Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6208 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE-IRAPALTRO 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25965/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
– ricorrente –
Contro
DIOLOSÀ COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7646/2022 depositata in data 16 settembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emetteva, nei confronti dell’estinta società RAGIONE_SOCIALE e della sig.ra NOME COGNOME (quale coobbligata in solido), l’avviso di accertamento n.
CODICE_FISCALE, con riferimento all’anno di imposta 2011 e relativamente ad RAGIONE_SOCIALE, IRAP, IVA e sanzioni.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, eccependo il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo, la sua limitazione di responsabilità in quanto socia di RAGIONE_SOCIALE e la violazione dell’art. 2495 c.c.; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6842/2017, dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente per carenza di legittimazione attiva e di interesse.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; l’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, rilevando come la società fosse stata cancellata prima della notifica dell’avviso di accertamento e come la stessa non avesse presentato le dichiarazioni IVA ed IRPEF, ma solo la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE, sottolineando la responsabilità solidale dei soci di società estinta e deducendo la sussistenza di attività nel patrimonio della società, da cui si presumeva la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione ai soci.
La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 7646/2022, depositata in data 16 settembre 2022, accoglieva l’appello della contribuente, affermando come gravasse sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale ai soci della società estinta e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver premesso che l’avviso di accertamento fosse stato notificato al socio quale successore della società estinta e titolare della legittimazione passiva del rapporto tributario, ha erroneamente valorizzato la circostanza che l’Ufficio non avesse dimostrato che il socio medesimo fosse risultato assegnatario di una quota residua del patrimonio sociale risultante dalla liquidazione.
2. Il motivo è fondato.
L’RAGIONE_SOCIALE lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto dirimente, ai fini della legittimità dell’atto di accertamento notificato al socio, la mancata prova della percezione da parte di quest’ultimo di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione, laddove tale circostanza attiene alla fase della riscossione e non a quella dell’accertamento, per la quale è sufficiente la successione ex lege del socio nei rapporti della società estinta, a tacer del fatto che, trattandosi di società a ristretta base personale, la prova della percezione di somme può essere assolta tramite la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Occorre premettere che, a seguito della riforma del diritto societario, la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ne determina l’estinzione, anche in presenza di debiti insoddisfatti; tuttavia, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (sent. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013), ciò non comporta l’estinzione dei debiti, ma innesca un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo il regime di responsabilità che li caratterizzava pendente societate .
2.1. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno risolto un importante contrasto
giurisprudenziale, delineando con precisione i presupposti e le modalità con cui può essere affermata la responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta a seguito della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, operando, innanzitutto, la distinzione tra responsabilità successoria (art. 2495 c.c.) e responsabilità propria (art. 36 d.P.R. n. 602/1973), quali due diversi regimi di responsabilità che possono essere invocati nei confronti dei soci di una società estinta.
La seconda, ossia la responsabilità propria ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, è una forma di responsabilità specifica e autonoma di natura tributaria, che non ha carattere successorio, ma che sorge iure proprio in capo ai soci (e ai liquidatori/amministratori) al verificarsi di determinate condizioni. L’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che i soci che hanno ricevuto denaro o altri beni sociali negli ultimi due periodi d’imposta prima della messa in liquidazione, o durante la liquidazione stessa, sono responsabili del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dalla società ‘nei limiti del valore dei beni stessi’.
2.2. Quindi, così impostata la questione, sussiste una fondamentale distinzione, più volte ribadita da questa Corte, tra la legittimazione passiva del socio e la sua responsabilità sostanziale. La legittimazione passiva, ovvero l’idoneità del socio a essere destinatario della pretesa del creditore sociale (e quindi parte del relativo giudizio), sorge automaticamente quale effetto della successione: il socio è il soggetto cui il creditore deve rivolgersi per far valere un debito della società estinta, e tale legittimazione sussiste a prescindere dalla circostanza che egli abbia o meno percepito somme in sede di liquidazione. La responsabilità sostanziale, invece, attiene al merito della pretesa e definisce i limiti entro cui il socio è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio. Per i soci di società di capitali, l’art. 2495, comma 2, c.c. stabilisce che essi rispondono dei debiti sociali ‘fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da questi riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione’. Analoga limitazione, con un ambito temporale più esteso, è prevista in materia fiscale dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973.
2.3. In applicazione dei principi generali sull’onere della prova sanciti dall’art. 2697 c.c., spetta al creditore che agisce in giudizio dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto; conseguentemente, qualora l’Amministrazione finanziaria intenda far valere la responsabilità del socio per un debito tributario della società estinta, essa ha l’onere di provare non solo l’esistenza del debito, ma anche il presupposto della responsabilità del socio, ossia l’avvenuta riscossione di somme e la loro entità.
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha correttamente enunciato questo principio generale. Tuttavia, l’errore di diritto consiste nell’aver omesso di considerare che, nel caso di specie, l’onere probatorio a carico dell’Ufficio poteva essere assolto attraverso uno specifico strumento presuntivo, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte. È, infatti, principio consolidato che, in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili non contabilizzati (‘in nero’) fonda la presunzione (grave, precisa e concordante) che tali utili siano stati distribuiti ai soci nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti (Cass. n. 32475 del 12.12.2025). Tale presunzione si giustifica in base all’ id quod plerumque accidit , essendo logico inferire che, in un contesto societario ristretto, vi sia uno stretto legame tra la gestione sociale e gli interessi personali dei soci, i quali hanno la possibilità di conoscere e di appropriarsi agevolmente degli utili occulti.
L’operatività di tale presunzione determina un’inversione dell’onere della prova: una volta che l’Amministrazione abbia provato l’esistenza di maggiori redditi societari non dichiarati, spetta al socio fornire la prova
contraria, dimostrando che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
2.4. Nel caso in esame, risulta dagli atti che la RAGIONE_SOCIALE era una società a ristretta base sociale, essendo i soci due coniugi, e che l’avviso di accertamento si fondava sulla contestazione di maggiori redditi non dichiarati per € 265.886,00. Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia in sede di accertamento che nel giudizio di merito, aveva espressamente invocato la presunzione di distribuzione di tali utili extracontabili ai soci.
La RAGIONE_SOCIALE, nel motivare la propria decisione, ha limitato la sua analisi alla mancata prova, da parte dell’Ufficio, della percezione di somme ‘in base al bilancio finale di liquidazione’, in tal modo obliterando la possibilità per l’Amministrazione di assolvere al proprio onere probatorio in via presuntiva, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di utili occulti, laddove avrebbe dovuto, invece, verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale presunzione (ristretta base sociale e accertamento di utili extracontabili) e, in caso affermativo, valutare se la contribuente avesse fornito idonea prova contraria, come dalla stessa sostenuto nel controricorso, ove si deduce che gli utili erano stati accantonati e poi utilizzati per ripianare perdite successive.
L’omessa valutazione di questo specifico e legittimo strumento probatorio integra una violazione di legge, poiché conduce a un’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE regole sulla ripartizione dell’onere della prova.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La Corte di rinvio dovrà attenersi al seguente principio: ‘In tema di responsabilità del socio di una società di capitali estinta per i debiti tributari di quest’ultima, l’onere dell’Amministrazione finanziaria di provare la percezione di somme da parte del socio, quale presupposto per
l’affermazione della sua responsabilità intra vires ai sensi dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, può essere assolto, nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in via presuntiva, attraverso la prova dell’esistenza di utili extracontabili. In tal caso, si presume che detti utili siano stati distribuiti ai soci nello stesso periodo d’imposta, e grava sul socio l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in data 22 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME