Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31292 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1861/2023 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO-ROMA n. 3035/09/2022 depositata il 28/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 22.8.2016 COGNOME NOME -nella qualità di autrice della violazione e, quindi, coobbligata sussidiaria e solidale -era attinta dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2016 relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’a.i. 2011 riguardante l’associazione non riconosciuta RAGIONE_SOCIALE .
Insorgeva la contribuente, tra l’altro deducendo errata applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità e conseguente non operatività degli artt. 38 cod. civ. e ss., nonché mancanza di prova da parte dell’Ufficio circa l’effettiva attività gestoria dell’associazione da parte della medesima.
L’Ufficio, costituitosi, ‘ produceva bonifici e schede di iscrizione dove, apparentemente vi era la firma della Sig.ra COGNOME NOME. All’esito della produzione documentale dell’Ufficio, l’odierna ricorrente disconosceva le firme . Per le firme apposte sui bonifici veniva rappresentato che si trattava di n. 3 sigle apposte in sede di verifica dai verificatori e dalla ricorrente al momento della sottoscrizione del pvc che infatti recava in ogni pagina medesime sottoscrizioni’ (pp. 3 e 4 ric.).
La CTR di Roma, con sentenza n. 449/19 del 22.10.2018, depositata il 15.1.2019, rigettava il ricorso della contribuente (in uno a quello riunito dell’associazione), affermando che ‘la COGNOME, Presidente dell’associazione, ha mostrato di svolgere attivamente il suo ruolo all’interno della compagine associativa, posto che sue appaiono ad esempio le firme in calce ai moduli di iscrizione ai
ricorsi, è in possesso della documentazione sociale, e non è in contestazione la sua possibilità di accesso ai conti bancari, di tal che deve ritenersi sussistente la sua piena legittimazione passiva’.
La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello della contribuente (in uno a quello riunito dell’associazione), sulla base, per quel che rileva, della seguente motivazione:
Passando al merito, parimenti infondato è il motivo di appello con il quale la sig.ra NOME COGNOME ha dedotto che la carica di presidente dell’associazione, da lei rivestita nel periodo d’interesse, non sarebbe sufficiente per configurare a suo carico la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., in quanto unico gestore e amministratore effettivo dell’associazione sarebbe stato il sig. NOME COGNOME.
In primo luogo, va rilevato che la Sig.ra COGNOME si è qualificata come rappresentante dell’ente con i verificatori ed ha interloquito con loro fornendo chiarimenti sull’associazione (v. fg. 6 del P.V.C.) e ciò induce oggettivamente ad escludere che l’attribuzione della carica di rappresentante legale fosse puramente formale.
In ogni caso, osserva la Commissione che il principio in base al quale, ai fini della responsabilità solidale ex art. 38 c.c., deve essere provata la concreta attività svolta dal presunto obbligato in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente associativo, è stato fortemente mitigato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione con riferimento all’obbligazione tributaria, in quanto obbligazione nascente ex lege e non su base negoziale.
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Ciò posto, rileva la Commissione come, nel caso di specie, la piena consapevolezza, da parte della presidente
dell’associazione, del mancato espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure funzionali al corretto adempimento degli obblighi tributari traspare, in modo inequivocabile, da documentazione richiamata dalla stessa appellante; in particolare, dal verbale del Consiglio Direttivo del 31 luglio 2011, nel quale la sig.ra COGNOME, quale presidente, ‘fa rilevare al sig. COGNOME NOME che si è arrivati a luglio e ancora non si ha un bilancio da far approvare ai soci’, e da quello del 10 dicembre 2011, nel quale la medesima propone la nomina del sig. COGNOME a presidente non volendo trovarsi ‘anche nel 2011’ a non avere un bilancio da presentare all’assemblea dei soci.
In definitiva, risultano ampiamente provati, in atti, i presupposti per il riconoscimento della responsabilità personale della sig.ra COGNOME ai sensi dell’art. 38 c.c. e da ciò consegue, sotto altro profilo, l’irrilevanza, in questa sede, dell’esito del procedimento di verificazione instaurato, ai sensi dell’art. 216 c.p.c., presso il Tribunale Civile di Roma in relazione alle firme apposte sulle schede di iscrizione ai corsi dell’annualità 2011, al di là del rilievo che l’istanza di verificazione di cui all’art. 216 c.p.c. è prevista in favore di chi intenda valersi di documenti disconosciuti dalla controparte e non già in favore di chi voglia comprovare la non autenticità di quei documenti .
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE.
A seguito di proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. in data 9 maggio 2023, consta essere stata depositata, nell’interesse della contribuente, istanza di decisione del ricorso in data 23 giugno 2023, previo rilascio di nuova procura difensiva.
La contribuente ulteriormente illustra le proprie ragioni con memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 38 c.c. per omessa, carente ed insufficiente motivazione dell’atto impugnato’.
1.1. ‘Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il Giudice di seconde cure ha erroneamente ritenuto la ricorrente responsabile ex art. 38 c.c. perché avrebbe preso parte alle operazioni di verifica senza considerare che le stesse sono avvenute nell’anno 2014 mentre le imposte accertate sono relative al periodo d’imposta 2011. Infatti, sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, l’allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio ben avrebbe dovuto accertare il soggetto eventualmente responsabile ex art. 38 c.c. in base a circostanze e riscontri relativi all’anno accertato (2011) o, perlomeno, a periodi antecedenti e/o successivi coevi ma non certo rispetto all’anno in cui è stata effettuata la verifica (2014). In ogni caso, la CTR del Lazio avrebbe dovuto, quantomeno, verificare se l’odierna ricorrente avesse posto in essere atti nel 2011 tali da identificarla quale autore RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate unitamente all’associazione. In tal senso, si ricorda (come pure precisato nel pvc posto a base dell’atto accertativo a pagina 22 – all. 5 sottofascicolo formato ai sensi dell’art. 369, II co., c.p.c.) che il Sig. NOME COGNOME è stato ammesso come socio dell’associazione con delibera del 18 febbraio 2010 e sin da quella data gli è stata conferita ‘la gestione amministrativa dell’associazione e della tenuta della contabilità, di pagamenti e incassi e rapporti con le banche’ e conferiti i poteri di firma della banca. Peraltro, il giudice di seconde cure fonda la propria errata convinzione anche sul tenore letterale del verbale del Consiglio Direttivo del 31 luglio 2011 richiamato sempre nel pvc posto a base dell’atto accertativo (pagina 23 -all. 5 sottofascicolo formato ai sensi dell’art. 369, II co., c.p.c.) laddove la ricorrente ‘fa rilevare al Sig. COGNOME NOME che si è
arrivati a luglio e ancora non si ha un bilancio da far approvare ai soci’ e da quello del 10 dicembre 2011 nel quale la medesima ‘propone la nomina del Sig. COGNOME a presidente non volendo trovarsi anche nel 2011 ad avere un bilancio ancora da presentare all’assemblea dei soci’. In verità, tali evidenze avrebbero dovuto portare il giudice di seconde cure, in corretta applicazione della norma che la ricorrente assume violata, ad escludere una responsabilità ex art. 38 c.c. in capo alla Sig.ra COGNOME e relativa alle obbligazioni dell’associazione atteso che dal tenore letterale dei verbali sopra richiamati appariva evidente che la gestione dell’ente fosse esercitata in concreto in via esclusiva dal Sig. COGNOME NOME ‘.
1.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.2.1. Esso è inammissibile, anzitutto, giacché fa riferimento a dati di fatto ed a documenti (con particolare riguardo alla delibera del 18 febbraio 2010 ed ai verbali del 31 luglio 2011 e del 10 dicembre 2011), senza far emergere la rilevanza degli uni e senza congruamente riprodurre, quantomeno per le parti conferenti, gli altri, in guisa da non mettere questa Suprema Corte materialmente nelle condizioni di deliberare sulle censure.
Esso è inammissibile, di poi, giacché, sotto le spoglie della denuncia di un vizio di violazione di legge, in realtà, a fronte dell’accertamento della CTR in ordine all’avere la contribuente compiuto attività gestoria nell’anno 2011, sollecita a questa Suprema Corte, in disattendimento di canoni e limiti del giudizio di cassazione, una nuova e più favorevole riedizione del giudizio di merito.
1.2.2. Esso, comunque, è manifestamente infondato.
Al fine di illustrarne le ragioni, può utilmente richiamarsi l’ampia ricostruzione giurisprudenziale di recente compiuta in motivazione (parr. 10 ss.) da Sez. 5, n. 6626 del 27/01/2022, infondatamente invocata ‘a contrario’ nel motivo in disamina
(giacché essa ha bensì annullato con rinvio la sentenza in quella sede impugnata per avere i secondi giudici – cfr. par. 10.4 -‘ laconicamente affermato che tra «associati», che agivano in nome e per conto dell’associazione sportiva, figurava anche l’odierno ricorrente, senza tuttavia compiere alcuna valutazione dell’attività concretamente svolta dal ‘, ma a tale conclusione è pervenuta in relazione ad un mero associato, la cui posizione, come si vedrà, è affatto diversa da quella di chi -come la contribuente, espressamente qualificatasi presidente di RAGIONE_SOCIALE -abbia poteri di rappresentanza).
Anzitutto, Sez. 5, n. 6626 del 2022, illustra in generale nei seguenti termini il meccanismo di funzionamento della responsabilità ex art. 38 cod civ.:
la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733).
Si è spiegato che la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, RAGIONE_SOCIALE persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di
un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486).
Ne deriva, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26290, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748; Cass., sez. 3, 25/08/2014, n. 18188; Cass., sez. 6-L, 4/04/2017, n. 8752).
Subito in appresso, però, Sez. 5, n. 6626 del 2022, si profonde nel rilevare le peculiarità, sostanziali e finanche processuali, che caratterizzano l’impianto dell’art. 38 cod. civ. nel sostrato del diritto tributario, con particolare riguardo alla figura di chi, ‘in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa’. Essa dunque spiega che il principio suesposto è stato, poi, ritenuto da questa Suprema Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (v. Cass., sez. 5, 17/06/2008, n. 16344; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. Si è rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia
diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza, implicito nel riferimento all’aver «agito in nome e per conto dell’associazione», contenuto nell’art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169; Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747).
Si è anzi affermato che, in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., sez. 6-5, 23/02/2018, n. 4478; Cass., sez. 6-5, 28/09/2018, n. 22861). E che è consequenziale a tale principio di diritto che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d’imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia
partecipato alla gestione dell’ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all’intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093).
Infine, conclude Sez. 5, n. 6626 del 2022, che
da quanto appena detto, come sottolineato da questa Sezione (Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093), discende un’ulteriore conseguente considerazione, incidente sulla prova e sul riparto del suo onere. Se infatti con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell’interesse dell’associazione, deve invece affermarsi che nelle obbligazioni ex lege – in cui l’attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall’associato ai fini dell’insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell’ente da parte del soggetto -tale onere probatorio va diversamente ripartito. Infatti, grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell’agente l’onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, grava invece sul chiamato a rispondere RAGIONE_SOCIALE obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente.
1.2.3. La CTR ha fatto corretta applicazione dei superiori principi.
In particolare, essa, rammentate, in piana conformità alle indicazioni di questa Suprema Corte, le conseguenze che discendono, in capo al legale rappresentante, dall’essere quella tributaria un’obbligazione di fonte legale, con insindacabile, perché congruamente motivato, giudizio di merito, ha poi osservato che il coinvolgimento della contribuente nell’attività gestoria in relazione
all’anno oggetto di accertamento si evince dai verbali del consiglio direttivo dell’ente, in cui ella risulta aver finanche speso l’autorità della sua carica presidenziale (conservata ed effettivamente esercitata, interloquendo con gli operanti, ancora al momento della verifica) per richiamare COGNOME NOME all’obbligo di rendiconto, in guisa da poter poi procedere all’approvazione del bilancio.
