Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1892 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1892 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11274/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10150/2023, depositata l’ 11 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Il 12 febbraio 2021 l’Ufficio notificava ad NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante dell ‘ RAGIONE_SOCIALE , l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale -alla luce dei rilievi mossi con il processo verbale di constatazione del 28 febbraio 2019 redatto dall’RAGIONE_SOCIALE -accertava per l’anno d’imposta 2015 maggior i imposte a fini IRES pari a euro 12.725,00, IRAP pari a euro 2.167,00 e IVA pari a euro 30.030,00, maggiori ritenute per euro 24.948,00 e irrogava sanzioni amministrative pecuniarie pari a euro 59.459,40 ed euro 400,00. Più precisamente, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze del processo verbale, l’Ufficio disconosceva alla RAGIONE_SOCIALE il regime impositivo agevolato previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, che richiama la legge 16 dicembre 1991, n. 398 e, conseguentemente, rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio notificava l’avviso anche ai soci fondatori , nonché membri del Consiglio direttivo, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di autori RAGIONE_SOCIALE violazioni e/o coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.
NOME COGNOME impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 7552/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, rigettava il ricorso.
-Avverso tale sentenza, NOME COGNOME proponeva appello.
Con sentenza n. 10150/6/2023, resa in data 11 dicembre 2023, la Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello, ritenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato la
sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per fondare la responsabilità solidale degli stessi ai sensi dell’art. 38 c.c.
-L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il Pubblico ministero ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Anche la controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto che l’Ufficio non avesse dimostrato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 38 c.c.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole
obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 11869/2024; Cass. n. 36470/2022).
Nel caso di specie, a fronte della gestione formale dell’ente, la Corte di giustizia tributaria ha finito per invertire l’onere della prova, essendo i gestori a dover provare di non avere partecipato alla gestione stessa. Ferma restando la responsabilità in ambito tributario del legale rappresentante, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha completamente omesso di esaminare e valutare i numerosi elementi indiziari, riportati nel processo verbale di constatazione (v. pp. 3-7 del ricorso) e che costituiscono un elemento di prova che il giudice in ogni caso deve valutare, in concorso con gli altri elementi, e disattendere solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore (Cass. n. 18420/2024; Cass. n. 24461/2018), da cui si deduce la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio direttivo dell’RAGIONE_SOCIALE. In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la
specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni; c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale.
-L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo con cui si contesta l’o messo esame circa un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di considerare che dall’esame del processo verbale di constatazione emergeva la prova della piena partecipazione dei singoli membri del Consiglio direttivo nelle decisioni e nella gestione dell’ente accertato.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME