Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4886 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4886 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3946/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti- nonché contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale -Sezione Staccata di Foggia n. 1780/2016 depositata il 08/07/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Uditi per l’Amministrazione finanziaria l’AVV_NOTAIO dello Stato NOME COGNOME e per i controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, sulla base di due processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza di San Severo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente il 28 maggio 2008 e il 1° aprile 2011, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Foggia notificava, in data 25/01/2013, avviso di accertamento n. TVK.NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, per l’ anno d’imposta 2007, accertava ai fini Irpef nei confronti di COGNOME NOME, socio al 75% della predetta società, un reddito di capitale di euro 669.961,00, facendo espresso richiamo all ‘« avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, in corso di notifica» con cui erano stati accertati nei confronti della società maggiori utili non contabilizzati pari ad euro 2.233.202,00. Un analogo ulteriore avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, veniva notificato nei confronti di NOME COGNOME, socia della RAGIONE_SOCIALE con una quota di partecipazione pari al 25%, e per essa, deceduta, agli eredi impersonalmente.
Infine, con accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato ad NOME COGNOME, «in qualità di socio della società “RAGIONE_SOCIALE” poi “RAGIONE_SOCIALE” cancellata in data 04/02/2010, che risponde nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2495 c.c.», l’Ufficio faceva presente di aver proceduto al controllo della posizione fiscale della società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007 e di avere accertato nei confronti della predetta società un maggior reddito di euro 2.247.324,00.
2.1. L’Ufficio motivava l’accertamento facendo riferimento: i) al conferimento, in data 23/07/2008, della RAGIONE_SOCIALE del 23/07/2008 nella RAGIONE_SOCIALE; ii) alla cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali, in data 20/10/2008, da NOME COGNOME e NOME COGNOME a NOME COGNOME e
NOME COGNOME; alla circostanza che, con atto pubblico in pari data, era stata modificata la denominazione sociale da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, trasferita la sede sociale a Bolzano, e nominato amministratore NOME COGNOME, in sostituzione di NOME COGNOME; iii) alla successiva messa in liquidazione e cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 04/02/2010, ad opera del predetto NOME COGNOME.
Mediante tale operazione, di natura fraudolenta, rilevava l’RAGIONE_SOCIALE, la società avrebbe distratto il proprio patrimonio, impedendo in tal modo il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte evase.
Avverso gli avvisi di accertamenti ricorrevano NOME COGNOME e gli eredi di NOME, nonché NOME COGNOME.
La Commissione tributaria provinciale di Foggia, con sentenza n. 74/02/14 del 07/11/2013, previa riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, li accoglieva, sul presupposto della efficacia costituiva della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ex art. 2495 c.c., ed affermando che l’art. 2495 c.c. «consente ai creditori sociali di rivalersi sui singoli soci o sui liquidatori, con le modalità ed i limiti posti dall ‘ art. 2495», e «che nella fattispecie esaminata gli accertamenti sono successivi all’estinzione della società avvenuta in data 4 febbraio 2010 (lo stesso verbale del 1 aprile 2011 della Guardia di Finanza è successivo all’estinzione), pertanto gli stessi potevano essere emessi nei confronti dei soggetti indicati dalla norma, nei limiti da questa previsti»; pertanto, annullava tutti gli atti impugnati.
L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva, quindi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione Staccata di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, ove si ribadivano le argomentazioni del primo grado, precisandosi che, nella specie, non trovava applicazione l’ art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 che, ai soli fini fiscali, ha previsto che l’ effetto della estinzione si produca dopo
cinque anni dalla data della cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, trattandosi di norma non retroattiva.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi.
Hanno depositato controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.с., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME ed anche in proprio, mentre è rimasto intimato NOME COGNOME.
Il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso erariale.
Va peraltro rilevato che la parte privata ha, quindi, depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, producendo la domanda di definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ex legge n. 197/2022 e i modelli F24 quietanzati del 15 settembre 2023, attestanti il pagamento della prima rata, relativi all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ed all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , di cui sono destinatari NOME COGNOME e gli eredi COGNOME.
Quindi, la Difesa erariale ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с., con la quale, dando atto della cessata materia del contendere per quanto attiene agli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli ex soci, chiede dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio con riguardo alla posizione dei predetti, e tuttavia afferma che permane l’interesse alla decisione rispetto all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, allo scopo di far valere l’ asserita responsabilità degli ex soci della RAGIONE_SOCIALE, nelle persone di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e, per quest’ultima, i suoi eredi.
Infine, i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с. con la quale hanno ribadito, per quanto ancora di rilievo, le censure di inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso avversario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In ragione della intervenuta definizione ex legge n. 197/2022 della lite afferente alla impugnazione degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ed all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , rispettivamente emessi nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME, stante anche il riscontro dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve dichiararsi l’estinzione, in parte qua del giudizio per cessata materia del contendere.
Occorre, tuttavia, procedere all’esame del ricorso per quanto attiene alla posizione della società estinta o, recte , dei soggetti che dall’Amministrazione ricorrente afferma essere responsabili per i debiti tributari sociali.
Con il primo motivo la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 42 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 2495 c.c.
3.1. La ricorrente invoca il dettato dell’art. 2495 c.c. e richiama la ben nota pronuncia Cass. Sez. U. n. 6070/2013, secondo cui, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame di fatti controversi e decisivi che hanno costituito oggetto di discussione. La sentenza, lamenta
l’RAGIONE_SOCIALE, sarebbe anche errata laddove ha ritenuto insussistente la responsabilità del socio liquidatore che, con colpa, abbia provocato l’estinzione della società dopo averne disperso il patrimonio.
Alla trattazione dei richiamati motivi che, stante la stretta correlazione, devono essere esaminati congiuntamente va, opportunamente, anteposta una breve ricognizione del quadro giurisprudenziale consolidato che, prendendo le mosse dalla richiamata Cass. Sez. U. n. 6070/2013, è andato via via affinandosi con riguardo allo specifico ambito tributario.
4.1. Trattandosi di atti notificati dopo la cancellazione della società, si premette che, in tema di accertamento tributario, la cancellazione di una società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese anteriormente al 13/12/2014, data di entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi, priva di efficacia retroattiva), determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (Cass. Sez. 5, 25/05/2025, n. 13862, Rv. 675092 01).
4.2. Ancora, si è affermato che, nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, detto fenomeno successorio comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione della società. (Cass. Sez. 5, 28/08/2025, n. 24135, Rv. 675724 – 01)
4.3. Si è quindi precisato che, per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, l’avvenuta riscossione di somme
in base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l’amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta. (Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, Rv. 673808 – 03).
4.4. E ancora si è chiarito che, per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall’art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci. (Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, Rv. 673808 – 01)
4.5. Si è ancora, di recente, precisato che l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria – quando fa valere, con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta – non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o come l’escussione di garanzie. (Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, Rv. 673808 -02; così, in tema di ricavi occultati, non rilevabili documentalmente, ritenuti dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
presuntivamente distribuiti a favore dei soci aveva già argomentato Cass. Sez. 5, 04/01/2022, n. 2, Rv. 663593 – 01).
4.6. Infine, è opportuno ricordare che, in tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, sono responsabili, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle. (Cass. Sez. 5, 04/04/2023, n. 9236, Rv. 667433 – 01)
4.7. Pertanto, in sintesi: -) l’estinzione della società produce una successione a titolo universale atipica tra la società e i soci quanto alle obbligazioni in essere al momento dell’estinzione , né, come ravvisato dai giudici dell’appello, è qui applicabile ratione temporis la fictio di cui dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014; -) nelle società di capitali le obbligazioni si trasferiscono agli ultimi soci, che ne rispondono nei limiti di quanto ricevuto all’esito del bilancio finale di liquidazione, secondo quanto previsto dall’art. 2495, secondo comma, c.c.; -) gli ex soci hanno legittimazione passiva incondizionata, senza cioè che abbia alcun rilievo che essi abbiano o meno ricevuto qualcosa in sede di riparto conseguente alla approvazione del bilancio finale di liquidazione; -) l’interesse ad agire che, nel caso del fisco, è quello all’imposizione tributaria, non è ravvisabile nel solo caso in cui sia riscontrabile la ricezione da parte del socio di somme all’esito del bilancio finale di liquidazione, elemento cui va riconosciuta l’esclusiva funzione di delimitare la responsabilità patrimoniale dell’ex socio, potendosi considerare un diverso interesse dell’erario all’accertamento del credito, quale quello funzionale all’escussione di garanzie, all’eventualità di sopravvenienze attive o alla possibilità concreta dell’esistenza di beni o diritti non
contemplati nel bilancio finale di liquidazione, alla luce di una nozione di interesse ad agire dinamica e necessariamente non ancorata allo stato degli atti; -) è tuttavia sul creditorefisco che grava l’onere di allegare e, in caso di contestazione da parte del preteso debitore, provare, l’avvenuta effettiva percezione RAGIONE_SOCIALE somme conseguente alla ripartizione dell’attivo sociale successiva all’approvazione del bilancio finale di liquidazione o, alternativamente, alla luce della ‘dilatazione’ operata dalla giurisprudenza del perimetro del concetto di interesse ad agire in fattispecie quali quella per cui causa, la necessità di accertare il credito nei confronti dei soci per ragioni diverse, -) gli amministratori e liquidatori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, sono responsabili, a diverso titolo, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali; -) infine, l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria deve essere, comunque, fatto valere con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
Nella fattispecie, si rileva che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’avviso di accertamento societario a NOME COGNOME in qualità di ‘socio della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ‘ (nonché all’altra socia , alla data della estinzione della società, NOME COGNOME, che non risulta avere impugnato l’atto).
