Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 879 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 879 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21051/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 2368/2024, depositata il 9 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE è una società che opera come gestore nel settore degli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell’art 110 T.U.LP.S., eroganti vincite in denaro, c.d. slot machine, sottoposti a Prelievo erariale unico (PREU). Tali apparecchi da divertimento hanno un meccanismo di trasmissione telematica dei flussi dei dati RAGIONE_SOCIALE giocate, che per il tramite dei providers cui si affidano, vengono comunicati direttamente all’RAGIONE_SOCIALE. Nel caso di specie, il flusso era comunicato direttamente alla RAGIONE_SOCIALE, partner tecnologico ufficiale dell’ex RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE. Per quanto riguarda i fatti di causa, i dati relativi agli anni dal 2011 al 2014, attinenti agli apparecchi della società, venivano trasmessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza. La società veniva sottoposta a verifica fiscale, all’esito della quale, con processo verbale di constatazione del 20 dicembre 2016, veniva accertato, per il periodo dal 2012 al 2014, un maggiore PREU dovuto per tutti gli apparecchi in dotazione. Dalla attività di accertamento emergeva la violazione dell’art. 39 quater , comma 2, d.l. n. 269/2003 poiché gli apparecchi, sebbene provvisti di regolare nulla osta, risultavano oggetto di manipolazioni mirate a modificare i dati relativi alle somme giocate, allo scopo di occultare il reale imponibile assoggettato all’aliquota ordinaria di im posta. Veniva pertanto recuperato a tassazione il maggiore PREU sulle somme giocate. In contraddittorio con la parte veniva poi quantificata la somma da versare per le annualità dal 2012 al 2014, individuando un maggiore importo PREU evaso pari ad euro 725.538,72 per anno (2012-20132014). Conseguentemente, venivano irrogate le sanzioni nella misura del 240% della maggiore imposta dovuta. L ‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE per la Campania emetteva tre diversi avvisi di accertamento, di cui quello per l’anno 2014 PREU prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del
26 novembre 2019 veniva impugnato nell’ambito del presente contenzioso.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 7822/2023 del 6 giugno 2023, rigettava il ricorso.
-Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva appello.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con sentenza n. 2368/2024, depositata il 9 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando il maggior importo a titolo di PREU per l’anno 2014 , con proporzionale riduzione della medesima imposta relativamente al periodo antecedente al giugno 2012.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs . 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la corte territoriale operato lo scorporo dall’ammontare complessivo dell’imposta evasa, quantificata dall’RAGIONE_SOCIALE, dell’ammontare corrispondente al periodo dall’1 gennaio 2012 al giugno 2012, momento in cui gli apparecchi furono ceduti alla società RAGIONE_SOCIALE, atteso che in forza dell’art. 14 d.lgs. 472 del 1997 la società istante non avrebbe potuto invocare la sua estraneità rispetto alle somme dovute dal cedente, essendovi tenuta in solido. L’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile ratione temporis , stabilisce, per il caso della cessione di azienda, che il cessionario, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, è responsabile in solido, entro i
limiti del valore dell’azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell’imposta e RAGIONE_SOCIALE sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo ancorché per violazioni anteriori. La disposizione in esame, prevista per le cessioni di azienda, trova applicazione stante l’identità di ratio – anche nell’ipotesi di cessione di un ramo di azienda, atteso che il fondamento dell’istituto va individuato nell’es tensione al cessionario della responsabilità per i debiti inerenti a un insieme di beni e rapporti giuridici che, pur non costituendo un autonomo complesso aziendale, è funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo dal complesso di cui fa parte, a provvedere a uno scopo produttivo e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
In sentenza si chiarisce che prima di giugno 2012 gli apparecchi erano in carico ad altra società (RAGIONE_SOCIALE).
La censura è peraltro inammissibile per novità perché non emerge che la pretesa sia stata indirizzata a RAGIONE_SOCIALE nella qualità di cessionaria di ramo d’azienda, alla luce della disciplina stabilita dall’art. 14 del d.lgs. n. 472/97. Si consideri, al riguardo, che, in tema di responsabilità solidale, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all’azienda ceduta, soggetto passivo dell’imposta, nei cui confronti deve essere svolta l’attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l’amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell’importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti (Cass. 10377/2022).
-In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME