Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
IRAP- IVA Società sportiva dilettantistica
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3103/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente – contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME quali soci della cessata RAGIONE_SOCIALE Castelfidardo Società sportiva Dilettantistica, rappresentati e difesi, nel giudizio di merito, dal dott. NOME COGNOME presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, c.INDIRIZZO
-intimati –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE, n. 742 del 22 giugno 2021, depositata il 25 giugno 2021
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliere NOME COGNOME
Premesso che
-l ‘Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. delle Marche, che ha confermato la sentenza della C.T.P. di Ancona di annullamento dell’avviso di accertamento , notificato ai soci della cessata RAGIONE_SOCIALE Castelfidardo Società sportiva dilettantistica, con cui era stata rideterminata , per l’anno di imposta 2006, la pretesa tributaria ai fini IRAP e IVA nella somma di euro 74.325,00 oltre a sanzioni ed interessi;
-la C.T.R., richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dei soci per il caso di estinzione della società, ha ritenuto che non fosse stata neppure allegata dall’Ufficio l’eventuale distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota da parte dei soci;
-la società è rimasta intimata;
-l ‘Agenzia delle Entrate formula due motivi di ricorso.
con il primo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 4) cod. proc. civ., della nullità della sentenza per violazione del disposto degli artt. 36 n. 4) d. lgs. 546/1992 e 132 n. 4) cod. proc. civ.. Sostiene cha la decisione impugnata sia priva di una motivazione effettiva, essendo connotata da gravi contraddittorietà, in quanto conferma la sentenza di primo grado favorevole al contribuente ed al contempo accoglie il suo ricorso incidentale, rivelandosi per altro verso incomprensibile nella parte in cui decide nel merito;
-con il secondo motivo, in via gradata, fa valere, ex art. 360, comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2696 e 2727 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. . Osserva che la sentenza, laddove afferma che l’Ufficio non avrebbe assolto l’onere probatorio a suo caric o in ordine alla
distribuzione dell’attivo sociale ai soci della società estinta , non tiene in considerazione non che il recupero riguardava ricavi non dichiarati e come tali non tracciabili nella contabilità ufficiale, mentre era da ritenersi inconfutabile l’esercizio dell’attività, essendo state emesse delle fatture, ancorché in assenza delle dichiarazioni e del deposito dei bilanci. Assume che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. , all’atto di estinzione della società si determina un fenomeno successorio, in virtù del quale l’obbligazione di una società di capitali, non si estingue, ma si trasferisce ai soci nei limiti di quanto riscosso, il che rende legittima la notificazione dell’avviso di accertamento ai soci, non costituendo condizione della legittimazione passiva la circostanza che non si sia proceduto al riparto in base al bilancio finale di liquidazione ‘.
Rilevato che :
-con ordinanza di questa Sezione n. 7425 del 21 febbraio 2023 è stata rimessa alle Sezioni unite di questa Corte la questione ‘ se la condizione testualmente fissata dall’art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire in capo all’Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell’ambito dell’una condizione dell’azione o dell’altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova. Ciò tenuto conto anche che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazionemerito» e della affermata natura dinamica dell’interesse ad agire, che come tale può assumere una diversa configurazione, ma fino al momento della decisione ‘ ;
-la risoluzione della questione appare indispensabile ai fini della decisione e che, pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024