Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19995 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35531/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania, n. 5701/2018 depositata il 11/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’agenzia delle Entrate notificava ad NOME COGNOME l’avviso di liquidazione n. 96760/2016, emesso in autotutela sostitutiva dall’Ufficio, con il quale venivano rideterminate le somme dovute all’Erario dal condebitore, detraendo l’importo corrispondente a tre rate della procedura di adesione perfezionata con la società acquirente.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo, criticando l’applicazione delle sanzioni determinate nella misura del 100%, ancorché l’Agenzia avesse concordato con il coobbligato il valore dell’immobile, applicando le sanzioni nella misura del 25%. La CTP, con sentenza n. 6238/2017, accoglieva il ricorso, dando altresì atto che, con pronuncia n. 6238/2018, la CTP di Napoli aveva revocato la sentenza n. 69/2013 con la quale era stato respinto il ricorso di NOME e NOME COGNOME, ritenendo che l’adesione sottoscritta dall’acquirente avesse determinato l’estinzione dell’obbligazione tributaria anche nei confronti dei condebitori solidali.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la menzionata decisione assumendo che l’intervenuta adesione da parte dell’acquirente non poteva comportare l’applicazione di un regime sanzionatorio più favorevole nei confronti del venditore e deducendo il vizio di ultrapetizione, avendo il contribuente richiesto una riduzione delle sanzioni nella misura del 25%. Il contribuente proponeva appello incidentale, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La C.T.R. della Campania, con la pronunzia n. 5701/2018, affermava che il perfezionamento dell’adesione nei confronti dell’acquirente, ancorché determinato per effetto del pagamento della prima rata e del rilascio della garanzia, ma senza integrale adempimento delle somme concordate, spiegava effetti nei confronti dei coobbligati solidali, conseguendo la perdita di efficacia degli accertamenti relativi alla pretesa tributaria,
Tale effetto conseguiva secondo i giudici distrettuali . Il Collegio d’appello, inoltre, accoglieva l’appello incidentale proposto da COGNOME che richiedeva l’applicazione delle sanzioni nella misura del 25%, ritenendo, tra l’altro, che erroneamente i giudici di prime cure avevano annullato in parte qua l’avviso, invece di dichiarare la cessazione della materia del contendere e respingeva quello principale.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso.
L’Agenzia ha depositato sintetiche memorie.
MOTIVI DI DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4), c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici distrettuali erroneamente deciso di dichiarare cessata la materia del contendere, in accoglimento dell’appello incidentale, non avvedendosi della inammissibilità della domanda nuova proposta in sede di gravame, atteso che nel giudizio di primo grado, il contribuente si era limitato a richiedere la riduzione delle sanzioni sulla base delle definizione della procedura con adesione azionata dalla società acquirente.
Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di ultrapetizione, non avendo il collegio d’appello statuito sul motivo di gravame formulato dall’ufficio in merito al vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado, il quale, richiesto dal contribuente di ridurre le sanzioni, aveva annullato l’atto impositivo nella parte relativa alle sanzioni.
Il terzo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3) c.p.c., prospetta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 57 T.U.I.R., nonché degli artt. 1292 e 1300 e ss c.c. e degli artt. 2 e 12 d.lgs.n 218/1997; per avere il decidente erroneamente statuito che la pretesa tributaria viene meno con il perfezionamento della procedura per adesione anche di uno degli obbligati, richiamato un precedente della Corte che in realtà aveva deciso in causa in cui era stato corrisposto l’intero debito tributario così estinguendo il debito anche nei confronti dei coobbligati.
Osserva l’amministrazione finanziaria che il coobbligato che adempie non ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, sul rilievo che concludendo un accordo, ha assunto in proprio l’obbligo di pagare una somma senza coinvolgere gli altri debitori e che l’accertamento con adesione non modifica la posizione dei soggetti dell’obbligazione, atteso che solo l’adempimento integrale libera i condebitori solidali.
4. Appare opportuno decidere la controversia alla stregua del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consentono la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e costituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5, 22 agosto 5 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021., n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cí3SS., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29
dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149).
Va, dunque, esaminata la terza censura di ricorso che deve trovare accoglimento, assorbite le restanti doglianze.
6.La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha affermato: “in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confrontì del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)” (Cass. n. 1298 del 18/01/2019; Cass. n. 11327/2022); pertanto se alla adesione di una delle parti (in questo caso l’acquirente) non è seguito l’integrale pagamento dell’importo, essendo stata versata solo una rata, il debito non risulta integralmente estinto, con la conseguenza che il venditore rimane responsabile solidale per la parte ancora non versata dall’acquirente. Resta ferma, dunque, la responsabilità solidale, la quale non viene automaticamente meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente). Va altresì aggiunto che l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. Stante il carattere volontario dell’adesione, l’estensione degli effetti
dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente” (cfr. Cass. n. 19339/2024; Cass., 26 maggio 2021, n. 14570; Cass. n.18351/2021; Cass., 9 febbraio 2021, n. 3093; 24 febbraio 2020, n. 4747; 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass. sez. V, 8.2.2011, n. 3148).
Segue l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame delle questioni sottoposte dal contribuente, alla luce dei principi di diritto affermati da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della