5.1. Gli ex soci NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati attinti da autonomi avviso di accertamenti, tuttavia fondati sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili nell’anno 2007, e tali atti sono stati definiti ex legge n. 197/2022.
5.2. Orbene, con l’avviso di accertamento ancora sub iudice , alcuna contestazione fondata sulla affermazione della responsabilità ex art. 36, commi 4, del d.P.R. n. 600/1973 risulta essere stata mossa ai predetti, né
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo ha in alcun modo dedotto ; si osserva inoltre che, alla data della cancellazione della società, i predetti non risultavano più soci, per aver ceduto le proprie quote in data 20/10/2008, e che da tale data NOME COGNOME non era più amministratore. L’RAGIONE_SOCIALE ha, al contrario, sostenuto la tesi, priva di sostegno normativo, che fosse «quanto meno necessario che i contribuenti dimostrassero la propria estraneità a tutta l’acclarata illecita procedura di cancellazione della società».
5.3. Per quanto attiene alla posizione di NOME COGNOME valgono le medesime considerazioni, non risultando parimenti destinatario di specifico avviso ex art. 36, commi 4 o 5, del d.P.R. n. 600/1973, né risultando mosse nei confronti del predetto contestazioni rientranti nel perimetro di tali figure di responsabilità autonoma, quantomeno sotto il profilo temporale. NOME COGNOME ha ricoperto la carica di amministratore e quindi di liquidatore a partire dal 20/10/2008, mentre l’RAGIONE_SOCIALE nel proprio ricorso ha precisato che la contestazione riguarda «una strutturata evasione fiscale che è stata perpetrata per anni dalla società in danno dell’erario, con occultamento di corrispettivi è riferita all’annualità d’imposta 2005, 2006 e 2007, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali vi è stata una indubitabile sistematica distribuzione di utili in nero ai soci e non per l’annualità 2010, durante la quale vi è stata la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese» (ricorso, p. 42).
5.4. In conclusione, l’Amministrazione non ha contestato agli ex soci, amministratori e liquidatori, mediante appositi avvisi di accertamento, la fattispecie di responsabilità ex art. 36, commi 4 e 5, d.P.R. n. 602/1973, né ha allegato e dedotto elementi dai quali indurre la sussistenza dei presupposti della responsabilità personale contemplata da tali disposizioni; non ha, pertanto, dimostrato la sussistenza di un interesse ad agire per la conferma dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
I motivi esaminati sono pertanto inammissibili, risultando assorbito, di conseguenza, il terzo motivo di ricorso, con il quale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. si lamenta la violazione degli artt. 140 e 156 c.p.с. , per avere ritenuto la CTR nulla la notificazione dell’avviso di accertamento societario.
Il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. , la violazione degli artt. 36, 53 e 56 del d.lgs. n. 546/1992, è inammissibile per difetto assoluto di specificità. L ‘RAGIONE_SOCIALE si limita ad affermare che la CTR non avrebbe preso in considerazione varie censure che avrebbe sollevato con l’atto di appello. Il motivo, peraltro introdotto con riferimento ad errato parametro, laddove sottende una contestazione di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.с. risulta inoltre assorbito a seguito del rigetto RAGIONE_SOCIALE precedenti doglianze.
Infine, il quinto motivo di ricorso, attinente agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, oggetto di definizione agevolata, non richiede alcun esame a seguito della dichiarata cessazione della materia del contendere.
In conclusione, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, limitatamente alla impugnazione degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente emessi nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite relative alla posizione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME restano a carico di chi le ha anticipate; le spese relative al contenzioso involgente la società non devono essere liquidate, stante l’ assenza di attività difensiva svolta dalla parte.
Rilevato che risulta – parzialmente soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non è applicabile, in radice, l’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per quanto attiene alla impugnazione degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente emessi nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Rigetta nel resto il ricorso, nulla dovendo disporsi in materia di spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.
Il AVV_NOTAIO est.
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME