Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8209/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI n. 8032/3/2017, depositata in data 3/10/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE verificò che la RAGIONE_SOCIALE non provvide a presentare la dichiarazione fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e iva, né effettuò versamenti d’imposta sin dal 2008.
L’ufficio rideterminò il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 63 del 1972 ai fini Ires e Iva, notificando un avviso di accertamento a NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) quale autore della violazione.
Impugnato l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. di Napoli, quest’ultima accolse il ricorso ‘nei limiti del bilancio di liquidazione’ .
Su appello dell’ufficio, la RAGIONE_SOCIALE rigettò il gravame, sostenendo la inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, essendo già stata alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. cancellata la società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Averso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste il contribuente con controricorso.
Il Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta , chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla rilevanza giuridica RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto dedotte dall’Ufficio sia in primo che in secondo grado.
In particolare, con l’atto di appello, l’Ufficio aveva dedotto che la tutela dell’ente impositore si estende al contribuente socio unico della società, oltre che legale rappresentante.
La responsabilità personale del socio, dunque, sarebbe, in campo tributario, ben più ampia di quella prevista in sede civilistica dall’art. 2495 c.c., ed i suoi confini sono definiti dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La C.T.R. avrebbe del tutto omesso di affrontare tale thema decidendum , affrontando solo la questione della applicabilità alla fattispecie di causa del l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha completamente omesso di decidere sulla questione della rilevanza, nel caso di specie, della responsabilità tributaria dell’odierno contribuente in base al disposto dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , è assorbito dall’accoglimento del primo.
La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio esaminando, sulla base dei motivi di appello, la legittimità dell’avviso di accertamento in base all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La Corte tributaria regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.