Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11869 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4112/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 944/2021 della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia -Romagna, depositata in data 6/7/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 17 aprile 2024;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatto
In data 4 febbraio 2016 , l’RAGIONE_SOCIALE , Ufficio di Bologna, notificò all’RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, l’intimazione di pagamento n. THBIPPD00288/2015, relativa al periodo d’imposta 2007.
L’RAGIONE_SOCIALE, pur avendo intestato, indirizzato e notificato l’atto alla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, invitò, all’interno dell’atto, al pagamento degli importi richiesti non solo l’RAGIONE_SOCIALE, ma anche il COGNOME ‘nella qualità di autore della violazione’ .
Quest’ultimo afferma che l’intimazione era stata emessa con riferimento ad un avviso di accertamento intestato ed indirizzato alla RAGIONE_SOCIALE, mai notificato al COGNOME, e ad una sentenza di un procedimento tributario d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE stesso avviso di accertamento in cui il COGNOME non era mai stato parte.
Il COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il ricorrente’ o ‘il contribuente’ ) impugnò l’intimazione di pagamento dinanzi alla C.T.P. di Bologna , che accolse il ricorso.
Nel corso del giudizio di appello, instaurato dall’RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente presentò domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
L’RAGIONE_SOCIALE notificò il diniego in data 2 luglio 2020 , che il COGNOME impugnò dinanzi alla C.T.R.
Con la sentenza qui impugnata la C.T.R., riuniti i due giudizi, accolse l’appello dell’Ufficio, previo rigetto dell’impugnazione avverso il diniego della definizione agevolata.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha depositato requisitoria scritta.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv. in l. n. 136 del 2018), in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.; nullità dell’accertamento e assenza di definitività RAGIONE_SOCIALE stesso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , il contribuente impugna la sentenza d’appello per aver rigettato l’impugnazione avverso il diniego di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. In particolare, il contribuente deduce che la lite oggetto del presente giudizio è definibile in quanto, anche se formalmente involge un atto riscossivo (intimazione di pagamento), quest’ultimo è il primo atto ricevuto dal contribuente, in quanto il presupposto avviso di accertamento non era stato mai notificato al COGNOME quale soggetto di diritto, essendo esso comunque affetto da nullità, poiché era stato notificato ad un’RAGIONE_SOCIALE estinta da tempo.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Inesistenza di un autonomo atto notificato al contribuente in proprio, nullità
dell’accertamento notificato all’RAGIONE_SOCIALE e assenza di definitività RAGIONE_SOCIALE stesso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , il contribuente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non vi è un avviso di accertamento che sia stato notificato in proprio al COGNOME e che costui avrebbe dovuto impugnare e, inoltre, l’avviso di accertamento notificato all’RAGIONE_SOCIALE sarebbe ‘inesistente’ in quanto sarebbe stato notificato ad essa quando questa era estinta da tempo.
I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.
3.1. La sentenza impugnata, in esito ad un accertamento insindacabile in questa sede e comunque non sindacato in relazione a norme che disciplinano le notificazioni e l’interpretazione degli atti giuridici, ha stabilito che l’avviso di accertamento presupposto della intimazione di pagamento era stato notificato anche ad NOME COGNOME ‘personalmente’ quale ‘autore della violazione’ .
Ne consegue che, non avendo il COGNOME impugnato personalmente l’avviso di accertamento anche a lui, in proprio, notificato, l’intimazione di pagamento ricevuta rappresenta un atto puramente riscossivo, con la conseguenza che correttamente la C.T.R. ne ha ritenuto la non definibilità ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che tale atto riscossivo può essere impugnato solo per vizi propri, ai sensi dell’art. 19 , comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità del titolo esecutivo basato sulla definitività di una sentenza emessa a seguito di un procedimento inammissibile ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. , secondo periodo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , il contribuente contesta la posizione dell’RAGIONE_SOCIALE che, nell’ambito del giudizio di merito, ha assunto a fondamento dell’intimazione di pagamento a lui notificata la sentenza emessa dalla C.T.P. di Bologna n. 354/09/15, divenuta definitiva il
20/10/2015. Sostiene, in sostanza, che tale sentenza sia radicalmente nulla ( tamquam non esset ) e che abbia errato la C.T.R. nell’affermare che essa, dichiarativa della inammissibilità per tardività del ricorso, sia divenuta definitiva per mancata impugnazione.
4.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Il precipitato del ragionamento del contribuente è che, una volta che l’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta si sia estinta quale soggetto di diritto, essa non possa essere più evocata in giudizio, perdendo la legitimatio ad causam .
Ma anche se si assumono per corrette le premesse e le conseguenze del ragionamento del contribuente, resta comunque il fatto che il COGNOME ha ricevuto la notifica anche quale ‘autore della violazione’ dell’avviso di accertamento, presupposto dell’intimazione di pagamento impugnata , con la conseguenza che quest’atto, quale atto della riscossione, non potrebbe comunque essere oggetto della definizione agevolata richiesta in pendenza di giudizio di appello dal contribuente e che, comunque, esso potrebbe essere impugnato solo per vizi propri.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ‘ , il contribuente censura la sentenza d’appello perché sarebbe stata pronunciata in assenza dell’assolvimento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’onere di provare la responsabilità del COGNOME, ex art. 38 c.c., nella sua veste di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE sportiva.
In particolare, il COGNOME si sarebbe limitato a ricoprire la carica di Presidente onorario dell’RAGIONE_SOCIALE, senza mai contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Una volta che si è stabilito, da parte della sentenza d’appello, che l’avviso di accertamento, quale atto impositivo, era stato notificato
anche al contribuente in proprio quale autore della violazione, al COGNOME è preclusa la possibilità di far valere in questa sede doglianze che avrebbe dovuto far valere contro l’avviso di accertamento, visto che, non avendo impugnato quest’ultimo, avrebbe potuto impugnare l’intimazione di pagamento solo per vizi propri.
In ogni caso, il motivo sarebbe comunque infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo il quale ‘ nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 38 c.c., all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente, per i debiti d’imposta, sorti “ex lege”, risponde solidalmente RAGIONE_SOCIALE sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell’ente’ (Cass., sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020; Cass., sez. 5 – , Sentenza n. 25650 del 15/10/2018).
Orbene, il COGNOME si limita ad affermare di essersi limitato a ricoprire la causa di Presidente onorario, ma dalla sentenza impugnata risulta che egli, nel periodo in questione, era il legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta , sicché deve presumersi in capo a lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’ente rappresentato, vieppiù in un caso, come quello di specie, in cui il contribuente non ha indicato quale soggetto concretamente si occupasse, nel periodo di riferimento, di tale gestione.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro tremilacinquecento, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 17 aprile 2024.