Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3925 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3925 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24110/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalla AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 607/2020 depositata il 17 febbraio 2020;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, conferitaria dell’azienda individuale facente capo al socio NOME COGNOME, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vibo Valentia la cartella esattoriale notificatale da RAGIONE_SOCIALE per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, con la quale, in ragione della prospettata sua responsabilità solidale ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, le era stato intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE sanzioni iscritte a ruolo a carico del cedente in base a cinque distinti avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA emessi nei confronti di quest’ultimo in relazione agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.
Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’Amministrazione Finanziaria e dell’agente della riscossione, rigettava il ricorso.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria, che con sentenza n. 607/2020 del 17 febbraio 2020 respingeva l’appello della parte privata.
Per quanto in questa sede ancora interessa, i giudici regionali rilevavano che:
il motivo di appello con il quale la contribuente aveva denunciato la violazione da parte dell’Ufficio della norma di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 risultava privo di attinenza con l’oggetto della controversia;
-l’impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento aveva determinato l’interruzione della prescrizione del credito tributario e impedito il maturarsi della decadenza dall’esercizio del potere di riscossione.
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, sono
entrambe rimaste intimate.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 19 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.
1.1 Si censura la gravata sentenza per aver dichiarato inammissibile il motivo di appello con il quale l’odierna ricorrente aveva dedotto la violazione, da parte dell’Ufficio, dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Avrebbe, infatti, errato la CTR nell’affermare che trattavasi di motivo non attinente «all’atto direttamente impugnato ed oggetto del presente giudizio -la cartella esattoriale-, bensì al rapporto di fatto sottostante l’obbligazione tributaria, a sua volta oggetto di accertamento ormai divenuto definitivo» .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.
2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver operato una non corretta ricognizione della portata della norma ultima citata, la quale, a differenza di quanto sostenuto dalla gravata sentenza, «è interamente volt a disciplinare la fase di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte e sanzioni presso il coobbligato solidale, fase successiva e distinta dall’attività di accertamento che ha condotto all’emersione RAGIONE_SOCIALE violazioni in capo al cedente», e «nulla ha a che vedere con il ‘rapporto di fatto sottostante l’obbligazione tributaria ‘, e cioè con il merito della pretesa impositiva» .
2.2 I due motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro intima connessione, sono fondati.
2.3 La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con la quale è stata fatta valere la responsabilità solidale della predetta società per le imposte e le sanzioni iscritte a ruolo a carico del socio NOME COGNOME, che in essa aveva conferito la propria azienda individuale.
2.4 La pretesa dell’Ufficio si fonda sulla disposizione recata dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, in base alla quale il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e RAGIONE_SOCIALE sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quRAGIONE_SOCIALE già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2.5 Come è reso palese già dal solo tenore letterale della citata norma, la responsabilità di cui qui si discute ha natura solidale, sussidiaria e limitata e si distingue da quella gravante sul debitore principale, unico soggetto passivo del tributo e autore RAGIONE_SOCIALE violazioni fiscali contestate.
Costante, sul tema, è l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte regolatrice secondo cui l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 introduce misure antielusive di natura speciale rispetto all’ordinaria disciplina dettata dall’art. 2560, secondo comma, c.c., le quali, tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, sono dirette ad evitare che attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, o anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l’originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate finanziarie (cfr., ex multis , Cass. n. 14759/2021, Cass. n. 10647/2022, Cass. n. 3953/2024, 15948/2024).
Si tratta di misure che nulla hanno a che vedere con la pretesa impositiva e sanzionatoria esercitata dall’Amministrazione nei confronti del debitore principale cedente l’azienda, con la conseguenza che le questioni ad esse attinenti non possono essere fatte valere in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento e/o del provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni emessi a carico di quest’ultimo.
In base al più recente e condiviso orientamento interpretativo di legittimità, al quale si intende dare sèguito, il conferitario è responsabile in solido con il conferente, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, anche in caso di conferimento d’azienda avvenuto prima dell’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, lett. g) , del d.lgs. n. 158 del 2015, norma avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con tale conferimento un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina prevista dall’art. 2498 del medesimo codice (cfr. Cass. n. 28057/2019, Cass. n. 1808/2025, Cass. n. 29815/2025).
