Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26380/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 908/01/2021, depositata il 21.07.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 10 luglio 2024.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi – Accisa
La CTR del Veneto rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Venezia che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE avverso distinti avvisi di pagamento e i relativi provvedimenti di irrogazione di sanzioni, emessi dall’RAGIONE_SOCIALE per recuperare l’accisa sul carburante trasferito in esenzione su alcune motonavi (cd. bunkeraggio);
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
-la questione riguardava l’applicazione dell’accisa alla differenza riscontrata tra il carburante uscito dal deposito fiscale veneziano della RAGIONE_SOCIALE e quello verificato dalla motonave che ha caricato il prodotto dalla cd. bettolina, oltre i limiti dei cali ammessi dalla normativa vigente;
a seguito del rifornimento, il comandante della motonave dichiarava che dalle misurazioni del prodotto effettuate a bordo risultava una differenza di combustibile rispetto a quello rilevato all’uscita dal deposito ed indicato nei documenti di scorta;
-la verifica in ordine all’effettiva quantità di carburante immesso dalla bettolina nei serbatoi RAGIONE_SOCIALE motonavi non era attendibile, non essendo stato accertato se il sistema di misurazione dell ‘imbarcazione fosse certificato da enti istituzionali, a fronte di un sistema di misurazione, come quello usato dalla RAGIONE_SOCIALE, che era controllato dall’RAGIONE_SOCIALE;
il comandante della nave poteva essere interessato a denunciare un quantitativo di carburante immesso nei serbatoi inferiore a quello reale, al fine di conseguire uno sconto sul prezzo da pagare al fornitore;
la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato alcune criticità della normativa invocata, che non tiene conto di possibili comportamenti elusivi di
altrui soggetti coinvolti nell’operazione commerciale, diversi dal fornitore , determinando ‘una sorta di responsabilità soggettiva’ ( recte ‘oggettiva’) del deposito fornitore del carburante ;
non sussisteva, pertanto, la prova della presunta illecita immissione in commercio del carburante in esenzione d’imposta da parte della RAGIONE_SOCIALE, in quanto non era sufficiente la mera dichiarazione del comandante della nave destinataria del prodotto;
l ‘A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’ADM ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 252, 254 del TULD, 6, comma 2, e 47 del TUA, d.m. 13.01.2000, n. 55 all. B, per non avere la CTR rilevato che, per accertare l’ammanco del carburante ai fini dello svincolo irregolare, era sufficiente la dichiarazione resa, in qualità di pubblico ufficiale, dal comandante della motonave, non essendo necessaria una misurazione di conferma, a nulla rilevando l’ipotetico interesse dell’armatore ad avere uno sconto sul prezzo della fornitura;
con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6, comma 5 e ss., del TUA e 3 del d.lgs. n. 48 del 2010, per non avere la CTR considerato che la determinazione direttoriale n. 158235/RU dell’RAGIONE_SOCIALE va considerata come regolamento di attuazione del TUA e prevede all’art. 6, commi 3 e 4, in caso di difformità della quantità del prodotto rifornito, l’immediata segnalazione all’Ufficio doganale e il recupero del dovuto, essendo esclusa ogni altra istruttoria da parte dell’Ufficio;
con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione de ll’art . 132 n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo illogico, ipotizzando un non provato interesse a denunziare una minore quantità di prodotto rifornito, che non priva la segnalazione della sua forza probatoria;
i motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono fondati;
occorre premettere che la direttiva n. 118/2008/CE prevede all’art. 7, par. 4, comma 3, che «la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta» e al comma 4 che «Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione RAGIONE_SOCIALE perdite menzionate nel paragrafo 4»;
-l’a rt. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede che «l’accisa», per quanto sorga al momento della fabbricazione o dell’importazione , diviene « esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato», dovendosi considerare «immissione in consumo lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo » (lett. a) (cfr. anche Cass., 14 aprile 2004, n. 7080, che qualifica le accise come tributi a formazione progressiva);
-l’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, poi, specifica che sono obbligati al pagamento dell’accisa « il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità
dell’imposta» (lett. a), oltreché «in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta» (lett. b-bis), con la conseguenza che più ampio del novero dei soggetti passivi dell’imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d’imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità (Cass. 5 giugno 2020, n. 10684);
