Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4587 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 12710/2015 R.G. proposto da
3 RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO (pec:
)
e
NOME
Di
Punzio (pec:
), con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO (pec:
), in
INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, pec: ,presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6802/21/2014, depositata il 13 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto: Cartella – Cessione d’azienda – Responsabilità solidale.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava, a titolo di responsabilità solidale, a RAGIONE_SOCIALE una cartella di pagamento relativa a Ires, Irap e Iva per il 2003, già accertate con avviso emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, confermato con sentenza n. 160/04/2012 della CTR del Lazio , fondata sul presupposto dell’intervenuta cessione di azienda tra le due società.
L’impugnazione della contribuente – che contestava la legittimità della cartella e l’inopponibilità del la pretesa per esser il debito erariale riferito ad altra società, restando inefficace la sentenza pronunziata nei confronti di quest’ultima era accolta dalla CTP di Viterbo.
La sentenza, sull’appello dell’Ufficio, era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la cartella era legittima e la pretesa fondata.
3 RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In relazione al quinto motivo di ricorso, con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 24 Cost., 31 d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 183 c.p.c., per aver la CTR pronunciato in pubblica udienza nonostante fosse stato notificato l’avviso per la trattazione in camera di consiglio, appare necessario acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Deciso in Roma, il 19 dicembre 2023