Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29320/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1366/2019, depositata il 11 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. –NOME COGNOME è stato il rappresentante fiscale in Italia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal l’ 1 settembre 2008 all’ 1 giugno 2011. La RAGIONE_SOCIALE, società di diritto svizzero, è stata costituita nel 1996 ed è nata come società di trading nel settore del packaging di materiali plastici e loro derivati con l’obiettivo di acquistare da grossisti e rivenditori del settore sia in Italia che a livello europeo ed internazionale. Il contribuente, sulla base di uno specifico incarico, procedeva alla costituzione di due società la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Il rapporto con le due società in questione si è interrotto all’inizio del 2009, dopo la loro costituzione, e il COGNOME è rimasto obbligato, nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesime, esclusivamente alla predisposizione e all’invio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni per l’an no 2008. In data 11 giugno 2012, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Direzione Provinciale II di Roma ha redatto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società un processo verbale di constatazione relativo al periodo di imposta 2009, nel quale venivano evidenziati i seguenti rilievi:
indebita detrazione IVA su operazioni inesistenti (euro 539.913,23);
carenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa non imponibilità IVA in ordine a cessioni intracomunitarie (euro 108.713,9);
operazioni imponibili IVA non fatturate e non dichiarate (euro 76.502,16);
In particolare, con riguardo al rilievo sub a) la contestazione si riferiva a operazioni commerciali intervenute con le due società italiane sopra citate, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, ritenute oggettivamente inesistenti dai verificatori; con riguardo al rilievo sub b) la contestazione si riferiva a cessioni operate dalla Società nei confronti di una società inglese, la RAGIONE_SOCIALE, e di una società spagnola, la RAGIONE_SOCIALE, carenti secondo i verificatori, dei requisiti previsti dall’art. 41 del d.l. n. 331/1993; con riguardo al rilievo sub c) la contestazione si riferiva alla rivendita in nero sul territorio nazionale di merce fatturata a soggetti intracomunitari (in particolare ai due soggetti di cui al rilievo sub b).
In data 8 agosto 2012, la RAGIONE_SOCIALE presentava osservazioni al processo verbale di constatazione. In data 5 novembre 2013 l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento in oggetto all’odierno ricorrente quale responsabile in solido con la RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 d.P.R. 633/72, in quanto rappresentante fiscale RAGIONE_SOCIALEa società svizzera nell’anno d’imposta 2009.
Avverso il suddetto avviso di accertamento proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma sia il COGNOME sia la società.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 1489/36/2015 la Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva i ricorsi riuniti.
-Avverso tale pronuncia proponeva appello il COGNOME innanzi alla Commissione tributaria regionale di Roma, chiedendone la riforma.
L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1366/2019, depositata l’ 11 marzo 2019, accoglieva solo parzialmente l’appello .
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso e ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi degli artt. 36, d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili con riferimento ai motivi di gravame. In particolare, vi sarebbe un contrasto tra la negazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME nella sua qualità di rappresentante fiscale e le statuizioni di rigetto dei primi due motivi di gravame che rendono impossibile una compiuta identificazione del comando giurisdizionale, e ciò anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa genericità del dispositivo, in cui viene statuito l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello nei sensi di cui in motivazione.
1.1. -Vanno preliminarmente respinte sia l’ eccezione di inammissibilità per carenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse a impugnare, sussistendo invece l’interesse all’accoglimento del motivo alla luce di quanto
esposto, sia per genericità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, giacché è possibile evincere il contenuto RAGIONE_SOCIALEa censura.
Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nella specie non si ravvisa alcun contrasto irriducibile nell’interpretazione del dispositivo giacché i primi due motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello sono stati rigettati, mentre sono stati accolti gli ulteriori motivi di impugnazione.
-Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 d. P.R. 26.10.1972 n. 633 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha ritenuto solidalmente responsabile il COGNOME.
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del d.l. 20.8.1993 n. 331 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. In particolare, la ricorrente ritiene che la Commissione tributaria regionale abbia violato la norma citata, nella parte in cui ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che la pretesa
erariale relativa alle operazioni intracomunitarie fosse destituita di fondamento.
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
L’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede, nel testo in vigore ratione temporis , che «Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nominato nella forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione». Nel successivo comma 5, inoltre, è previsto che «le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero».
Ciò è in linea con la stessa funzione attribuita al rappresentante fiscale dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha avuto modo di precisare che il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero (Corte giust. 19 febbraio 2009, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , causa C-1/08). Diverso è tuttavia il caso ove il rappresentante fiscale svolga un ruolo economico nelle prestazioni in questione, ma, in tale ipotesi, è in ragione di detto ruolo e non RAGIONE_SOCIALEa sua qualità di rappresentante fiscale che le operazioni da lui effettuate sono imponibili.