– come è stato precisato da questa Corte, in tema di accise, il presupposto impositivo è costituito, quanto alla nascita, dalla produzione dei beni colpiti e, quanto all’esigibilità, dalla loro immissione in consumo che, esprimendo l’attitudine economica dei fabbricanti a vendere i prodotti a terzi, si traduce in indice di capacità contributiva rendendo l’imposizione compatibile con l’art. 53 Cost., (Cass. 23 luglio 2020, n. 15712); i soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise rispondono del debito d’imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità (Cass. 5 giugno 2020, n. 10684) e, nell’ipotesi di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, il concessionario è responsabile in solido con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge (Cass. 5 giugno 2020, n. 10689);
è stato affermato, inoltre, che « In tema di accise su prodotti circolanti in regime di sospensione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995 – da interpretarsi alla luce del principio comunitario di proporzionalità
nell’applicazione fattane dalla giurisprudenza unionale -, il garante del pagamento del tributo, qual è il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato ovvero, in luogo dei predetti soggetti, volontariamente, il proprietario, il trasportatore o il vettore del prodotto, è tenuto a corrispondere l’imposta, in caso di svincolo irregolare da regime sospensivo, salvo che fornisca la prova di essere completamente estraneo alla condotta degli autori dell’infrazione, anche se non deteneva tale prodotto al momento della commissione dello stesso e non era legato agli autori dell’infrazione da un contratto che li rendeva suoi mandatari » (Cass. 30 dicembre 2022, n. 38126; Cass. 27 dicembre 2019, n. 34487);
– in materia di prodotti sottoposti ad accise, infatti, l’esigibilità dell’imposta è sottoposta al regime sospensivo di cui all’art. 1, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 504 del 1995, fino all’immissione in consumo dei prodotti sui quali la stessa grava, assumendo rilievo, ai fini dell’imposizione, l’attitudine economica, dei fabbricanti e produttori, a presentarsi sul mercato per vendere i prodotti a terzi, ovvero al verificarsi di una causa estintiva dell’obbligazione (Cass. 6 novembre 2013, n. 24912) e l’imposta è esigibile, giusta l’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, all’atto dell’immissione in consumo ovvero dello svincolo, sia pure irregolare, dal regime di sospensione, che si verifica tanto ove sia riscontrata una deficienza, quanto se sia accertata una eccedenza di prodotto rispetto alle tolleranze ammesse, determinate con norme regolamentari dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto tutte le alterazioni quantitative rispetto alle tolleranze ammesse inducono a ritenere che il prodotto sia uscito dal regime sospensivo senza pagamento dell’accisa e, dunque, ogni qualvolta si accerti che un prodotto è uscito da un regime sospensivo senza che l’accisa sia stata
assolta, si verifica l’immissione in consumo, che determina l’esigibilità dell’accisa (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25126);
ciò posto, la sentenza impugnata non è conforme ai principi suesposti, in quanto, ha escluso la sussistenza dell’ammanco segnalato dal comandante dell’imbarcazione rifornita solo sulla base della supposizione che il sistema di misurazione eseguito dalla nave non fosse funzionante, senza effettuare un accertamento effettivo in ordine al presunto mal funzionamento e svalutando la valenza di detta segnalazione (peraltro, prevista specificamente dall’art. 6, comma 4, della determinazione del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 158235/RU del 7/10/2010);
-inoltre, nell’affermare espressamente che l’Amministrazione finanziaria aveva imputato, di fatto, una sorta di responsabilità oggettiva sulla società titolare del deposito del carburante, senza tener conto dei possibili comportamenti elusivi di altri soggetti coinvolti nell’operazione commerciale , la RAGIONE_SOCIALE ha, nella sostanza, sostenuto (in mancanza di un accertamento in concreto della avvenuta o meno immissione in commercio del carburante, anche a mezzo di svicolo irregolare), che la società appellata, in quanto titolare di un deposito fiscale di prodotti energetici, non era obbligata solidalmente in relazione all’imposta, alle sanzioni, agli interessi e agli altri accessori con il responsabile della irregolare circolazione di quanto fornito; i giudici di merito, invero, dovevano accertare se gli elementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento fondavano la prova della illecita immissione in commercio di carburante in esenzione d’imposta, ovvero della irregolarità dello svincolo, presupposto che determinava, per quanto sopra diffusamente rilevato, la conseguente responsabilità solidale del depositario e del contribuente (Cass. 15 marzo 2022, n. 8353);
– in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 e, a