Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1733 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1733 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva, a sua volta, ricorso (incidentale) notificato in data 19 settembre 2018, affidato a Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 26/01/2026
due motivi, ai quali l’istante replicava con controricorso notificato il 22 ottobre 2018.
Poi, con controricorso notificato il 28 ottobre 2018 l’agente della RAGIONE_SOCIALE resisteva al ricorso principale.
La Sostituta Procuratrice RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte in data 9 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE perché avvenuta con il patrocinio del suindicato avvocato del libero foro.
Secondo il disposto dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, il predetto «ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale».
In mancanza di regole speciali e differenti trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 ed il Protocollo 22 giugno 2017 tra RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’RAGIONE_SOCIALE, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non
intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933.
Ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr., tra le tante, Cass. n. 1806/2024, che richiama Cass. n. 26531/2020 e n. 6931/2023).
Nel ricorso non risulta indicato ed allegato, né è stata documentata la sussistenza dei presupposti che legittimerebbero l’ente pubblico ad avvalersi nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata «su base convenzionale» -di un difensore diverso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Deriva da tanto l’invalidità della procura e, dunque, l’inammissibilità della costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Medesime considerazioni valgono per il ricorso incidentale che pure va dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso principale l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 540, della legge n. 228/2012 e degli artt. 46 e 57 d.lgs. n. 546/1992, premettendo di aver presentato, dopo aver ricevuto nell’anno 2014 la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, la dichiarazione di cui all’art. 1, comma 540, della legge n. 228/2012, rappresentando di non aver mai ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte e di non aver mai ottenuto al riguardo alcuna risposta dall’Ufficio.
Per tale via, sostenendo che, in ragione di tale inerzia da parte dell’amministrazione, le cartelle dovevano considerarsi annullate di
diritto ed il debito fiscale ‘sgravato’, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, evidenziando che la domanda non poteva essere considerata nuova, essendo stato rappresentato un fatto che determinava la cessazione della materia del contendere, rilevabile e dichiarabile in ogni stato e grado del giudizio.
2.1. Il motivo non può essere accolto, anche se la pronuncia impugnata va corretta nella sua motivazione, giacchè la richiesta in esame è riconducibile alla rappresentazione di una fattispecie giuridica che, se dimostrata, comporterebbe la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. n. 271/2006).
2.2. Il quadro normativo è il seguente ed è contenuto nell’art. 1, commi 537, 538 e 540, della legge n. 228/2012, secondo i quali:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la RAGIONE_SOCIALE», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538» (comma 537);
«Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, del primo atto di RAGIONE_SOCIALE utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE il contribuente presenta al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima
Numero registro generale 26499/2018 Numero sezionale 649/2025 Numero di raccolta generale 1733/2026 Data pubblicazione 26/01/2026
della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE non ha preso parte;
da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. (comma così modificato art. 1, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e si applica alle dichiarazioni presentate successivamente al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 159 del 2015)» (comma 538);
«In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito (1) (1) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e si applica alle dichiarazioni presentate successivamente al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 159 del 2015» (comma 540).
2.3. Dette previsioni sono state interpretate da questa Corte (v. Cass. n. 30841/2024, che richiama Cass. n. 28354/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012 senza ottenere risposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
In tal senso, si è chiarito che l’effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto RAGIONE_SOCIALE istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cui alle lettere a) – f) del comma 538.
Infatti, in tema di RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo non pare dubbio (cfr. Cass. n. 30841/2024, che richiama Cass. n. 10939/2024) che al contribuente sia riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l’obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell’azione
impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all’art. 1, comma 538, lett. a) – f), della legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2015, in quanto riferibili all’ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell’agente della RAGIONE_SOCIALE, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria RAGIONE_SOCIALE istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (v. Cass. n. 30841/2024 cit.).
2.4. Alla stregua di tali condivisi principi va allora osservato che nelle istanze prodotte (del 26 settembre 2014, 22 gennaio 2016 e del 19 settembre 2017) si è operato un generico riferimento alla prescrizione dei crediti di cui alle cartelle e poi all’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE stesse, senza chiarire la natura dei titoli, i relativi anni di imposta e quando i ruoli siano divenuti esecutivi e, quindi, senza consentire di verificare se l’eccepita prescrizione dei diritti di credito sottesi sia intervenuta in data antecedente a quella in cui i ruoli sono stati resi esecutivi.
In siffatti termini, le istanze non permettono di ricondurre l’ipotesi alla previsione di cui all’art. 1, comma 538, della citata legge e, dunque, di stabilire se la causa di estinzione del diritto sia riferibile all’ente impositore o non già all’attività dell’agente della RAGIONE_SOCIALE.
Per tali ragioni, non può darsi seguito alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2290 e 1310 c.c., 25 d.P.R. n. 602/1973, con riferimento all’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al socio, eccependo altresì la relativa
decadenza, in relazione alla quale la sentenza è stata censurata per l’omessa pronuncia e la violazione dell’art.132, primo comma, num. 4, c.p.c.
Il ricorrente ha osservato sul punto che i ruoli erano intestati (anche) al socio, dal che conseguiva la sua qualifica di ‘debitore iscritto a ruolo’ e non di merito coobbligato e con essa la necessità che le cartelle venissero a lui notificate nel termine di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, non operando, per la decadenza, il congegno di cui all’art. 1310, primo comma, c.c., previsto solo per la prescrizione. laddove nella specie le cartelle erano state notificate solo alla società.
3.1. Anche tale censura non può essere accolta, con valore assorbente rispetto ad ogni questione sull’omessa pronuncia o il vizio di motivazione della sentenza.
Come già chiarito, anche da ultimo, da questa Corte (cfr. Cass. n. 16878/2025), va, sul piano dei principi, ricordato che la regola generale stabilita per le società di persone dall’art. 2290 c.c. è quella che «nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento».
Secondo il chiaro dettato della norma, la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data RAGIONE_SOCIALE scioglimento del rapporto tra il socio e la società.
La responsabilità del socio illimitatamente responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae, quindi, finché dura il rapporto sociale, poiché il termine “responsabilità” (di cui all’art. 2290 c.c.) allude non al momento in cui
l’obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta (cfr. Cass. n. 30714/2024 e Cass. n. 29306/2023).
Le sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 28709/2020) hanno, poi, precisato che:
-nei confronti dell’ente creditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debiti sociali, in via sussidiaria, ma al pari della società (Cass., Sez. Un. n. 3022/2015), anche per quelli tributari, e pure se sia receduto in base all’art. 2290 c.c. (tra varie, Cass. n. 27189/2014 e Cass. n. 6020/2020);
si tratta di una responsabilità “da posizione”, perchè deriva dalla qualità di socio e concerne indistintamente ed automaticamente tutti i debiti della società: quella del socio non è un’obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge;
-l’esistenza dell’obbligo della società, quindi, è costitutiva dell’obbligo del socio illimitatamente responsabile; e quest’obbligo, sebbene diverso per causa, concerne il medesimo oggetto, ossia il debito d’imposta;
si spiega, allora, perchè l’ente creditore notifica soltanto alla società l’avviso di accertamento, senza necessità di simultaneus processus con i soci (tra varie, Cass. n. 24795/2014; Cass. n. 25765/2014; Cass. n. 9527/2016): i soggetti passivi del tributo sono appunto loro ed è rispetto a loro che va accertato che il tributo è dovuto, ai fini della formazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo (d.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1);
è quindi sufficiente notificare ai soci illimitatamente responsabili la cartella di pagamento (Cass. n. 15966/16, cit.) o anche soltanto
l’avviso di mora – oggi, l’intimazione di pagamento – (Cass. n. 618/2006; Cass. n. 11228/2007; Cass. n. 20704/2014; Cass. n. 25765/2014, cit.; Cass. n. 6531/2018), atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta (sulla giuridica dipendenza della cartella dal ruolo, si veda Cass., Sez. Un., n. 19704 / 2015).
È stato altresì chiarito che tra le opzioni difensive che competono al socio (ed anche, come nella specie, all’ ex socio) rientra quella volta a far valere anche l’improcedibilità dell’azione esecutiva nei propri confronti perchè l’ente creditore non si è soddisfatto prima sui beni che compongono il patrimonio sociale.
Nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l’onere di provare l’insufficienza del patrimonio sociale è a carico del creditore; ciò in ragione del fatto che, in presenza di una società registrata, questi è posto in grado di conoscere, attraverso la pubblicità del contratto sociale e RAGIONE_SOCIALE sue modificazioni, i conferimenti dei soci e le loro successive vicende, sicchè il socio è dispensato dall’onere d’indicargli i beni sui quali potersi soddisfare.
Dunque – per concludere sul punto – in tema di RAGIONE_SOCIALE ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un atto notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare l’atto successivo e sicuramente l’intimazione di pagamento eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, competendo all’amministrazione creditrice provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo
l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito.
Il coobbligato beneficiato, inoltre, non decade dal diritto di far valere il beneficio, sicchè, se non esercita tale facoltà impugnando la cartella, lo potrà fare contro l’eventuale intimazione successiva e, in mancanza, impugnando il pignoramento (dinanzi al giudice dell’esecuzione): e ciò perchè la natura sussidiaria della propria obbligazione resta tale anche se non la si fa valere immediatamente (cfr., su detti principi, Cass. Sez. Un. n. 28709/2020).
3.2. I riepilogati principi consentono di superare le ragioni del motivo di ricorso, dovendo ribadirsi che:
le cartelle presupposte non dovevano essere notificate al socio, trattandosi di debito della società, per cui non vi può essere decadenza nei riguardi del contribuente;
-non assume rilevanza l’intestazione del ruolo (anche) in capo al contribuente, significando tale evidenza solo la sua sussidiaria responsabilità per il debito sociale;
-è sufficiente notificare all’ex socio anche soltanto l’intimazione di pagamento, risultando questi, ove non abbia partecipato ai precedenti giudizi, legittimato a sollevare qualsiasi eccezione contro il credito;
non rileva la circostanza della sua fuoriuscita dalla compagine sociale nell’anno 2004 perchè i debiti in esame sono anteriori a tale evento (anni di imposta 1993/2003).
Va solo aggiunto che detti principi – come sopra esposto, derivanti dall’elaborazione RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite della Corte – non risultano confliggenti con le decisioni (tra le tante, Cass. n. 33260/2024 e Cass. 10550/2025) volte ad affermare l’unitarietà accertativa tra
società e soci e la necessità del simultaneus processo anche in relazione ad imposte (IVA, v. Cass. n. 10550/2025) in cui non opera il meccanismo dell’imputazione per trasparenza, ove si consideri che nell’ipotesi esame la ricaduta della pretesa fiscale ai danni del socio si giustifica in ragione RAGIONE_SOCIALE illustrate norme codicistiche sulla responsabilità “da posizione”, che deriva dalla semplice qualità di socio e scaturisce direttamente dalla legge, restando soggetto passivo dell’imposta solo la società rispetto alla quale va, quindi, accertato il tributo, ai fini della formazione del ruolo.
Né va valorizzato, a tal fine, l’applicazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento anche qualora – come nella specie non si pone un problema di litisconsorzio, giacchè tale affermazione è stata giustificata da questa Corte in tutt’altro contesto (in tema di IVA) ed in ragione della peculiarità della fattispecie posta al suo esame, vale a dire « allorquando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l’IRAP), fondati su elementi comuni», sostenendosi, in tal caso, che « il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus » (v. Cass. n. 10550/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso che occupa, non si pone, quindi, per l’ontologica diversità RAGIONE_SOCIALE situazioni considerate, un problema di ‘unità accertativa’, impregiudicata la facoltà del socio, che non ha (ne ha potuto) partecipare ai precedenti giudizi, di esercitare in termini pieni il proprio di diritto di difesa, al fine di escludere la sua responsabilità sussidiaria, opponendosi agli atti successivi a quello avente ad oggetto l’accertamento del credito.
4. Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 (trattasi di lapsus calami la ripetizione dell’art. 2946), quarto comma, c.c., sostenendo che anche la prescrizione dei crediti erariali deve essere di cinque anni, stante la loro natura periodica, come sostenuto anche da taluna giurisprudenza di merito, osservando poi che la Commissione regionale non aveva tenuto conto che il ricorrente era receduto nell’anno 2004 e che le cartelle erano state notificate alla società dopo tale evento, per cui non potevano spiegare effetto nei riguardi del socio.