2.6 Da quanto precede risulta, quindi, evidente come la CTR abbia errato nel dichiarare inammissibile il motivo con il quale la società appellante aveva contestato la violazione, sotto diversi AVV_NOTAIOili, del menzionato art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, sulla scorta del rilievo che le doglianze sollevate «attene o non all’atto direttamente impugnato ed oggetto del presente giudizio -la cartella esattoriale-, bensì al rapporto di fatto sottostante l’obbligazione tributaria, a sua volta oggetto di accertamento ormai divenuto definitivo» .
2.7 Così statuendo, i giudici regionali sono incorsi sia in error in procedendo , avendo a torto negato l’ammissibilità della censura in ragione di una supposta (ma in realtà inesistente) preclusione alla sua proponibilità nell’àmbito della controversia in esame, sia in error in iudicando , avendo fondato la loro decisione su una non corretta interpretazione dell’astratta previsione normativa di riferimento.
Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 7, commi 1 e 3, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
3.1 Si contesta al collegio di secondo grado di aver a torto fatto discendere dall’impugnazione degli avvisi di accertamento esperita dal soggetto conferente l’azienda, unico destinatario degli atti impositivi, la sanatoria dei vizi da cui risultava affetta la cartella di pagamento successivamente notificata alla società conferitaria.
3.2 Il motivo è inammissibile perché privo di attinenza con la motivazione della sentenza gravata, nella quale non si rinvengono le affermazioni censurate.
3.3 Invero, in nessun punto della pronuncia si legge che l’impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento da parte del socio NOME COGNOME avrebbe determinato la sanatoria di eventuali vizi della cartella di pagamento oggetto di questo giudizio.
Il collegio regionale si è limitato a osservare che «contro detti avvisi no stati frapposti ricorsi alla CTP, respinti o dichiarati inammissibili» , senza in alcun modo attribuire alla loro proposizione effetto sanante di eventuali vizi della susseguente cartella notificata alla coobbligata solidale.
Con il quarto, subordinato, motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 del medesimo codice.
4.1 Si assume che la gravata sentenza risulterebbe in ogni caso errata per non aver tenuto conto di un fatto decisivo e incontroverso, ovvero dell’estraneità della RAGIONE_SOCIALE ai giudizi relativi a quegli atti, dei quali non aveva mai avuto conoscenza.
4.2 Il motivo è privo di fondamento, in quanto la circostanza asseritamente incontestata che la CTR non avrebbe preso in considerazione -e cioè che i giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti erano stati intentati dal solo NOME COGNOME irrilevante e inidonea a condurre a una soluzione della lite diversa da quella recepita dai giudici a quibus .
4.3 Secondo la ricorrente, «il fatto trascurato (la mancata notifica degli accertamenti alla Società e la conseguente mancata partecipazione di quest’ultima ai giudizi avverso tali atti impositivi) incontrovertibilmente attesta il mancato rispetto, da parte dell’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE molteplici norme menzionate nel motivo che precede a presidio del diritto di difesa » .
4.4 Senonché, per consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, l’avviso di accertamento per imposte e sanzioni emesso nei confronti del cedente dell’azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, sia in caso di cessione lecita sia in quello di cessione in frode al Fisco, in mancanza di espressa deroga alla regola generale desumibile dall’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui gli accertamenti tributari sono portati a conoscenza dei contribuenti e non (anche) degli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell’imposta (cfr. Cass. n. 29722/2020, Cass. n. 12998/2022, Cass. n. 29815/2025).
4.5 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che, ove la cartella di pagamento sia stata notificata al cedente del ramo d’azienda, non è necessaria un’ulteriore notifica al cessionario onde poter proseguire la riscossione nei suoi confronti, in quanto l’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che la cartella sia notificata, in via alternativa, al debitore iscritto a ruolo «o» al coobbligato contro i quali si procede (cfr. Cass. n. 13619/2024, Cass. n. 15862/2025, Cass. n. 30947/2025).
4.6 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, va escluso, per un verso, che la mancata notifica alla RAGIONE_SOCIALE degli avvisi di
accertamento presupposti, emessi nei confronti del debitore principale, possa aver determinato l’invalidità derivata della cartella di pagamento notificata alla detta società nella sua qualità di responsabile in solido; per altro verso, che occorresse allegare gli atti impositivi in parola o riprodurne il contenuto essenziale all’interno di tale cartella, considerato che la notifica di essa alla coobbligata non era affatto necessaria, essendo già stata eseguita nei confronti del debitore iscritto a ruolo (come accertato dall’impugnata sentenza, in cui viene dato conto dell’esito negativo del relativo giudizio di impugnazione da quest’ultimo promosso dinanzi alla CTP di Vibo Valentia).
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1310, 2964 e 2966 c.c..
5.1 Si imputa ai giudici di seconde cure di aver erroneamente affermato che l’impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento da parte del socio debitore principale era «val ad interrompere la prescrizione, così come a determinare una condizione di esclusione dalla decadenza» , anche nei confronti della società coobbligata.
5.2 Il motivo è infondato, pur rendendosi necessario correggere, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione che sostiene in parte qua l’impugnata sentenza, di sèguito trascritta: la « CTP ha correttamente argomentato come le censure di prescrizione e decadenza risultassero inaccoglibili poiché il titolo giudiziale risultava costituito dalla decisione di rigetto della CTP di Vibo Valentia n. 575/1/11 -che aveva rigettato il ricorso contro la cartella esattoriale per la quale è causa-, nonché dalle due pronunce di inammissibilità, di primo e secondo grado, l ricorso proposto dal sig. COGNOME, fondatore della RAGIONE_SOCIALE. Dimentico di tutto ciò sembra l’appellante, che insiste nel ritenere che il decorso del tempo dalla data della notifica degli avvisi di accertamento abbia determinato la decadenza dal diritto alla riscossione o, comunque, la
prescrizione della pretesa, posto che l’impugnazione degli avvisi innanzi il Giudice tributario vale ad interrompere la prescrizione, così come a determinare una condizione di esclusione dalla decadenza» .
5.3 Come si è visto in occasione della disamina della precedente censura, la notifica della cartella di pagamento al coobbligato solidale non è richiesta dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nell’ipotesi in cui, come nella specie, tale notifica sia già stata eseguita nei confronti del debitore iscritto.
5.4 Deve, pertanto, escludersi che alcuna decadenza dal potere di riscossione si sia verificata in conseguenza della mancata notifica della detta cartella all’odierna ricorrente entro il termine stabilito dal comma 1, lett. a) , del citato articolo.
È stato, infatti, anche recentemente ribadito che la tempestiva notifica a uno dei condebitori impedisce che si produca nei confronti degli altri obbligati in solido la decadenza prevista dalla norma in commento (cfr. Cass. n. 30947/2025, Cass. n. 24583/2022, nonché, con specifico riferimento alla responsabilità solidale del cessionario per le obbligazioni tributarie del cedente, Cass. n. 20766/2021 e Cass. n. 27713/2022).
5.5 Integrato e corretto, nei termini innanzi esplicitati, l’iter argomentativo posto a base del decisum , la sollevata doglianza va incontro al rigetto.
In definitiva, meritano accoglimento i primi due motivi, mentre il terzo va dichiarato inammissibile e il quarto e il quinto devono essere respinti.
6.1 Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della Calabria, in diversa composizione, la quale, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi, esaminerà nel merito il motivo d’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, erroneamente dichiarato inammissibile, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.
6.2 Giova precisare che non si ritengono sussistenti i presupposti per la decisione della causa nel merito, sollecitata dalla ricorrente, in quanto:
-come chiarito sopra (paragrafo 2.5), il conferitario d’azienda è responsabile in solido con il conferente, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, anche in caso di conferimento avvenuto prima dell’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, lett. g) , del d.lgs. n. 158 del 2015;
-le questioni concernenti l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE previste limitazioni temporali e quantitative della responsabilità solidale del cessionario, l’osservanza del beneficium excussionis e l’operatività dell’effetto liberatorio contemplato dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 necessitano di ulteriori accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in questa sede, in quanto richiedono la valutazione di atti e documenti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali circostanze non contestate.
6.3 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e respinge il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME