Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24460 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12710/2015 R.G. proposto da
Di
3 RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO (pec:
)
e
NOME
Punzio (pec:
), con domicilio eletto presso
AVV_NOTAIO (pec:
), in
INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, pec: ,presso
la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto: Cartella Cessione d’azienda –
Responsabilità solidale.
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6802/21/2014, depositata il 13 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo .
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava, a titolo di responsabilità solidale, a RAGIONE_SOCIALE una cartella di pagamento relativa a Ires, Irap e Iva per il 2003, già accertati con avviso emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, confermato con sentenza n. 160/04/2012 della CTR del Lazio , fondata sul presupposto dell’intervenuta cessione di azienda tra le due società.
L’impugnazione della contribuente – che contestava la legittimità della cartella e l’inopponibilità del la pretesa per esser il debito erariale riferito ad altra società, restando inefficace la sentenza pronunziata nei confronti di quest’ultima era accolta dalla CTP di Viterbo.
La sentenza, sull’appello dell’Ufficio, era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la cartella era legittima e la pretesa fondata.
3 RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che nella presente sede non è stata chiamata in giudizio l’esattoria, la cui presenza in causa si evince, invece, dalla stessa sentenza impugnata.
1.1. Occorre peraltro osservare che, come emerge dalla sentenza e dall’atto di appello riprodotto in controricorso, l’oggetto del
contenzioso riguardava solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria nei confronti della società ricorrente, sicché, pur dovendo l’appello esser proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ciò non elide la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, da cui la non necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione.
1.2. Il ricorso, in ogni caso, come si vedrà, è manifestamente infondato, sicché appare superfluo disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (v. ex multis Cass. n. 12515 del 21/05/2018; Cass. n. 8980 del 15/05/2020).
Passando all’esame del ricorso, v a innanzitutto esaminato, per ragioni di priorità logica, il quinto motivo del ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 24 Cost., 31 d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 183 c.p.c., per aver la CTR pronunciato in pubblica udienza nonostante fosse stato notificato l’avviso per la trattazione in camera di consiglio.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Dagli atti del fascicolo d’ufficio, acquisito a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte, risulta che l’avviso alle parti ha previsto che ‘ La Trattazione avverrà in Camera di Consiglio, salvo il disposto del I° Comma dell’art. 33 del D.LGS. 546/92 .’ , mentre dal verbale di d’udienza emerge che la trattazione è avvenuta in pubblica udienza e che la società era rimasta assente.
Tuttavia, la richiesta di cui al citato comma 1 dell’art. 33 era già stata espressamente formulata nei rispettivi atti introduttivi d’appello
sia dall’RAGIONE_SOCIALE (‘ si chiede sin d’ora che la trattazione del presente appello avvenga in pubblica udienza ‘) che dalla stessa società contribuente, la quale aveva concluso le proprie controdeduzioni con la frase ‘ Si chiede ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. 546/92 che la causa venga discussa in pubblica udienza ‘.
È evidente, pertanto, l’insussistenza della contestata violazione e dell’asserita lesione del diritto di difesa, trovando la trattazione in pubblica udienza fondamento nella stessa istanza della parte.
Con riguardo alle altre doglianze, il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. deducendo l’irrilevanza della sentenza emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e la non estensibilità della stessa alla ricorrente, estranea al relativo giudizio.
3.1. Il secondo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990.
Deduce, in particolare, l’omessa motivazione della cartella in ordine all’affermata solidarietà e alla deroga agli artt. 2909 e 1306 c.c.
3.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione della cartella, lamentando anche l’impossibilità di valutare il percorso logico -giuridico affrontato dalla CTR.
3.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per esser la motivazione fondata su indizi non sostenuti da prove documentali.
Il primo motivo è inammissibile.
La doglianza neppure si rapporta alla ratio della decisione che ha fondato, in termini espliciti, il fondamento giuridico e fattuale del rapporto di solidarietà e dell’azione riscossiva nella intervenuta
cessione d’azienda da parte della società RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti era stato emesso l’originario avviso di accertamento ed era intervenuta la decisione della CTR del Lazio n. 160/04/2012, condizione che, in sé, giustifica la diretta opponibilità del giudicato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di una ipotesi di successione a titolo particolare (v. ex multis Cass. n. 24901 del 21/08/2023; Cass. n. 22918 del 09/10/2013).
La CTR, inoltre, ha esplicitamente ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, evidenziando che « il concatenarsi di cessioni di fatto o formali abbia avuto come scopo quello di sfuggire alla responsabilità nei confronti del fisco », da cui la piena responsabilità del cessionario per i debiti con l’erario, statuizione che, peraltro, non è stata oggetto di alcuna censura.
Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per ragioni di connessione, sono infondati.
5.1. Occorre premettere che la ragione di doglianza dedotta dalla contribuente, sia in primo grado che in appello, riguardava la circostanza che « nella cartella non sono indicati i motivi di fatto e di diritto che hanno determinato l’iscrizione a ruolo della RAGIONE_SOCIALE, la quale è soggetto diverso dalla RAGIONE_SOCIALE ».
In realtà, la cartella testualmente ha previsto « il presente ruolo risulta essere dovuto vista la responsabilità solidale per i debiti erariali della società RAGIONE_SOCIALE, …, già accertati con atto NUMERO_DOCUMENTO, anno d’imposta 2003, confermato dalla sentenza n. 160/04/2012 del 03/04/2012, depositata il 10/05/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma », sicché l’iscrizione a ruolo era motivata sulla sussistenza di una responsabilità solidale rispetto ad accertamento, definitivo e giudizialmente accertato, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
La CTR, sul punto, ha ritenuto tale indicazione più che idonea a motivare l’atto (« i provvedimenti adottati risultano adeguatamente motivati e suffragati da elementi analitici »), neppure essendo in dubbio che la fattispecie fosse riconducibile alla contestata ipotesi di cessione d’azienda, tant’è -prosegue la motivazione impugnata -che tale ricostruzione risultava anche dalla « dichiarazione fatta dalla stessa società ricorrente in sede di costituzione avverso l’avviso di accertamento con cui si provvedeva alle contestazioni (ai fini dell’imposta di registro) dell’intervenuta cessione d’azienda, dove affermava espressamente che ‘È evidente, quindi, che la volontà del sig. COGNOME, maturati i presupposti pensionistici, è stata quella di far succedere i propri figli nella propria attività commerciale. Quel che rileva, infatti, non è la natura dell’atto posto in essere per il trasferimento del bene, ma la volontà intrinseca AVV_NOTAIO stesso’ ».
Appare chiaro, dunque, che la cartella, nel riportare la ragione della pretesa ossia l’estensione a titolo di responsabilità solidale della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il cedente – a fronte della pregressa conoscenza e RAGIONE_SOCIALE prospettazioni e dichiarazioni rese della stessa parte (sia pure in una diversa sede), era corredata da una motivazione sufficiente a permettere alla società di comprendere le ragioni di fatto e diritto a fondamento dell’atto.
Né assume rilievo l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE specifiche ragioni per le quali la ricorrente è identificata quale responsabile in via solidale, posto che tale profilo deriva dalla messa a conoscenza della circostanza che la pretesa è fatta valere proprio in considerazione della estensione nei confronti della cessionaria, in via solidale, della responsabilità già gravante sulla cedente per il pagamento dei debiti tributari (v. anche Cass. n. 10377 del 31/03/2022).
E, del resto, va sottolineato che nei confronti del cessionario, che non è il soggetto passivo, correttamente l’amministrazione finanziaria
provvede alla mera iscrizione a ruolo dell’importo non versato dal cedente, in forza della responsabilità solidale configurata dall’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, mentre, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione della cartella di pagamento notificata allo stesso, è necessario e sufficiente che in essa sia riportata, come nella specie, la ragione della pretesa.
5.2. Da quanto su evidenziato, poi, va escluso che la motivazione della CTR sia meramente apparente, risultando la censura in parte qua anche carente di specificità in quanto omette di considerare il complessivo iter argomentativo della decisione impugnata.
Il quarto motivo è inammissibile.
La motivazione della CTR è, sul merito della ripresa, ampia e circostanziata, con specifico riferimento a puntuali circostanze di fatto, risolvendosi la censura in una mera contestazione della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove introdotte nel giudizio.
La doglianza, inoltre, nella parte in cui deduce l’asserita inesistenza di ‘ documenti o altre prove ‘ per cui la ‘ valutazione in punto di fatto svolta dalla CTR si fonda su mere affermazioni ‘, è inammissibile per carenza di specificità, neppure avendo individuato gli atti e i documenti prodotti in giudizio per evidenziare che da essi non derivava alcun riscontro alle statuizioni della CTR.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessive € 30.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis AVV_NOTAIO stesso art. 13, se dovuto.
Deciso in Roma, il 3 luglio 2024