Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: resp. soci, amministratori, liquidatori ex artt. 2495 c.c. e 28 comma 4 d.lgs. 175/2014
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 496/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME CALCE COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.4721/12/2022 depositata il 13 giugno 2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, è stato rigettato l’ appello dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 5604/5/2018 che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Oggetto del giudizio è l’atto di irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2011 pari al 25% dei costi indebitamente dedotti dalla società RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 10.10.2012, in ragione dell’emissione per l’anno d’imposta 2011 di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla compravendita di autovetture contestata con avviso di accertamento separatamente impugnato.
L ‘atto di irrogazione sanzioni emesso dal l’Amministrazione finanziaria ha attinto i contribuenti quali autori della violazione, ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministratori/liquidatori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e NOME COGNOME anche quale legale rappresentante e socia unica della RAGIONE_SOCIALE ex art. 2495 cod. civ..
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’avviso di accertamento a monte, notificato alla società, in conseguenza dell’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, senza possibilità di applicare l’art. 28, co. 4, del d.lgs. 175 del 2014 quale titolo di responsabilità dei contribuenti in quanto norma priva
di effetti retroattivi, ed ha escluso l’ulteriore titolo di responsabilità di liquidatore della società ex art.36 del d.P.R. n.602/1973. La decisione è stata sostanzialmente confermata dal giudice d’appello.
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo di ricorso, cui replicano i contribuenti con controricorso, illustrato con memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs 546/92 in combinato disposto con l’art. 132 n.4 cod. proc. civ. dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata quanto alla fattispecie concreta in cui l’atto di irrogazione sanzioni è stato notificato non alla società estinta ma a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali autori della violazione, ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministratori/liquidatori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e NOME COGNOME anche quale legale rappresentante e socia unica della RAGIONE_SOCIALE ex art. 2495 cod. civ.. rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte sulla questione attualmente
La controversia dev’essere pendente con riferimento alla cancellazione della società e alla responsabilità dei soci ex art. 2495 cod. civ.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
Così deciso il 14.3.2024