Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30190 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30062/2022 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che le rappresenta e difende
-resistenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3863/02/22 depositata il 05/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3863/02/22 del 05/05/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR)
rigettava l’appello proposto dalla sig. NOME avverso la sentenza n. 521/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso del contribuente nei confronti di un’intimazione di pagamento per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’intimazione di pagamento faceva seguito ad altra intimazione di pagamento e ad un avviso di accertamento notificato al contribuente in qualità di socio della cessata RAGIONE_SOCIALE
1.2. La CTR rigettava l’appello evidenziando che: a) «quanto contenuto nella intimazione impugnata, sarebbe riconducibile ad un contenzioso, divenuto definitivo, tra l’attuale appellante, nella sua qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE di cui lo stesso era, all’epoca, socio prima della messa in liquidazione della società stessa»; b) «la successiva cancellazione di detta società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese non comporta la cancellazione della debitoria fiscale, poiché tali debiti pono essere ripresi anche nel quinquennio successivo e tanto, in seguito alle modifiche apportate all’art. 36 del DPR 602/73 dall’art. 28 del d.lgs 175/2014»; c) «l’intimazione oggetto del presente giudizio era stata preceduta dalla notifica di altra intimazione che, allo stato, risultava perfettamente notificata».
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituivano al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME è affidato a sei motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CTR omesso di prendere posizione circa l’eccezione di giudicato riflesso sollevata dal contribuente nei gradi di merito, integrando così una vera e propria omessa pronuncia denunciabile nel giudizio di Cassazione.
1.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine alla regolarità della notificazione dell’atto presupposto all’intimazione di pagamento impugnata, costituito da altra intimazione di pagamento; notificazione comunque nulla, in quanto effettuata a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, ma senza l’inoltro della raccomandata informativa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. In particolare, la notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO non avrebbe potuto considerarsi perfezionata, né tanto meno il credito in essa indicato avrebbe potuto dirsi divenuto irretrattabile per mancata impugnazione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ., dell’art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 28 del d.lgs. 14 novembre
2024, n. 175, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR fatto indebito riferimento ad una disciplina di proroga della estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese che non trova applicazione ratione temporis alla fattispecie.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 2393 e 2949 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe provveduto a notificare al contribuente alcun atto esplicativo RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali al medesimo sarebbe stata ascritta una qualsivoglia responsabilità gestoria.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla responsabilità del ricorrente.
Il quinto motivo di ricorso è fondato e, costituendo la ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 363 del 09/01/2019; Cass. n. 11458 del 11/05/2018), determina l’assorbimento degli altri motivi proposti.
2.1. La questione della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è stata di recente affrontata da Cass. S.U. n. 3625 del 12/02/2025, che ha composto alcune divergenze interpretative verificatesi in seno a questa Corte.
2.1.1. Le Sezioni unite hanno chiarito che: i) la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta
l’estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell’art. 24 Cost., RAGIONE_SOCIALE obbligazioni sociali; ii) gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell’attività societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d’origine) quali successori, seppure intra vires ex 2495, secondo comma, cod. civ. ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale; iii) i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero in comunione indivisa, con eccezione RAGIONE_SOCIALE mere pretese o dei crediti non certi né liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono; iv) sul piano processuale, la cancellazione emersa in corso di giudizio (là dove, in caso di mancata dichiarazione o notificazione dell’evento estintivo, deve operare il regime di stabilizzazione ed ultrattività del mandato come successivamente chiarito da Cass. S.U. n. 15295/2014) non comporta la chiusura anticipata del processo per cessazione della materia del contendere e la necessità di un nuovo giudizio nei confronti del socio, bensì una causa di interruzione del processo ex artt. 299 ss. cod. proc. civ.; v) si applica in proposito l’art. 110 cod. proc. civ. (che richiama il venir meno della parte processuale non solo per morte ma anche per ‘altra causa’) e non l’art. 111 cod. proc. civ. (non essendoci trasferimento a titolo particolare di un determinato rapporto o diritto); vi) quella di cui all’articolo 2495, secondo comma, cod. civ. (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell’azione inerente non alla legittimazione passiva ( ad causam ) bensì all’interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell’escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a
confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa; vii) vertendosi in materia di condizione dell’azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all’articolo 2495, secondo comma, cod. civ.; viii) l’ ex socio è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito.
2.1.2. Il sistema fin qui delineato non è, peraltro, perfettamente trasponibile nell’ambito dell’accertamento della responsabilità per debiti di imposta. Talune deviazioni si giustificano in ragione della previsione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede, da un lato, la responsabilità di liquidatori e degli amministratori e, dall’altro, dei soci.
2.1.3. Sotto il primo profilo, la fattispecie si pone al di fuori di qualsiasi fenomeno di successione, continuità o co-obbligazione con la società, vertendosi piuttosto di responsabilità ex lege , risarcitoria ed illimitata, per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 cod. civ., con la conseguenza (v. Cass. n. 11968 del 13 luglio 2012) che, estinta la società contribuente, il processo tributario nel quale questa risulti coinvolta non può proseguire ad opera o nei confronti dell’ ex liquidatore o dell’ex amministratore.
2.1.4. La seconda ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, concerne, invece, proprio i soci della società estinta. La responsabilità concerne i debiti di imposta della società, colpisce i soci che abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali ovvero abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della
liquidazione, e trova limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati. Pur non trattandosi né di una responsabilità ex lege per inadempimento o fatto illecito (diversamente quindi da quella, su base organica, che si è visto attingere i liquidatori e gli amministratori), né di una responsabilità di tipo successorio ex art. 2495 cod. civ., al pari di quest’ultima la responsabilità in esame ingenera in capo al socio l’obbligo di pagamento di un debito della società sul solo presupposto obiettivo, e nei limiti, della percezione di attività sociali in fase di liquidazione (o anche, con previsione ampliativa rispetto alla disciplina civilistica, nelle due annualità d’imposta antecedenti).
2.1.5. Va inoltre considerato che lo stesso art. 36, terzo comma, cit. fa espressamente salve «le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile», con ciò implicitamente ma univocamente richiamandosi alla portata generale dell’attuale art. 2495 cod. civ.; e che in entrambi i casi in cui il socio venga richiesto dal Fisco del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte già gravanti sulla società cessata è necessaria la notificazione nei suoi confronti di un avviso di accertamento, con possibilità di impugnazione, secondo le regole generali, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.2. Da quanto sopra rassegnato, emerge con chiarezza che la responsabilità del socio per i debiti della società ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere accertata con un avviso di accertamento a lui notificato e che lo riguardi specificamente, non potendo l’Amministrazione finanziaria limitarsi, come nel caso di specie, a notificare un avviso di intimazione che faccia riferimento ad un avviso di accertamento notificato alla sola società e che non contempli la responsabilità del socio.
2.3. La sentenza impugnata, che ha implicitamente riconosciuto la responsabilità del socio, con ciò escludendo la necessità di una
notificazione al socio di un vero e proprio atto impositivo, si pone in aperto contrasto con i superiori principi di diritto, con conseguente fondatezza del motivo in esame e assorbimento degli altri motivi.
In conclusione, va accolto il quinto motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del ricorrente.
3.1. Poiché la menzionata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio, ivi comprese le fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME