Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21612/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA-GENOVA n. 134/2022 depositata il 08/02/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
In punto di svolgimento del processo, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue:
I Sigg.ri COGNOME NOME , COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano il medesimo avviso di accertamento a loro notificato e relativo ad IRE, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2011, notificato loro in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese il giorno 11 settembre 2013 in seguito alla chiusura della fase di liquidazione .
Eccepivano i ricorrenti l’inefficacia dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 in quanto non avente valore retroattivo .
La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello l’Ufficio che eccepi la violazione dell’art. 2495 del codice civile e dell’art. 36 DPR 602/73.
La CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello sulla base della seguente motivazione:
La giurisprudenza ha confermato la irretroattività dell’art. 28 comma 4 del Decreto Legislativo n. 175/2014.
Pertanto non può applicarsi tale normativa alla società estinta nell’anno 2011.
Orbene anche per l’applicazione dell’art. 2495 c.c. sulla responsabilità dei soci può operare soltanto sulle somme da questi riscosse in base al bilancio fiscale di liquidazione e tale ammontare deve, comunque, essere provato dall’Amministrazione Finanziaria.
Ciò non pare rinvenirsi negli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci e di cui all’oggetto del presente giudizio.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi. I contribuenti restano intimati.
Con requisitoria scritta datata 24 aprile 2024, il Sostituto Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO, chiede il rigetto del ricorso.
All’odierna pubblica udienza il medesimo Sostituto Procuratore Generale si riporta alla requisitoria.
La difesa erariale insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
Nessuno compare per i contribuenti.
CONSIDERATO CHE:
Primo motivo: ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla ritenuta necessità, al fine di agire nei confronti degli ex soci, di provare l’avvenuto riparto di utili alla chiusura della liquidazione’.
1.1. ‘La sentenza di appello è meritevole di censura nella parte in cui statuisce che l’art. 2945 c.c. individuerebbe una responsabilità ‘condizionata’ degli ex soci, in relazione ai debiti della società cancellata, in quanto subordinata alla prova, peraltro asseritamente gravante sull’Ufficio, dell’avvenuta riscossione di somme sulla base del bilancio finale di liquidazione ‘. ‘Nel caso di specie, peraltro, l’attendibilità del bilancio finale di liquidazione è stata posta seriamente in dubbio dall’Amministrazione finanziaria, proprio alla luce dell’atto impositivo impugnato ‘ex adverso’ , visto che la ripresa a tassazione dei costi indebitamente portati in deduzione dalla società nell’anno 2011, in quanto afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha comportato inevitabilmente l’attribuzione di maggiori ricavi e, quindi, di un reddito maggiore di quello dichiarato, sfuggito indebitamente a tassazione. A fronte dei ricorsi avversari, in definitiva, i Giudici di
merito non avrebbero dovuto escludere -‘sic et simpliciter’ la legittimazione passiva degli ex soci, adducendo l’inconferente argomento del mancato riparto di utili sulla base del bilancio finale di liquidazione della società estinta, ma avrebbero dovuto dare atto che gli ex soci sono a tutti gli effetti successori della disciolta società e sono chiamati a rispondere dei debiti tributari della stessa. La C.T.R., inoltre, avrebbe dovuto verificare, anche alla luce del menzionato art. 2495 c.c., se i rilievi formulati dall’RAGIONE_SOCIALE negli avvisi di accertamento fossero tali da escludere l’attendibilità del bilancio finale di liquidazione, in tal modo superando l’anzidetta limitazione di responsabilità scaturente dal fenomeno successorio considerato ‘.
Secondo motivo: ‘Violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla C.T.R. in ordine all’infondatezza della pretesa erariale’.
2.1. ‘ Come già anticipato nel primo motivo di ricorso per cassazione, sembra potersi evincere dalla statuizione impugnata che la RAGIONE_SOCIALE abbia inteso affermare una sorta di responsabilità ‘condizionata’ degli ex soci’. In subordine rispetto al primo motivo, ‘resta sullo sfondo la possibilità che la RAGIONE_SOCIALE, con la sua laconica esposizione, abbia inteso affermare che l’Ufficio non avrebbe provato l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della società cancellata, ivi compreso il bilancio finale di liquidazione; il che costituirebbe una sorta di accertamento di merito sulla (presunta) infondatezza dei recuperi a tassazione contenuti nell’avviso di accertamento impugnato ‘ex adverso’ . Se così fosse, sarebbe evidente la motivazione meramente apparente fornita al riguardo dalla C.T.R., posto che non viene enunciata alcuna valida e intellegibile ragione per giungere alla conclusione che le scritture
contabili della società cancellata fossero attendibili e che, di conseguenza, dovesse reputarsi come non revocabile in dubbio la circostanza del (presunto) mancato riparto di utili all’atto della chiusura della liquidazione della stessa’.
Entrambi i motivi impingono sulla questione rimessa alle Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023, con udienza pubblica fissata per il giorno 12 novembre 2024.
In attesa dunque della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, occorre disporre rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla questione lor rimessa dall’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023.
Così deciso a Roma, lì 16 maggio 2024.