Né manifesta attitudine a scalfire le conclusioni cui è giunta la CTR la delibera, invocata dalla contribuente, del 18 febbraio 2010, secondo cui al COGNOME era conferita ‘la gestione amministrativa dell’associazione e della tenuta della contabilità, di pagamenti e incassi e rapporti con le banche’. Infatti, in disparte la già rilevata non autosufficienza dell’allegazione, rileva che la gestione amministrativa, della tenuta della contabilità e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed uscite individua taluni specifici profili gestori, non la totalità di essi, per modo che la loro attribuzione ad altri non vale a provare, come richiesto dalla giurisprudenza citata, l’estraneità in sé del legale rappresentante alla gestione dell’ente.
Infine, privo di pregio è pure l’argomento secondo cui la CTR avrebbe erroneamente richiamato la partecipazione della contribuente alla verifica svoltasi nel 2014 per trarre argomenti sul 2011. Invero la CTR ha sottolineato come la contribuente, giust’appunto nella qualità di presidente, abbia fornito agli operanti i chiarimenti richiestile, in guisa da possedere, evidentemente anche in relazione al 2011 in verifica, stante la medesima carica già allora rivestita, un grado di conoscenza dell’andamento gestorio tale da escludere un’attribuzione solo formale della carica stessa.
2. Con il secondo motivo si denuncia: ‘Ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui a 116 comma 1 c.p.c. 132 n. 4 c.p.c. e 2729 per omesso e/o errato esame e valutazione dei documenti offerti in produzione dalla ricorrente’.
2.1. ‘Vi è nel caso che ci occupa, una totale mancanza di valutazione, da parte del giudice del merito, RAGIONE_SOCIALE prove documentali offerte dalla ricorrente’ elencate alle pagine da 13 a 15 del ricorso -‘e sussiste, quindi, un evidente errore processuale, da censurare ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.2.1. In primo luogo, esso -che, di per sé, da un lato, pretermette l’effettiva esistenza di una motivazione logica di gran lunga superiore al cd. minimo costituzionale e, dall’altro, in violazione del principio di autosufficienza, non riproduce il contenuto dei documenti di cui lamenta l’omessa valutazione da parte della CTR (cfr. Sez. 5, n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996 -01: ‘Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione’) è proposto per un’ipotesi non consentita, non deducendo un errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 -01). Invero, ‘in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012′ (Sez. 3, n. 3572 del 11/02/2021, Rv. 660548 -01; Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 -02). Ciò, peraltro, fermo restando che ‘il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito’ – su cui impinge in definitiva il motivo in disamina – ‘non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante’ (Sez. 1, n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 -01; Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 -01).
2.2.2. In secondo luogo, detto motivo, come del resto il precedente, è volto a sollecitare un nuovo giudizio di merito, in contrasto con la già evidenziata funzione del giudizio di cassazione.
2.2.3. In terzo luogo, detto motivo neppure tiene in cale che i documenti di cui lamenta l’omessa valutazione in realtà risultano finanche esplicitamente presi in considerazione dalla CTR, la quale, segnatamente, dai verbali del 31 luglio 2011 e del 10 dicembre 2011, trae, come visto, l”inequivoca’ conferma dell’attività gestoria della contribuente.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo, anche in
punto di aggravamento RAGIONE_SOCIALE spese ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e di condanna in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito ed oltre maggiorazione di euro 3.100,00 ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Condanna la ricorrente alla corresponsione in favore della Cassa per le ammende della somma di euro 1.500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 20 ottobre 2023.