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Responsabilità rappresentante indiretto: no per l’IVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14382/2024, ha escluso la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione e delle relative sanzioni. Il caso riguardava l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata su pannelli fotovoltaici, beneficio poi venuto meno per una condotta dell’importatore successiva allo sdoganamento. La Corte ha chiarito che, in assenza di una specifica norma nazionale, la responsabilità del rappresentante indiretto si limita ai dazi doganali e non si estende all’IVA, che è un’imposta di carattere nazionale.

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Pubblicato il 17 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Responsabilità rappresentante indiretto: la Cassazione esclude la solidarietà per l’IVA

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia fiscale e doganale, limitando la responsabilità del rappresentante indiretto al solo pagamento dei dazi e non anche dell’IVA all’importazione e delle relative sanzioni. Questa decisione, in linea con la giurisprudenza europea, chiarisce i confini degli obblighi di una figura professionale cruciale nel commercio internazionale, offrendo maggiore certezza giuridica agli operatori del settore.

I Fatti del Caso

La vicenda trae origine da tre operazioni di importazione di pannelli fotovoltaici di provenienza cinese. Una società specializzata in logistica marittima, agendo come rappresentante doganale indiretto per conto di un’azienda importatrice, presentava le dichiarazioni doganali richiedendo l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%. Tale beneficio era subordinato alla destinazione dei pannelli all’installazione o costruzione di impianti ad energia solare.

Successivamente, l’Amministrazione finanziaria contestava l’agevolazione, avendo accertato che una parte significativa dei pannelli (circa la metà) non era stata utilizzata direttamente dall’importatore, ma ceduta a terzi. Questa circostanza faceva venir meno i presupposti per l’aliquota ridotta. Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane notificava un avviso di accertamento richiedendo il pagamento della maggiore IVA (calcolata con l’aliquota ordinaria) e delle relative sanzioni non solo all’importatore, ma anche, in solido, al rappresentante doganale indiretto.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, confermando la decisione dei giudici di merito e liberando il rappresentante indiretto da ogni addebito. I giudici hanno stabilito che la responsabilità rappresentante indiretto non si estende automaticamente all’IVA all’importazione, la quale, a differenza dei dazi, non costituisce un’obbligazione doganale in senso stretto ma un tributo interno.

Le Motivazioni della Sentenza

Il cuore della decisione si fonda su un’attenta distinzione tra obbligazione doganale e debito IVA, supportata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in particolare, la sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20).

I punti chiave del ragionamento sono i seguenti:

1. Natura dell’IVA all’importazione: La Corte ha ribadito che l’IVA all’importazione, pur sorgendo in occasione di un’operazione doganale, è un’imposta di natura fiscale nazionale. La sua disciplina non è interamente assorbita da quella doganale.

2. Limiti della Responsabilità Solidale: Il Codice Doganale dell’Unione (art. 77) prevede una responsabilità solidale tra l’importatore e il suo rappresentante indiretto. Tuttavia, secondo l’interpretazione della Corte UE, tale solidarietà è limitata ai ‘dazi’, ovvero ai tributi propri dell’obbligazione doganale. Per estendere questa responsabilità anche all’IVA, è necessaria una specifica e inequivocabile disposizione di legge nazionale.

3. Assenza di una Norma Nazionale Specifica: La Cassazione ha rilevato che nell’ordinamento italiano manca una norma che preveda espressamente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per il pagamento dell’IVA dovuta dall’importatore. L’art. 70 del d.P.R. 633/72, richiamato dall’Agenzia, disciplina aspetti procedurali ma non istituisce una responsabilità sostanziale solidale per il tributo.

4. Irrilevanza della Condotta Post-Importazione: Un elemento decisivo è stato il fatto che la causa della revoca dell’agevolazione (la vendita dei pannelli a terzi) si è verificata in un momento successivo allo sdoganamento, per una scelta esclusiva dell’importatore. Il rappresentante indiretto, esaurito il suo mandato con la conclusione delle operazioni doganali, non aveva alcun potere di controllo o conoscenza della destinazione finale dei beni. Pertanto, nessuna negligenza poteva essergli imputata.

Le Conclusioni

La sentenza stabilisce un principio di diritto chiaro: in tema di IVA all’importazione, del mancato pagamento del tributo e delle relative sanzioni risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, a meno che non vi siano specifiche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale. Questa pronuncia è di grande importanza per tutti gli operatori doganali (spedizionieri, case di spedizione), poiché delimita in modo netto il perimetro del loro rischio professionale. Si afferma che la loro responsabilità è circoscritta agli adempimenti doganali propriamente detti, senza estendersi alle vicende fiscali successive che dipendono esclusivamente dalla condotta del proprietario della merce.

Il rappresentante doganale indiretto è sempre responsabile in solido con l’importatore per l’IVA all’importazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il rappresentante indiretto non è responsabile in solido per l’IVA all’importazione, a meno che una specifica e inequivocabile norma di legge nazionale lo preveda. La sua responsabilità solidale si limita ai dazi doganali.

Cosa succede se l’irregolarità fiscale avviene dopo lo sdoganamento della merce?
Se l’irregolarità, come la mancata destinazione del bene a un uso che garantisce un’aliquota agevolata, dipende da una condotta posta in essere dall’importatore dopo la conclusione delle operazioni doganali, la responsabilità non può essere imputata al rappresentante indiretto. Quest’ultimo non ha poteri di controllo sulla gestione successiva della merce.

La responsabilità per le sanzioni segue quella per il tributo?
Sì. La Corte ha chiarito che, venendo meno la responsabilità solidale per il tributo (l’IVA), viene a mancare anche la responsabilità per le relative sanzioni. Ciascuno risponde solo per la propria azione od omissione, come previsto dal principio generale in materia di sanzioni amministrative.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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