Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30634 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30634 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9987/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE n. 2358/2017 depositata il 03/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso l’intimazione di pagamento notificatale in data 15 marzo 2016.
Le pretese tributarie sottese all’intimazione derivavano da controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 -bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sulle dichiarazioni fiscali presentate dalla società RAGIONE_SOCIALE, relativamente ai modelli Unico per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004
La contribuente era stata socia della predetta società dal 9 novembre 2000 al 12 agosto 2004.
I controlli automatizzati avevano rilevato l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte IVA, IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali.
COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Prato, deducendo l’omessa notifica in suo favore RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli atti prodromici alla formazione del ruolo, la decadenza dal potere di riscossione mediante ruolo e la prescrizione del diritto alla riscossione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando una sola cartella relativa alla tassa governativa sui telefoni cellulari e rigettando le restanti doglianze.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in sede di gravame, accoglieva l’appello principale della contribuente e rigettava l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo.
Resiste con controricorso la contribuente, che deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2312 c.c., nonché degli artt. 25 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta che la Commissione
Tributaria Regionale abbia fondato la propria decisione su un’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, ritenendo leso il diritto di difesa del socio di società in nome collettivo per effetto della sola notifica dell’intimazione di pagamento non preceduta dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, notificate alla sola società. Il motivo è fondato.
In base agli artt. 2290, 2291 e 2312 c.c., il socio di società di persone risponde solidalmente ed illimitatamente dei debiti sociali sorti durante il periodo della sua partecipazione. La normativa speciale in materia di riscossione a mezzo ruolo (artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) legittima l’Amministrazione a procedere nei confronti del socio per la riscossione dei debiti fiscali della società, senza che sia necessaria la notifica personale al socio RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento previamente emesse nei confronti della società, purché queste ultime siano state regolarmente notificate all’ente collettivo.
Questa prerogativa trova giustificazione nella natura stessa della responsabilità solidale del socio, che implica una piena conoscenza e condivisione degli obblighi fiscali sorti nel corso della partecipazione societaria.
Secondo giurisprudenza di questa Corte, « In tema di riscossione coattiva, l’amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l’avviso di mora per un’obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all’atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare » (Cass. n. 27189 del 2014; v. anche Cass. n. 20704 del
2014; Cass. n. 21618 del 2015; Cass. n. 25765 del 2014, pronunciate con riferimento all’avviso di mora, che è equiparabile all’avviso di intimazione di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/73, v. Cass. sez. un. n. 8279 del 2008; più recentemente, Cass. n. 20476 del 2025).
Il diritto di difesa del socio resta, in ogni caso, integralmente garantito dalla possibilità di impugnare l’atto notificatogli – sia esso la cartella o l’intimazione di pagamento – unitamente agli atti presupposti non conosciuti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
In tal modo, il sistema assicura un equilibrio tra esigenze di efficienza dell’azione amministrativa e tutela del contribuente, evitando duplicazioni procedurali non necessarie.
Pertanto, la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle direttamente al socio non determina automaticamente la nullità dell’intimazione, ove quest’ultima sia stata regolarmente notificata e abbia consentito al contribuente di contestare anche la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria sottostante. « In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell’avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l’amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che – diversamente dall’ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell’avviso di accertamento alla società – non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a
norma dell’art. 2261 c.c., si determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa » (Cass. n. 1281 del 2020)
Nel caso di specie, NOME COGNOME era socia della società in nome collettivo nel periodo in cui sono insorti i debiti fiscali. Ella ha ricevuto la notifica dell’intimazione di pagamento e, mediante l’impugnazione di tale atto, ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, deducendo i vizi relativi sia all’intimazione sia agli atti presupposti.
La sua partecipazione attiva al giudizio, con articolate censure, dimostra che l’intimazione ha assolto efficacemente alla funzione di rendere conoscibile la pretesa tributaria. La circostanza che le cartelle non le siano state notificate personalmente non è dunque idonea a determinare l’illegittimità della riscossione, atteso che la sua posizione di socia la rendeva comunque solidalmente responsabile dei debiti sociali e che l’intimazione ha assolto la funzione di portare a sua conoscenza la pretesa tributaria. Ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto leso il diritto di difesa della contribuente per la sola mancata notifica personale RAGIONE_SOCIALE cartelle, non si è conformata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e deve essere, pertanto, cassata.
La causa va, pertanto, rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME