Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6197 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15329/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che le rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA SEZ.ST. BRESCIA n. 2875/25/20 depositata il 03/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2875/25/20 del 03/12/2020 la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale di COGNOME NOME e
RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) avverso la sentenza n. 08/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di due avvisi di intimazione concernenti sei cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006-2010, notificate a RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), società di cui i predetti erano soci illimitatamente responsabili.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti, le cartelle di pagamento erano state notificate a RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. La CTR accoglieva l’appello principale proposto dai sig.ri NOME e rigettava l’appello incidentale di NOME evidenziando che: a) AE era legittimata passivamente nella presente controversia; b) le cartelle di pagamento non erano state notificate ai soci ma solo alla società, con conseguente vizio della sequenza procedimentale; c) nessun ruolo era stato emesso nei confronti dei sig.ri NOME, sicché gli avvisi di intimazione notificati a questi ultimi erano illegittimi, in quanto rivolti verso soggetti estranei alla pretesa impositiva.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME e NOME resistevano con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2304 cod. civ., nonché dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere
la CTR ritenuto necessaria la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo un recente arresto di questa Corte, da cui non v’è motivo di discostarsi, « In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell’avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l’amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che – diversamente dall’ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell’avviso di accertamento alla società – non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell’art. 2261 c.c., si determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa » (Cass. n. 1281 del 22/01/2020).
1.3. Nel caso di specie, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che: a) le cartelle di pagamento prodromiche alla notifica dell’avviso di intimazione sono state notificate alla società; b) dette cartelle di pagamento sono state emesse a seguito di controllo formale o automatizzato, sicché le stesse costituiscono il primo e unico atto impositivo notificato alla società; c) i sig.ri NOME sono receduti dalla società in epoca antecedente alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
1.4. Orbene, applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che, ai fini della responsabilità solidale dei soci receduti, l ‘Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto
notificare l’atto impositivo (nella specie, la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972) anche a detti soci, che, non facendo più parte della società, non avrebbero potuto validamente opporsi alla riscossione nei loro confronti.
1.5. Pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto la necessità della notificazione agli odierni controricorrenti RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione, va confermata, sia pure correggendone la motivazione nel senso indicato.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la controricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 370.346,59.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 8.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.