Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28081 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14593/2016 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA / BARI n. 2572/2015 depositata il 02/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME era attinta da ripresa tassazione di maggior reddito sull’anno di imposta 1995, in ragione della sua partecipazione quale socia accomandante nella ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Adiva il giudice di prossimità , lamentando di non essere a conoscenza di tale qualifica, negando di averla assunta e, comunque, di aver mai ricevuto alcuna comunicazione. Trovava apprezzamento delle proprie ragioni in primo grado, ma l’appello riformava la decisione e confermava la ripresa a tassazione. Ricorreva per Cassazione la signora NOME COGNOME, subentrata già in appello e qualificandosi come erede della defunta signora COGNOME. Questa Corte ritenendo violato litisconsorzio fra soci e società di persone, annullava l’intero giudizio rimettendo l’affare al giudice di primo grado. Riassumeva la signora COGNOME, integrando opportunamente il contraddittorio, ma non trovava accoglimento nei gradi di merito, donde ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione, cui replica tempestivamente il patrono erariale.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2320 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Nella sostanza, la parte contribuente assume l’infondatezza della pretesa fiscale e l’errore della sentenza in appello, poiché l’originaria ricorrente era socia accomandante di una società in accomandita semplice, quindi del tutto estranea alla pretesa dissimulazione del maggiore reddito della società, considerando anche l’impossibilità di immissione nella gestione societaria o comunque in atti di amministrazione, in base al divieto di cui al prefato articolo 2320 del codice civile.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Nello specifico, si contesta che il giudice di appello abbia obliterato di motivare sulla definitività della notifica dell’atto impositivo nei confronti della società in accomandita semplice.
Il primo motivo non può essere accolto poiché la sentenza in scrutinio si è uniformata con l’orientamento costante di questa Suprema Corte di legittimità in tema responsabilità dei soci accomandanti per il maggior reddito occulto accertato in capo alla società.
In tema di IRPEF, la presunzione legale posta dall’art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in virtù della quale i redditi delle società di persone sono imputati “pro quota” a ciascun socio o (anche accomandante) indipendentemente dall’effettiva percezione, opera anche in caso di accertamento a carico della società di utili non iscritti in bilancio: non solo, infatti, il socio è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società, avendo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ed alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, ma il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei
ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli, e fermo restando il diritto di agire nei confronti della società, in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché l’esclusione della sua responsabilità per sanzioni, qualora sia dimostrata la sua buona fede (Cass. V, n. 23359/2006).
Peraltro, in caso di accertamento a carico di una società di persone di utili non iscritti in bilancio, la previsione dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio indipendentemente dall’effettiva percezione, opera anche per il socio accomandante, il quale è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società e ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, sicché il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli (Cass. T. n. 15887/2024).
Il primo motivo non può quindi trovare accoglimento.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché teso a richiedere una valutazione nel merito dell’apporto probatorio delle parti, criticamente vagliato dal giudice di secondo grado.
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.cinquemilaseicento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/10/2024.