Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1901/2019 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia-Lecce e depositata in data 17 giugno 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava a carico della RAGIONE_SOCIALE, per vero società all’epoca già estinta, un maggior reddito sociale e dunque maggior IRAP e IVA, imputandolo pro quota all’ex socio accomandante odierno ricorrente, il tutto con riferimento all’anno 2006. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la prima sentenza sull’osservazione del coinvolgimento del socio nella gestione sociale ai sensi dell’art. 2312 c.c.
REDDITO SOCIETARIO E 2312
Il contribuente propone così ricorso fondato su tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente l’eccezione di inammissibilità per essere la causa stata introdotta dalla società in persona del socio accomandante e non dall’ex accomandante come invece il ricorso in cassazione, appare infondata, visto che nella sentenza d’appello si dà atto che la causa venne introdotta da ‘COGNOME NOME in qualità di socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE, dizione assolutamente compatibile con l’intento dello stesso di tutelarsi dalla richiesta di pagamento di somme in qualità di socio della società estinta. Del resto, lo stesso dà atto di aver eccepito la carenza di legittimazione passiva della società ormai estinta e la violazione dell’art. 2324 c.c. ritenendo la propria responsabilità limitata alla quota di liquidazione, il che rende perfettamente compatibile la sua azione come spiegata (quantomeno anche) in proprio per vedere annullata la pretesa concretamente a lui imputata dall’amministrazione con l’avviso di accertamento.
Col primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, in quanto i giudici d’appello, andando ultra petita, ebbero a ritenere la responsabilità solidale del socio laddove la stessa Agenzia aveva chiarito che ‘Passando al merito della responsabilità del socio accomandante dei debiti sociali accertati per l’anno di imposta 2006, si ribadisce che lo stesso sarà ritenuto responsabile nei limiti della sua quota e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società estinta’, e ancora ‘ ininfluente la circostanza che il socio non abbia avuto alcun ruolo nella gestione della società, giacché per le imposte dovute dalla società, lui risponde limitatamente alla quota e da quanto effettivamente ricevuto e in sede di liquidazione e nei due anni precedenti’.
2.1. Il motivo è fondato.
In effetti a delineare il contenuto della pretesa valgono le prese di posizione in sede di appello come sopra illustrate.
Il richiamo all’art. 2312 secondo comma c.c. non è dirimente, in quanto tale disposizione fa riferimento alla responsabilità dei soci in caso di estinzione, che si distingue in base ad altre norme tra quella illimitata e quella limitata a quanto percepito in sede di liquidazione (com’è proprio dei soci limitatamente responsabili, cfr. art. 2495, u.c., c.c., tra cui appunto in via ordinaria l’accomandante), sui cui limiti nella fattispecie però valgono le chiare indicazioni sopra riportate e non contestate in sede di controricorso.
Col secondo motivo si deduce erroneo apprezzamento delle prove, per avere la CTR ritenuto non provata l’estraneità dell’accomandante alle attività sociali.
3.1. La responsabilità del socio nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione è assolutamente indifferente all’eventuale commistione del socio accomandante nella gestione sociale, requisito necessario invece a far scattare la responsabilità illimitata dello stesso rispetto alle obbligazioni sociali. Così stando le cose, ed a prescindere dall’ammissibilità o meno del motivo per come proposto, lo stesso è assorbito dall’accoglimento di quello precedente.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2324 c.c., per avere la CTR ritenuto applicabile la responsabilità illimitata ivi configurata in capo al socio accomandante che si sia frammisto nella gestione sociale.
4.1. Per quanto già osservato a proposito del precedente motivo, anche quello in esame risulta assorbito.
In conclusione, il ricorso va accolto quanto al primo motivo e, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia-Lecce che, in
diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia-Lecce che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, l’otto ottobre 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)