4.1. La censura è palesemente infondata, anzi è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis . c.p.c., ponendosi, senza offrire seri plausibili elementi di rimeditazione, contro il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il termine prescrizionale dei tributi erariali (quali I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.R.E.S. ed I.V.A.) è quello ordinario decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (come quello dell’imposta ai sensi dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986), non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, num. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria ad essi connessa, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 8972/2024, che richiama Cass. n. 12740/2020 e Cass. n. 32308/2019; v. anche, Cass. n. 11113/2024 e le tante ivi menzionate e Cass. n. 33213/2023; Cass. n. 17234/2023 e, da ultimo, Cass. n. 638/2026).
Quanto al recesso prima della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, al netto di ogni profilo attinente alla novità dell’eccezione non considerata dal giudice regionale, valgono le considerazioni in precedenza rese.
Con la quarta ed ultima ragione di impugnazione il contribuente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999 e 7 della legge n. 212/2000, non contenendo le intimazioni di pagamento impugnate alcun riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE ed al collegamento tra il ricorrente ed il debito della società.
5.1. Ribadito quanto sopra esposto circa la dedotta mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle al ricorrente, va osservato che non risulta che il suindicato specifico motivo sia stato avanzato nel giudizio di merito, non essendo, a tal riguardo, sufficiente il generico riferimento all’eccezione del «difetto di motivazione degli atti» (v. pagina n. 2 del ricorso), senza alcun dettaglio circa l’effettiva contestazione.
Non solo. Il Giudice regionale ha ritrascritto interamente le conclusioni rassegnate in sede di appello dal ricorrente (v. pagine nn. 3 e 4 della pronuncia impugnata) e tra queste non figura il dedotto difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni impugnate (nei termini qui avanzati) per non contenere alcun riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE ed al collegamento sussistente tra essa e l’istante, emergendo piuttosto che la contestazione formale sulle intimazioni concerneva la « circostanza che i ruoli cui afferiscono le cartelle prodromiche alle intimazioni ex D.M. 321/99 non erano intestati al signor COGNOME NOME, ma bensì alla società» (v. pagina n. 3 della pronuncia impugnata).
La Commissione regionale ha delibato sul difetto di motivazione degli atti impugnati per la mancata indicazione dell’organo a cui
rivolgersi in autotutela, il difetto di qualifica dirigenziale dei sottoscrittori e l’omessa allegazione degli atti presupposti, mentre non consta alcuna pronuncia sulla specifica censura ora in esame.
Già per tale via, la doglianza non si presenta autosufficiente, dovendosi sul punto ricordare la giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., tra le tante, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909/2021; Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023), secondo cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, dovendo i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804/2019; Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 15430/2018; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 16632/2010, cui adde Cass. n. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, Cass. n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
In ogni caso, il motivo sconta un ulteriore ed insuperabile difetto di autosufficienza, non avendo illustrato nel ricorso il contenuto rilevante RAGIONE_SOCIALE intimazioni impugnate.
Soccorre allora il consolidato orientamento di questa Corte, elaborato in tema di avviso di accertamento, ma esportabile anche con riferimento alle intimazioni impugnate oggetto di censura, a mente del quale, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una
Numero sezionale 649/2025
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commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso illustri i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo», occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6., c.p.c. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (così, tra le tante, Cass. n. 18387/2023; Cass. n. 17840/2023; Cass. n. 37170/2022; Cass. n. 8156/2022, Cass. n. 14905/2022 ed ancora, più recentemente, Cass. n. 2456/2024; Cass. n. 16096/2024; in tema di cartella relativa a contributo consortili, sinteticamente, Cass. n. 11178/2025; Cass. n. 20474/2025).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni che precedono il ricorso principale va rigettato.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese, stante l’inammissibile costituzione dell’agente della RAGIONE_SOCIALE.
Va però dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato loro per il ricorso principale ed incidentale.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale di una somma pari a quella eventualmente loro dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso principale ed incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME