Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 26/07/2024
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34225/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO (studio COGNOME), presso lo studio del prof. avvocato AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1761/2018, depositata il 18 aprile 2018, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1761/2018, depositata il 18 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 06820150063447786 ) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente;
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che:
secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, «i soci sono destinati a succedere nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta e cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione e ciò indipendentemente dal riparto di somme in base al bilancio finale di liquidazione»;
la appellante, nella qualità di socio al 100%, aveva riassunto il giudizio introdotto dalla società estinta (RAGIONE_SOCIALE) «proprio perché il rapporto obbligatorio non era ancora definito all’epoca della chiusura del bilancio finale di liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE» e «essendo socio unico della società cessata, non può che rispondere illimitatamente RAGIONE_SOCIALE obbligazioni che si sono cristallizati, in forza di sentenza divenuta definitiva, in capo alla cessata RAGIONE_SOCIALE.»;
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2462 e 2495, secondo comma, cod. civ., assumendo che:
la cartella di pagamento in contestazione conseguiva da avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE della quale essa esponente era socio (al 100%) a decorrere dal novembre 2003;
-il rilievo svolto dal giudice del gravame, in ordine alla responsabilità illimitata del socio unico, non aveva alcun fondamento siccome rimasti inespressi, nella stessa gravata sentenza, i presupposti per la sua affermazione (art. 2462, secondo comma, cod. civ.) e perché detta responsabilità correlata ex se alla cessazione della RAGIONE_SOCIALE;
nella fattispecie, pertanto, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che il limite della responsabilità debitoria di essa esponente si identificava con le somme (pari, nella fattispecie, ad € 626,00) riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495, secondo comma cod. civ.), e proprio in ragione di quel rapporto successorio che, a seguito dell’estinzione della società , per cancellazione dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese, connota la posizione del socio di società estinta;
– il motivo di ricorso è fondato, e va senz’altro accolto;
-occorre premettere che, nella fattispecie, – per come emerge dalla vicenda processuale che, relativa all’impugnazione dell’atto impositivo, è stata definita con pronuncia (n. 77/31/13, del 30 maggio 2013) resa dal giudice del rinvio (Commissione tributaria regionale della Lombardia) su atto di riassunzione proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, – il titolo impositivo si è perfezionato direttamente nei confronti del socio di società (la RAGIONE_SOCIALE) estinta per cancellazione dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese (in data antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175, art. 28, comma 4);
evenienza, questa, che pertanto esclude che risultasse (anche) necessario, nella fattispecie, promuovere autonomo atto di liquidazione nei confronti del socio e per il titolo di responsabilità discendente dall’art. 2495 cod. civ. (v. Cass., 26 maggio 2021, n. 14570; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27488);
3.1 -dalla vicenda successoria ricostruita dalle Sezioni Unite della Corte, in relazione all’effetto estintivo correlato alla cancellazione della società dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese, consegue, però, che l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4061; Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4060);
nella fattispecie, poi, viene in considerazione il règime di successione a responsabilità limitata delineato (esattamente) dall’art. 2495 cod. civ. (« fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme … riscosse in base al bilancio finale di liquidazione»), non risultando dalla stessa gravata sentenza altro fondamento della rilevata responsabilità illimitata se non la sua (erronea) affermazione per la qualità ( ex se ritenuta rilevante) di socio unico;
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.