Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1808 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9660/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 8171/18/17 depositata il 03/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 8171/18/17 del 03/10/2017, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 8461/08/15 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito LG) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’accertamento era stato effettuato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed era stato notificato a LG in ragione del conferimento di azienda operato dalla prima in favore di quest’ultima.
1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che il conferimento di azienda era qualcosa di ontologicamente diverso dalla cessione di azienda, sicché, prima dell’inserimento, nell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, del comma 5 ter , introdotto dall’art. 16, comma 1, lett. g), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 01/01/2016, che ha esteso a fini tributari la responsabilità solidale del cessionario anche al conferitario d’azienda, tale responsabilità non era imputabile quest’ultimo.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
LG resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato in data 21/03/2018 (a fronte di una sentenza depositata in data 03/10/2017) presso il procuratore domiciliatario in grado di appello, essendo del tutto superflua la
notificazione effettuata anche nei confronti della parte personalmente.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 472 del 1997, degli artt. 2112 e 2560 cod. civ. e dell’art. 9, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità solidale del conferitario dell’azienda.
2.1. Il motivo, ammissibile in quanto la doppia conforme impedisce unicamente la proposizione dei vizi di motivazione, è, altresì, fondato.
2.2. Secondo un recente arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio e alle cui motivazioni integralmente si rimanda, « Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la conferitaria d’azienda, al pari del cessionario, è responsabile in solido con la conferente per il pagamento delle sanzioni per gli omessi versamenti dell’imposta riferibili all’anno della cessione e dei due precedenti, salvo il “beneficium excussionis”, anche in caso di conferimento di azienda in società avvenuto prima dell’entrata in vigore dell’art. 16, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all’art. 2498 c.c. » (Cass. n. 28057 del 31/10/2019; contra Cass. n. 31654 del 04/12/2019).
2.3. Poiché la CTR ha escluso la responsabilità solidale del conferitario dell’azienda in ragione della ritenuta inapplicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto.
Si fa presene che gli ulteriori rilievi della controricorrente, proposti senza formulare un vero e proprio ricorso incidentale,
riguardano, all’evidenza, questioni formali e sostanziali -non affrontate dalla sentenza impugnata, all’esito della quale LG è risultata integralmente vincitrice.
3.1. Le predette questioni non possono, pertanto, essere esaminate in questa sede, ma, se del caso, in sede di rinvio.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 09/10/2024.