Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 798 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 798 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/01/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 7399-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dal l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente
CONTRO
NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE –
Intimato
Avverso la sentenza n. 371/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 25.01.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13.06.2025 dal AVV_NOTAIO,
FATTI DI CAUSA
Accise -Carburante -Gestore e Concessionario dell’impianto Responsabilità solidale
Dalla sentenza e da ricorso emerge che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dogane notificò ad NOME COGNOME, quale titolare della concessione del distributore stradale di carburanti e quale obbligato in solido con la ditta RAGIONE_SOCIALE, a sua volta gestore della medesima stazione di servizio -in forza di contratto di affitto di azienda-, l’avviso di pagamento di € 605.599,00 a titolo di accisa, relativo alle annualità 2014 e 2015.
L ‘atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che rigettò il ricorso con sentenza n. 938/2016.
La pronuncia fu appellata dal contribuente dinanzi alla Commissione Regionale Tributaria del Lazio, che con sentenza n. 1506/2019 accolse l’appello. Il giudice regionale sostenne che non erano stati forniti elementi dai quali evincere una qualche forma di compartecipazione del titolare della concessione alla gestione con modalità illecite da parte dell’affittuario dell’attività di distribuzione del carburante.
La sentenza fu impugnata dall’ufficio dinanzi alla Corte di cassazione, che con ordinanza n. 38258/2021 accolse il ricorso erariale. Il giudice di legittimità riconobbe il debito fiscale di NOME COGNOME per la responsabilità solidale del titolare dell’impianto ai sensi de ll’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995 (T.U. sulle accise).
Nel successivo giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, sez. staccata di Latina, il giudice d’appello, con sentenza n. 371/2023 ha ritenuto « che pacifica la circostanza dell’apertura di un procedimento penale (RGNRNUMERO_DOCUMENTO della Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Frosinone) a carico del gestore COGNOME NOME per il delitto di contrabbando previsto dall’art. 40 d.lvo 504/1995 fa emergere la totale estraneità -anche sotto il profilo della vigilanza -del titolare della concessione Signor NOME COGNOME, espressamente definito dal Giudice penale ‘soggetto in buona fede estraneo al reato’ e meritevole del dissequestro dell’impianto di distribuzione di carburante già sequestrato al COGNOME NOME titolare della licenza fiscale di esercizio di cui all’art. 25 del Testo unico RAGIONE_SOCIALE Accise. Parte appellante ha dato la prova di aver diligentemente svolto i suoi poteri di ispezione e controllo previsti dalla legge, si è solo limitato a dire che la
guardia di finanza ha impiegato mesi e mesi di controlli mentre il ricorrente non avendo i mezzi degli accertatori a disposizione mai si sarebbe accorto della frode».
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
All’esito dell’adunanza camerale del 13 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio denuncia la violazione degli artt. 25, comma 5 , e 4, del d.lgv. n. 504/1995, nonché dell’art. 1176, secondo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il giudice d’appello avrebbe ignorato il principio secondo cui i l titolare di un impianto di distribuzione di prodotti energetici è responsabile con il gestore di ogni violazione e sanzione dovuta dalla gestione RAGIONE_SOCIALE attività.
Il motivo è fondato.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, in tema di accise, il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge (Cass., 5 giugno 2020, n. 10689).
La responsabilità solidale, ai fini fiscali, del concessionario della stazione di servizio, per l’accisa non versata dal gestore della medesima, discenderebbe dall’applicazione dell’art. 25, comma 5, cit., per il poteredovere di effettuare controlli non solo sui registri, ma anche sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti, sicché tale potere di vigilanza fonderebbe la responsabilità del concessionario quale garante in caso di mancato pagamento dell’accisa ove si realizzi il presupposto dell’immissione irregolare in consumo del carburante.
Si è nello specifico rilevato che «l’accisa è imposta esigibile per il solo fatto dell’immissione in consumo di un dato prodotto nel territorio dello Stato; essa ricomprende – a seguito del compimento del processo di
armonizzazione comunitaria RAGIONE_SOCIALE legislazioni nazionali sull’imposizione indiretta per la realizzazione del cd. mercato unico – i tributi prima qualificati come imposte di fabbricazione o di consumo, secondo una nomenclatura mantenuta anche dal T.U. accise (cfr. artt. 4 1, 2 e 3) che quell’armonizzazione ha tradotto nell’ordinamento interno. Va ulteriormente precisato che la non è il fornitore del prodotto, e quindi il soggetto passivo dell’accisa (cfr. Corte cost. n. 185 del 2011), e pertanto nella fattispecie è applicabile l’art. 2, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, il quale, in combinazione con il citato art. 25, comma 5, del medesimo T.U.A., prevede la responsabilità solidale di tutti coloro nei confronti dei quali si verifica il presupposto di esigibilità dell’accisa, in ragione dello svincolo irregolare dal regime sospensivo; 5.5. . 5.6. Stante la natura della responsabilità solidale del concessionario, e l’ampiezza RAGIONE_SOCIALE facoltà di controllo riconosciute dalla legge al concessionario medesimo, non è condivisibile l’assunto di , secondo cui la natura delittuosa dell’attività posta in essere, in concorso, dal gestore dell’impianto e dall’autotrasportatore eliderebbe, in sostanza, il dovere di vigilanza del concessionario poiché non riferibile all’ordinaria gestione dell’impianto e comunque in sé non esigibile: è vero invece che la detta posizione di garanzia del concessionario implica, secondo i principi generali, un dovere di diligente vigilanza secondo il canone dell’art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass., 10689/2020 cit.).
Le motivazioni del precedente richiamato, che questo collegio condivide ed a cui intende dare continuità, mettono in evidenza l’errore giuridico in cui è incorsa la Corte di giustizia tributaria di II grado nell’escludere la responsabilità solidale dell’od ierno intimato, per il solo fatto che il gestore dell’impianto fosse stato sottoposto procedimento penale per il delitto di contrabbando, con ciò reputando che la condotta truffaldina tenuta da quest’ultimo escludesse , di per sé, ogni responsabilità del co ncessionario/titolare dell’impianto, assurgendo quasi per automatismo tra le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, che sole, invece, ma da provare rigorosamente, avrebbero potuto escludere la responsabilità solidale dell’intimato.
Il ricorso va in definitiva accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio del processo alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, sez. staccata di Latina, che, in diversa composizione, oltre che procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, procederà al riesame dell’appel lo, tenendo conto dei principi di diritto enunciati in questa ordinanza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, sez. staccata di Latina, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME