Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 591 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: art. 17 dPR 633/72 – rappresentante iva – responsabilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24863/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti d all’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) con domicilio eletto in Roma presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO, sc. B INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia Romagna n. 942/14/17 depositata in data 16/03/2017, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza camerale del 24/02/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole per maggiore iva relativamente agli anni dal 2003 al 2008;
-la CTP rigettava il ricorso; appellava la società contribuente;
-con la pronuncia gravata la CTR ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado, in quanto ha ritenuto acclarato l’operato RAGIONE_SOCIALEa società di diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la stessa, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, ha effettuato vendite non soggette a iva attraverso un sistema frodatorio di false attestazioni di trasporto, con conseguente responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha unicamente depositato atto di costituzione in vista RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.P.R. n. 633 del 972 con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello erroneamente applicato la disposizione sopra richiamata a seguito di un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, erroneamente valutando il contenuto del PVC RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Dogane con riferimento alle operazioni inerenti l’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nei confronti dei cessionari privati italiani, riguardanti le vendite indebitamente non assoggettate ad IVA;
-il motivo è fondato;
-va ricordato che l’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevedeva, nel testo in vigore ratione temporis , che «gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nominato nelle forme di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente decreto». Nel successivo comma 4, inoltre, era previsto che «le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero»;
-ciò è in linea con la stessa funzione attribuita al rappresentante fiscale dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha avuto modo di precisare che “il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero” (CGUE sentenza RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ; causa C1/08, 19 febbraio 2009);
-ebbene, la questione prospettata dalla ricorrente, relativa alla limitazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del rappresentante fiscale, pur proposta nei precedenti gradi di giudizio, non risulta minimamente percepita nel suo corretto contenuto nè esaminata ed affrontata adeguatamente in diritto dal giudice del gravame che neppure ha esaminato in via generale il profilo riguardante la responsabilità solidale del rappresentante fiscale, alla luce dei fatti di causa e RAGIONE_SOCIALE norme applicabili, limitandosi a enunciare il thema decidendum senza fornire corretta risposta in diritto;
-questa Corte da tempo (Cass. civ., 15 giugno 2001, n. 8122) ha precisato in argomento che, a differenza del rappresentante fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, per il quale vige il criterio RAGIONE_SOCIALEa intera tassabilità del reddito prodotto in Italia anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE società non residenti e prive di stabile
organizzazione (art. 20, 112 e 118, d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca ) e che, quindi, assume l’obbligazione tributaria in relazione al complesso RAGIONE_SOCIALE‘attività produttiva di reddito, il rappresentante fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Iva non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché è il soggetto non residente a restare destinatario diretto di qualunque altra norma che non debba transitare attraverso il rappresentante fiscale;
-infatti, al rappresentante Iva è attribuita una soggettività passiva che è del tutto parziale, ossia strettamente limitata alle operazioni passive di competenza attribuitegli dal mandante non residente. Certo quindi non è in linea con tale principio la tesi secondo la quale il rappresentante fiscale contrarrebbe automaticamente tutti i diritti e gli obblighi derivanti in capo al soggetto non residente dal regime legale RAGIONE_SOCIALE‘Iva, in quanto così argomentando si finirebbe con l’identificare tale figura con la stabile organizzazione, ora disciplinata dall’art. 162 TUIR, entità che il regime comunitario uniforme e la disciplina nazionale intendono mantenere distinte;
-occorre, quindi, riferirsi al contenuto del mandato per stabilire se al rappresentante legale sia stato o meno conferito l’incarico di esercitare diritti o adempiere obblighi in relazione a determinate operazioni;
-da ciò deriva che ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del rappresentante fiscale deve sussistere una condotta a questi imputabile, con riguardo alle operazioni contestate, rilevando anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘operazione d’importazione e non solo il mero contenuto formale del rapporto di mandato come descritto nelle clausole contrattuali (Cass. n. 1574 del 03/02/2012; Cass. n. 3285 del 02/03/2012; Cass. n. 18759 del 05/09/2014);
-tale conclusione è confermata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, resa in fattispecie diversa ma con esiti
significativamente analoghi quanto alla responsabilità del rappresentante fiscale, profilo qui oggetto di interesse, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20589 del 29/09/2020) secondo la quale in tema di società non residenti, ove la società operi tramite una stabile organizzazione, questa costituisce l’unico centro di imputazione fiscale RAGIONE_SOCIALE operazioni ad essa riferibili, sicché la nomina di un rappresentante fiscale è inesistente o inefficace, con la conseguenza che per le operazioni effettuate dalla suddetta stabile organizzazione non sussiste la eventuale responsabilità solidale del (pur nominato) rappresentante fiscale;
-analogamente, ad altri fini, si ritiene ancora che il rappresentante fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Iva all’importazione, oltre ad essere coobbligato per gli obblighi derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme ex art. 17 c. 2 del d.P.R. 633 del 1972, possa rispondere in solido con il rappresentato anche per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta doganale, sempre che risulti essersi oggettivamente ingerito nel perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘operazione di importazione, atteso che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 201, comma 3, del Regolamento CEE 2193/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa loro erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, l’art. 38 del d.P.R. 43 del 1972 vincola all’obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione (in argomento si veda quanto stabilito da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3285 del 02/03/2012);
-sul punto, il giudice del gravame, cui era stata prospettata la questione in esame, non ha nel presente caso fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni e dei principi sopra richiamati;
-esso si è limitato a premettere la natura di ‘questione centrale RAGIONE_SOCIALEa vicenda’ senza però esaminare il contenuto RAGIONE_SOCIALE disposizioni sopra citate e senza farne corretta applicazione alla fattispecie in esame nel solco dei principi che da esse si debbono desumere;
-con ciò da un lato, la CTR ha dimostrato di aver percepito che andava accertato se ‘il fatto generato sia idoneo a fondare la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa società italiana con la RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘, dall’altro essa CTR si è poi limitata a dichiarare la responsabilità solidale del rappresentante fiscale in modo puramente assertivo, unicamente riportando le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione in ordine alla conoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘illecito da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente ma senza alcuna esposizione né RAGIONE_SOCIALE argomentazioni e prove dedotte dalle parti, né RAGIONE_SOCIALEa propria presa di posizione in ordine alle stesse, anche con riguardo all’interpretazione in diritto RAGIONE_SOCIALE disposizioni rilevanti, con ciò rendendo anche impossibile la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘iter logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione;
-né alcuna rilevanza poteva assumere, ai fini RAGIONE_SOCIALEa soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla sussistenza o meno, per le operazioni contestate, RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del rappresentante fiscale, il riferimento operato in sentenza alla conoscenza o conoscibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente tramite il sistema VIES;
-ciò che rileva (per le ragioni sopra dette) non è infatti la astratta conoscibilità e neppure la concreta conoscenza di tali operazioni, da parte del rappresentante, ma l’effettiva esecuzione -contra legem –RAGIONE_SOCIALE stesse da parte di costui (che risponde solo per tali condotte, anche ove vi abbia solo materialmente partecipato senza che ciò sia documentato contrattualmente, anche in violazione di obblighi assunti in tale sede, circostanza che non risulta minimamente in atti): profilo questo che non risulta esser stato indagato né tantomeno, quindi, risolto conformemente a diritto dalla CTR;
-pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra indicati;
-la Corte ritiene sia infine opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ‘ In tema di IVA, al rappresentante fiscale ex art. 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 è attribuita una soggettività passiva solamente parziale, ossia limitata alle operazioni passive specificamente attribuitegli dal mandante non residente con il contratto di mandato; ne consegue che la responsabilità solidale del rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non deriva dal mero fatto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto di mandato, ma dall’avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell’interesse del mandante. La prova di tale circostanza può desumersi dal fatto che egli -indipendentemente e anche in violazione degli obblighi del mandato -si sia attivamente ingerito nelle operazioni contra legem perfezionate direttamente dal soggetto mandante non residente, non risultando sufficiente la conoscenza o la conoscibilità in capo al rappresentante fiscale RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di tali operazioni ‘ ;
-il secondo motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata denunciandone la nullità, in quanto apparentemente motivata, con ciò dolendosi RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c., per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello reso motivazione in forza RAGIONE_SOCIALEa quale non è dato comprendere come si sia giunti ad affermare la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, in quanto rappresentante fiscale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, residente in San Marino; ciò fermo restando che la società contribuente – rappresentante ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 del soggetto non residente –
non avrebbe dovuto rispondere in automatico di tutte le violazioni commesse dal proprio rappresentato ma soltanto di quelle riguardanti le operazioni transitate per suo tramite;
-il motivo è infondato;
-invero, sia pure giungendo (come si è visto in sede di disamina del primo motivo) a conclusioni errate, la sentenza impugnata non ha mancato di motivare le proprie conclusioni, ancorché risultato di errore di diritto; dette conclusioni risultano chiaramente percepibili, unitamente all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione;
-in conclusione, va accolto il primo motivo e rigettato il secondo;
-la sentenza è conseguentemente cassata con rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello per nuovo esame del merito nel rispetto dei principi dinanzi illustrati.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Emilia Romagna, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.