Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9744/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1236/2021 depositata il 11/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla Commissione Tributaria provinciale di Vicenza avverso la cartella di pagamento n. 18178023950 notificatagli in data 27.2.2019 nella qualità di coobbligato in solido ex art. 2495 c.c., per i debiti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativi all’Iva dovuta per l’annualità 2004.
Il titolo intimava il pagamento di una somma sino alla concorrenza di € 10.039,83, pari alla quota spettante al socio come da bilancio finale di liquidazione della predetta RAGIONE_SOCIALE.
Le ragioni del contribuente non erano apprezzate dai giudici del merito.
Avverso la sentenza della CTR del Veneto indicata in epigrafe ricorre NOME COGNOME con due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 cod., proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., nonché 2709, 2712 e 2697 c.c., per aver ritenuto utilizzabile come prova della pretesa impositiva una scrittura privata tempestivamente disconosciuta, pur in assenza di una istanza di verificazione».
Il ricorrente ribadisce di non avere mai ricevuto alcuna somma derivante dalla liquidazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, pertanto, la cartella era illegittima.
Precisa che, non appena ha avuto conoscenza della quietanza liberatoria depositata dall’Ente riscossore, relativa al pagamento della somma di € 10.039,83, ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione ivi contenuta con la prima difesa utile, ossia nella memoria ex art. 32 D.Lgs 546/92.
Va premesso che oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, (v. doc. 8 da questi riprodotto unitamente al ricorso), è la copia estratta dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese del verbale assembleare di approvazione del bilancio finale di liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, ove si dà atto della presenza del liquidatore NOME COGNOME, dei due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, e della attribuzione della rispettive quote di residuo attivo ai soci.
Il verbale contiene, in corpo unico, la quietanza liberatoria di avvenuto pagamento sottoscritta dai predetti due soci e si chiude
quindi con le sottoscrizioni del liquidatore e, in qualità di segretario dell’assemblea, dello stesso NOME COGNOME.
2.2. I giudici di appello hanno ritenuto che il contribuente non abbia fornito prova valida in merito al disconoscimento dell’autenticità della propria sottoscrizione, e hanno in particolare evidenziato che il documento prodotto è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri della RAGIONE_SOCIALE, facente parte integrante del bilancio finale di liquidazione, che fa piena prova di quanto in essa indicato ai sensi dell’art. 2709 cod. proc. civ.
Il motivo è infondato.
2.1. La decisione della Corte territoriale è immune da censure, pur dovendosi rettificare alcuni assunti motivazionali.
Va in particolare rilevato che il verbale di assemblea ordinaria di una RAGIONE_SOCIALE ha sì efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato RAGIONE_SOCIALE votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo RAGIONE_SOCIALE attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti. Tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, deducendo mezzi istruttori per dimostrare la falsità del verbale, non possono mettere in discussione quanto da esso documentato (v. in fattispecie relativa a verbale redatto senza la presenza del notaio, nella quale il socio impugnante assumeva di non avere partecipato all’assemblea, documentata come totalitaria, senza aver dedotto mezzi istruttori per dimostrare la falsità del verbale, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33233 del 16/12/2019).
2.2. Tanto chiarito, ed evidenziando che non è dedotto che vi sia stata impugnazione del verbale da parte del socio qui ricorrente
-che risulta anche averlo esteso e sottoscritto in qualità di segretario dell’assemblea – si osserva che i giudici di appello correttamente hanno escluso la necessità dell’istanza di verificazione, sostanzialmente attribuendo al disconoscimento la natura di generica contestazione, non circostanziata, di quanto documentato nel verbale che, si ribadisce, è opponibile ai soci in mancanza di tempestiva opposizione; di conseguenza, la valutazione espressa dalla CTR, si risolve in una insindacabile valutazione del compendio probatorio.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495, terzo comma c.c. (all’epoca, art. 2495, secondo comma c.c.), nonché art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omesso esame circa la valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)».
Afferma il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel non ravvisare che spettava all’RAGIONE_SOCIALE, e non al presunto debitore, ex art. 2697 c.c., l’onere di provare che il ricorrente avesse effettivamente riscosso la somma richiestagli con la cartella impugnata.
3.1. In via preliminare di rito, occorre rilevare che, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso, come nel caso di specie, comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015).
3.2. Il motivo è peraltro infondato con riguardo al denunciato vizio di violazione di legge.
La Commissione regionale non ha infatti attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione del richiamato art. 2697 cod. proc. civ., ma ha ritenuto che la prova documentale prodotta dal l’Agente della riscossione fosse idonea a fondarne la pretesa, e che di conseguenza fossero integrati i presupposti della responsabilità solidale ex art. 2495, comma 2, c.c.
3.3. Il motivo è, inoltre, inammissibile in relazione alla denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente e applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 12.06.2020, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024.