Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: violazione
art. 112 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12892/2016 R.G. proposto da NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
AGENZIE DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione staccata di Lecce n. 2476/23/15 depositata il 20/11/2015 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-per quanto di interesse in questa sede, NOME impugnava -unitamente agli altri soci della RAGIONE_SOCIALE, società estinta a seguito di cancellazione dal registro imprese avvenuta il 23 ottobre 2008 -l’avviso di accertamento notificatogli in data 17 febbraio 2011 quale socio e legale rappresentante della ridetta società per maggiore IRES, IRAP e IVA dovuta dalla società estinta, oltre a interessi e sanzioni;
-la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto proposto da soggetto inesistente; appellava il contribuente;
-con la pronuncia gravata la CTR ha rigettato l’impugnazione del COGNOME;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso deduce la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impugnato, pronunciando in ordine alla sussistenza della responsabilità del contribuente ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, profilo non dedotto nell’avviso di accertamento ma solamente richiamato dall’Ufficio nell’atto di costituzione in primo e poi in secondo grado;
–
-i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati;
-preliminarmente, va ricordato che (come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art
-nel presente caso, gli avvisi di accertamento de quibus sono stati prodotti a questa Corte, nel rispetto del principio di specialità e localizzazione;
–
–
l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c. si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicché, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore;
-sorgono invece ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorché implichino l’esistenza della obbligazione tributaria:
-quello verso l’amministratore o liquidatore è allora credito dell’Amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. cc. (Cass.7327/2012, 11968/2012; Cass, Sez. 5, Sentenza del 5/8/2016 n. 16446);
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–
-in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello, che dovrà valutare la responsabilità del NOME con riguardo alla sua qualità di socio della società cessata in applicazione dei principi sul punto illustrati da questa Corte; profilo questo -solo – debitamente contestato dall’Ufficio e costituente quindi oggetto del giudizio;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.