Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1642 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1642 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3787/2025 R.G. proposto da : NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio e quale erede beneficiato di NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia n. 319/2024, depositata il 30/9/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dopo essere stata sottoposta a una verifica della Guardia di Finanza conclusasi con il PVC 26 marzo 2014, RAGIONE_SOCIALE riceveva degli avvisi di accertamento a fini IRES, IVA, IRAP e ISI per gli anni dal 2009 al 2012. La società aveva ceduto l’azienda a NOME
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2012 ed era stata posta in liquidazione, per poi essere cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 12 agosto 2014. Il legale rappresentante della società era NOME COGNOME, definito come un evasore totale, senza fissa dimora, mentre NOME COGNOME, liquidatore della RAGIONE_SOCIALE sino a pochi giorni prima della cancellazione della società, era stato considerato l’ amministratore di fatto. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE condividevano la compagine sociale.
Nel rigettare l’appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP di Pordenone n. 78/2021, la sentenza della CGT di secondo grado del Friuli Venezia -Giulia n. 319/2024 riteneva che:
1.1 la cessionaria d’azienda RAGIONE_SOCIALE era stata individuata quale corresponsabile RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, mentre nei confronti degli ex soci della RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE aveva fatto valere la responsabilità prevista dall’ art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. Nella sentenza di primo grado era stato specificato che gli avvisi erano stati notificati agli ex soci e al liquidatore per la loro responsabilità ex art. 2495, terzo comma, c.c. Destinatari degli avvisi dovevano essere non solo gli ultimi soci (NOME COGNOME e NOME COGNOME) ma tutti coloro che ‘all’epoca’ avevano rivestito la qualità di socio e liquidatore;
1.2 la ricostruzione dei ricavi e del volume d’affari della RAGIONE_SOCIALE era state resa possibile dalle dichiarazioni dei dipendenti e dei fornitori. Era attuata una sistematica evasione dei corrispettivi incassati in contanti; venivano utilizzate fatture per operazioni inesistenti e fornitori e dipendenti erano pagati in nero;
1.3 società cedente e società cessionaria facevano capo allo stesso amministratore di fatto, che con la collaborazione di tutti i soci, aveva attuato un disegno criminoso per rendere più difficoltoso il recupero dei crediti tributari, completato con la cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese;
1.4 i soci della società estinta potevano essere chiamati a rispondere ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 RAGIONE_SOCIALE obbligazioni della società quali successori per legge. I soci rispondevano nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
1.5 la sentenza penale di assoluzione depositata non poteva fare stato nel procedimento tributario sia perché pronunciata solo nei confronti dell’amministratore di fatto sia per la formula adottata dal giudice penale.
NOME COGNOME, anche quale erede di NOME COGNOME, ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, rispetto al quale ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per violazione della legge n. 130/2022 recante ‘Disposizioni in materia di Giustizia e processo tributario’ , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», il ricorrente lamenta che la sentenza di appello sia nulla perché la sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Pordenone n. 1181/2022 è vincolante ed estende automaticamente i suoi effetti nel giudizio tributario . Il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto. La decisione si riferisce in maniera specifica alle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011 e 2012, tenuto conto dell’ intervenuta prescrizione dei reati contestati per il periodo precedente. Per il giudice penale, pur essendo accertata la materialità dei fatti di reato, rimane contraddittoria la prova che l’imputato avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo sugli effetti del giudicato penale nel processo tributario è inammissibile per difetto del requisito di specificità.
2.1 L ‘art. 21 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m) , d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, (quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria – d.lgs. n. 175 del 2024), rubricato «Efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione», dispone: «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati»
2.2 Dalla sentenza impugnata risulta che gli avvisi di accertamento siano stati notificati al ricorrente NOME COGNOME per essere stato socio della RAGIONE_SOCIALE e che la sentenza penale non abbia rilevanza nel giudizio tributario. Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, secondo cui la parte che deduca l’esistenza del giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti (cfr. Cass., Sez. U., n. 1416/2004). Parte ricorrente non ha depositato entro quindici giorni prima dell’adunanza camerale copia
della sentenza penale con attestazione della sua irrevocabilità né specifica quando detta sentenza sarebbe divenuta irrevocabile. Non ha riportato il testo della sentenza che avrebbe pronunciato sugli ‘ stessi fatti ‘ oggetto di valutazione in sede tributaria e nemmeno chiarito quali fossero i capi d’imputazione. Da come la sentenza è stata riassunta nel ricorso risulta: a) che per i reati riguardanti le annualità 2009 e 2010 non vi sia stata un’assoluzione nel merito , in quanto i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione; b) che per tutti i delitti ‘la materialità’ dei fatti-reato contestati sia stata confermata anche dal giudice penale; c) che la contraddittorietà della prova riguardi la qualifica soggettiva di NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE. La circostanza era decisiva nel processo penale ma non lo è altrettanto rispetto agli avvisi accertamento oggetto del presente giudizio perché risulterebbe confermato che RAGIONE_SOCIALE avesse sistematicamente evaso le imposte con le modalità emerse nel corso della verifica fiscale. Non è nemmeno stato contestato che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati al ricorrente quale socio della società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e non quale amministratore di fatto della società.
3. Con il secondo motivo, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14 del D.lgs . 472/99 -La mancanza di prova in relazione alla cessione dell’attività commerciale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE», il contribuente denuncia che la sentenza sia nulla perché non sono condivisibili ‘la ricostruzione dei fatti e le determinazioni di diritto’ contenute nella decisione, non rientrando la cessione d’azienda in un caso di frode. Per il ricorrente, a seguito della verifica della Guardia di Finanza, l’attività della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era di fatto ‘ paralizzata ‘ ; la cessione di azienda era la naturale conseguenza della situazione che si era creata ed era avvenuta a distanza di quattro anni; gli investigatori
non avevano rilevato circostanze che inducessero a ritenere fraudolenta la cessione.
4. Il secondo motivo non è ammissibile. Non costituisce condizione necessaria, ai fini della ammissibilità di un motivo, la corretta individuazione dell’ipotesi appropriata, tra quelle per cui è consentito ex art. 360 c.p.c. adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia. Nel caso in esame, peraltro, in primo luogo, il ricorrente non fornisce chiarimenti sulla propria legittimazione attiva. Nonostante contesti che NOME sas debba rispondere dei debiti tributari nei termini indicati dal giudice di appello, si limita ad allegare di agire in proprio e quale ‘erede beneficiato’ di NOME COGNOME, senza nulla chiarire sulle ragioni che gli consentano anche di rappresentare la società cessionaria d’azienda . In secondo luogo, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato d ‘ individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 23872/2020 e Cass. 9097/2017).
5. Con il terzo motivo, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 DPR 602/73 e dell’art. 2495 CC – la responsabilità dei soci di RAGIONE_SOCIALE», il ricorrente eccepisce che, nonostante siano condivisili i richiami della sentenza di appello alla limitazione della responsabilità dei soci di una società di capitali
estinta, il giudice non ha considerato che i soci di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE non avevano riscosso nulla, sicché non è comprensibile perché gli stessi siano stati destinatari degli avvisi di accertamento.
6. Nemmeno il terzo motivo può essere accolto. All’estinzione della società derivante dalla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese non corrisponde il venir meno di ogni rapporto, verificandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez. U., 6070/2013). È valida la notifica effettuata ai soci dopo l’ estinzione a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese di una società, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 7168/2021). Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che «Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del
socio medesimo» (Cass., Sez. U., 6070/2013). Ne consegue l’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. 2/2022). 7. Con il quarto motivo, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14 D.lgs n. 472/99 La presunta responsabilità dei soci di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME», il contribuente deduce che la sentenza ha ritenuto i soci della società cessionaria compartecipi del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nonostante l’assenza di prove, valendo al riguardo le considerazioni svolte con il secondo
motivo del ricorso.
L’ultimo motivo è inammissibile per le stesse ragioni per cui viene dichiarato inammissibile il secondo motivo. Non è specificato a quale dei motivi deducibili come parametro del sindacato di legittimità s’intende fare riferimento né viene chiarito a quale titolo possa essere fatta valere una violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 199 7 riguardante la responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE, per poi chiedere in maniera esplicita una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un giudizio spettante unicamente al giudice di merito.
Il ricorso, dunque, deve essere complessivamente rigettato.
Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE Entrate RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate nella somma di euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 11/12/2025.
la Presidente NOME COGNOME