché la norma di cui all’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 130 del 2022, considerava come Ente creditore l’RAGIONE_SOCIALE, mentre nella fattispecie in esame, l’Ente creditore era l’RAGIONE_SOCIALE; l’atto di diniego è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente e non è stato impugnato.
NOME NOME ha depositato in data 16 gennaio 2024, istanza con la quale ha chiesto (rappresentando di avere nuovamente proposto la domanda per la definizione agevolata ex art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 130 del 202 in data 2 ottobre 2023) un rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza pe r valutare l’opportunità di procedere ex art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 130 del 2022, tenuto conto del tenore RAGIONE_SOCIALEa norma e RAGIONE_SOCIALEa possibilità che possa trovare applicazione anche nel caso in esame, ovvero di volere definire il giudizio tenendo conto di tale circostanza
CONSIDERATO CHE
Va disattesa, in via preliminare, la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente, tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata presentata per la controversia in oggetto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 130 del 2022, che risulta comunicato a COGNOME NOME, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 23 novembre 2022, e che non risulta essere stato impugnato.
In via gradatamente preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, in quanto, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999, il RAGIONE_SOCIALE non è più legittimato attivo e passivo con riguardo ai rapporti sostanziali, e, quindi, ai processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie sin dal 1° gennaio 2001, giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALEe agenzie fiscali, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000, spettando la legittimazione processuale esclusivamente a tali agenzie. Quindi, la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all’agenzia, con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 (come quello in esame, introdotto con ricorso depositato in data 24 aprile 2012), data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi qualificare la domanda azionata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE come proposta avverso il soggetto non legittimato (cfr. Cass., 23 marzo 2021, n. 8100; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2615; Cass., 23 gennaio 2020, n. 1462; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5556; Cass., 15 giugno 2018, n. 15869).
Il primo motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’inosservanza e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione alla sentenza n. 19560/02/14 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Napoli, non
oggetto di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed, in subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento: la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza n. 19560/02/14, sentenza passata in giudicato e non soggetta più ad alcun rimedio impugnatorio, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2 Come questa Corte ha già precisato affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza RAGIONE_SOCIALEa sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass., 23 agosto 2018, n. 20974); la parte che eccepisce il giudicato esterno ha, dunque, l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola RAGIONE_SOCIALEa idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione RAGIONE_SOCIALEa circostanza, né che sia onere RAGIONE_SOCIALEa controparte medesima dimostrare l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (Cass., 2 marzo 2022, n. 6868) .
3.3 Il motivo è pure inammissibile per carenza di autosufficienza atteso il mancato richiamo, nel ricorso per cassazione, del testo integrale del giudicato del quale si assume la mancata interpretazione da parte del giudice d’appello e si chiede a questa Corte di accertarne la portata.
3.4 Soccorre, al riguardo, l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui « Nel giudizio di legittimità, il principio RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in
quest’ultimo il testo integrale RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci RAGIONE_SOCIALEa motivazione » (Cass., Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 19 agosto 2020, n. 17310).
4. Il secondo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e in riferimento all’art. 36, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992 e all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto ammissibili le doglianze proposte per la prima volta dall’RAGIONE_SOCIALE e, in nome RAGIONE_SOCIALEa sinteticità ed RAGIONE_SOCIALE processuale, provveduto ad emettere una «sentenza fotocopia» RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE regionale non aveva considerato e valutato che l’RAGIONE_SOCIALE appellante aveva proposto le proprie doglianze solo nella fase di secondo grado e che era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non erano rilevabili d’ufficio; la RAGIONE_SOCIALE regionale non aveva tenuto conto che già nel giudizio di primo grado era stato applicato l’art. 39 quater , comma 2, del decreto legge n. 78/2009 ed era stato ritenuto responsabile RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestato la società noleggiatrice (RAGIONE_SOCIALE) ed aveva ritenuto responsabili sia il soggetto che aveva provveduto alla installazione, sia l’esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui erano stati installati gli apparecchi, ma non anche il concessionario di rete; il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, comma primo, cod. civ. ( rectius : cod. proc. civ.), applicare il principio di non contestazione in relazione alla documentazione depositata, ma dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emergeva che la documentazione depositata dalla contribuente non era stata considerata, mentre lo era stata quella depositata dall’RAGIONE_SOCIALE; la
motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non indicava in maniera chiara le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione sia con riguardo alle difese del ricorrente in primo grado, sia con riguardo al merito RAGIONE_SOCIALE‘appello.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 Secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione medesima rispetto ai contenuti RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112).
4.3 Nel caso in esame, non sussiste il preteso vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale affermato che la COGNOME doveva ritenersi responsabile solidalmente RAGIONE_SOCIALE‘illecito oggetto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, perché si era in presenza di apparecchi muniti di nulla osta, tuttavia sospeso per il prescritto collegamento alla rete telematica RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e che la COGNOME (che aveva anche pagato le sanzioni amministrative connesse sia all’accertamento del 2005, che a quello del 2007), in quanto esercente del bar dove si trovavano gli apparecchi non collegati alla rete telematica RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, doveva ritenersi perfettamente consapevole del mancato collegamento e, dunque, coautrice interessata RAGIONE_SOCIALEa violazione fiscale.
4.4 Si tratta di una motivazione, che seppure stringata, è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne il percorso logico, peraltro anche conforme
all’orientamento recente di questa Corte secondo cui « In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 4 2003, nel testo introdotto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006 (applicabile “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui all’art. 15 del d. l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009), sono coobbligati solidali il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali nel quale sono installati ed il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, purché non siano già debitori a titolo principale» (Cass., 6 giugno 2018, n. 14563).
Più in particolare, questa Corte, ha affermato:
«la norma, in entrambe le successive formulazioni, non ha precipua funzione di norma sanzionatoria amministrativa, limitandosi ad individuare l’area dei potenziali responsabili RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALE e del pagamento RAGIONE_SOCIALEe eventuali sanzioni correlate, sia in via diretta che sussidiaria e/o indiretta solidale, in relazione ad una serie di condotte di esercizio di apparecchi o congegni da gioco, non meglio definite, costituenti illecito civile, amministrativo o penale; tanto ciò è vero che la previsione e quantificazione RAGIONE_SOCIALEe diverse sanzioni amministrative in relazione alle singole condotte illecite è poi contenuta nel successivo art. 39 quinquies (intitolato “Sanzioni in materia di prelievo erariale unico”), costituente la norma sanzionatoria in senso proprio, che individua fattispecie e tipologia RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite e quantifica le sanzioni edittali, rimaste immodificate anche con la novella del 2009;
-la stessa previsione RAGIONE_SOCIALEa solidarietà non ha «una funzione sanzionatoria, bensì semplicemente di rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa garanzia di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo di preservare l’integrità dei flussi tributari scaturenti dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe macchine da gioco e RAGIONE_SOCIALE‘introito anche RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, onerandone quei soggetti che, in virtù RAGIONE_SOCIALEa speciale relazione con le macchine
da gioco, ne traggono vantaggio economico» sicché la responsabilità solidale «per le sanzioni amministrative da illecito» è «addossata in precipua funzione di garanzia RAGIONE_SOCIALE‘adempimento, e non già a titolo di concorso nell’illecito, che altrimenti darebbe luogo ad una sua responsabilità diretta;
neppure si può sostenere, quindi, «che la norma come modificata dall’art. 15 co. 8° D.L. n.78/2009 sia più favorevole RAGIONE_SOCIALEa precedente: identico rimanendo l’illecito amministrativo e/o civilistico sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa condotta sanzionata (omessa trasmissione telematica dei dati di gioco), pur esclusa la possibilità di una responsabilità diretta sussidiaria del concessionario, identica resta l’ipotesi di responsabilità solidale di quest’ultimo per il pagamento di tributi, interessi e sanzioni, con le medesime condizioni; sicché non appaiono realizzati i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi prevista nell’art. 3 co.2° d.lgs. n. 472/1997, e cioè che il fatto precedentemente sanzionato più non lo sia con la normativa sopravvenuta, per essere in entrambi i casi la responsabilità del concessionario solidale per fatto illecito altrui»;
tali considerazioni sono pienamente estendibili e riferibili anche agli altri soggetti obbligati in via solidale (ossia, nella specie, il possessore dei locali), attesa l’unicità dei presupposti posti dalla normativa in questione. È dunque irrilevante il mutamento legislativo in relazione all’avvenuta individuazione RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALE‘illecito poiché da quell’illecito scaturisce, per il concessionario e per gli altri soggetti contemplati dalla norma, sia nella precedente che nella successiva disciplina, una mera responsabilità solidale e mai una responsabilità diretta per la sanzione» (cfr. Cass., 19 dicembre 2019, n. 34076, in motivazione).
4.5 Inoltre, il motivo è inammissibile laddove lamenta che i giudici di secondo grado non hanno considerato la documentazione depositata dalla contribuente, mentre lo era stata quella depositata dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
5. Il terzo motivo deduce l’illogicità, insufficienza od omissione di motivazione rispetto ad uno o più fatti controversi e decisivi; eventuale non correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ovvero omessa pronuncia, da parte dei giudici d’appello, su una o più doglianze RAGIONE_SOCIALE‘appellato, ovvero su una o più accezioni di parte; la sentenza era del tutto carente di motivazione ed aveva omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e, in particolare, le deduzioni e le doglianze riguardanti la posizione RAGIONE_SOCIALE‘appellato.
5.1 Il motivo è inammissibile, poiché, in relazione al denunciato vizio motivazionale, infatti, lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «illogicità, insufficienza od omissione di motivazione») non più riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis ), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., sez. n. n. 8053 del 2014), qui, invece, rimasti assolutamente inosservati. 5.2 Come affermato da questa Corte « In tema di ricorso per cassazione, per effetto RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 bis cod. proc. civ., introdotta dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in
senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale) » (Cass., 29 luglio 2011, n. 16655; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883).
5.3 Nel caso in esame, nell’esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, richiamando la ricorrente in modo estremamente generico il mancato esame di «deduzioni e doglianze riguardanti la posizione RAGIONE_SOCIALE‘appellata» e sollecitando una statuizione, peraltro di merito e come tale insindacabile in questa sede, sulla quale tuttavia la RAGIONE_SOCIALE territoriale si è pronunciata, come già detto in relazione al precedente motivo, con sufficiente chiarezza e specificità.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e va rigettato nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre Amministrazioni controricorrenti; la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, sostenute dalle Amministrazioni controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre Amministrazioni controricorrenti; condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit o dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa
ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 16 gennaio 2024.