Questa Corte da tempo (Cass. n. 8122/2001) ha precisato in argomento che, a differenza del rappresentante fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, per il quale vige il criterio RAGIONE_SOCIALEa intera tassabilità del reddito prodotto in Italia anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE società non residenti e prive di stabile organizzazione (art. 20, 112 e 118, d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca) e che, quindi, assume l’obbligazione tributaria in relazione al complesso RAGIONE_SOCIALE‘attività produttiva di reddito, il rappresentante fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IVA non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché è il soggetto non residente a restare destinatario diretto di qualunque altra norma che non debba transitare attraverso il rappresentante fiscale. Infatti, al rappresentante IVA è attribuita una soggettività passiva che è del tutto parziale, ossia strettamente limitata alle operazioni passive di competenza attribuitegli dal mandante non residente. Non è in linea con tale principio la tesi secondo la quale il rappresentante fiscale contrarrebbe automaticamente tutti i diritti e gli obblighi derivanti in capo al soggetto non residente dal regime legale RAGIONE_SOCIALE‘IVA, in quanto così argomentando si finirebbe con l’identificare tale figura con la stabile organizzazione, ora disciplinata dall’art. 162 TUIR, entità che il regime comunitario uniforme e la disciplina nazionale intendono mantenere distinte. Occorre, quindi, riferirsi al contenuto del mandato per stabilire se al rappresentante legale sia stato o meno conferito l’incarico di esercitare diritti o adempiere obblighi in relazione a determinate
operazioni. Da ciò deriva che ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del rappresentante fiscale deve sussistere una condotta a questi imputabile, con riguardo alle operazioni contestate, rilevando anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘operazione d’importazione e non solo il mero contenuto formale del rapporto di mandato come descritto nelle clausole contrattuali (Cass. n. 1574/2012; Cass. n. 3285/2012; Cass. n. 18759/2014).
Tale conclusione è confermata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, resa in fattispecie diversa ma con esiti significativamente analoghi quanto alla responsabilità del rappresentante fiscale, profilo qui oggetto di interesse, (Cass. n. 20589/2020) secondo la quale in tema di società non residenti, ove la società operi tramite una stabile organizzazione, questa costituisce l’unico centro di imputazione fiscale RAGIONE_SOCIALE operazioni ad essa riferibili, sicché la nomina di un rappresentante fiscale è inesistente o inefficace, con la conseguenza che per le operazioni effettuate dalla suddetta stabile organizzazione non sussiste la eventuale responsabilità solidale del (pur nominato) rappresentante fiscale. Analogamente, ad altri fini, si ritiene ancora che il rappresentante fiscale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Iva all’importazione, oltre ad essere coobbligato per gli obblighi derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme ex art. 17, comma 2, d.P.R. 633 del 1972, possa rispondere in solido con il rappresentato anche per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta doganale, sempre che risulti essersi oggettivamente ingerito nel perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘operazione di importazione, atteso che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 201, comma 3, del Regolamento CEE 2193/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e
che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa loro erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, l’art. 38 del d.P.R. 43 del 1972 vincola all’obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione (in argomento si veda quanto stabilito da Cass. n. 3285/2012).
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale sul punto è corretta poiché per l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del rappresentante fiscale va provata la sua partecipazione alla frode.
Sotto altro profilo, l’ amministrazione mira a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito.
-Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, co mma 2, lett. d) d.lgs. 31.12.1992 perché il Collegio avrebbe fornito una motivazione solo apparente in merito alle ragioni pelle quali è stato ritenuto illegittimo il recupero a tassazione fondato sull’asserita rivendita in nero sul mercato italiano RAGIONE_SOCIALEa merce destinata alla Pansak.
3.1. -Il motivo è infondato.
Nel caso di specie non c’è nessuna motivazione apparente (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), avendo la Commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni d’ infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariali, escludendo la responsabilità del rappresentante fiscale per le operazioni che esulavano dalla sua responsabilità ai sensi RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile al rappresentante fiscale di soggetto non residente nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-Con il quinto motivo di ricorso per cassazione, si eccepisce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co mmi 2 e 4, d.lgs. 18.12.1997 n. 472 e del principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte UE.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto di applicare una sanzione proporzionata alla violazione commessa nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà del minimo edittale previsto dalla norma, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE specificità del caso. L ‘ adeguata determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione, implicando un accertamento di fatto, compete al giudice di merito (Cass. n. 18928/2018; Cass. n. 12231/2017).
-Va scrutinato il primo motivo del ricorso incidentale riguardante la questione di diritto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del rappresentante fiscale ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida (Cass. n. 693/2024; Cass. n. 363/2019).
Con il primo motivo del ricorso incidentale si contesta la violazione e/o falsa applicazione del l’ art. 17 d.P.R. 633/72 in combinato con l’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa Sesta direttiva 77/388/CEE , così come riprodotto nell’art. 205 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2006/112/CE in relazione all ‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 2, d.P.R. 633/72, il rappresentante fiscale ha degli obblighi ben precisi che riguardano solo le operazioni veicolate nella sua sfera di competenza con una corrispondente responsabilità limitata agli atti che la società estera veicola per il suo tramite: presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inizio attività e l’attribuzione del numero di partita IVA; adempimenti legati agli obblighi di emissione e registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture attive, nonché alla registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture passive e RAGIONE_SOCIALE bolle doganali; effettuazione RAGIONE_SOCIALE liquidazioni RAGIONE_SOCIALE‘imposta e i relativi versamenti; gli adempimenti legati agli obblighi dichiarativi ai fini IVA.
5.1. -Il motivo è fondato.
In tema di IVA, come esplicitato nell’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, il rappresentante fiscale ex art.
17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, avendo una soggettività passiva parziale, limitata alle sole operazioni passive specificamente attribuitegli dal mandante non residente (in nome e per conto del quale agisce), è dunque solidamente responsabile con quest’ultimo, non per la mera esistenza del rapporto di mandato, ma per aver effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell’interesse del soggetto rappresentato, la cui prova si desume dall’ingerenza attiva del rappresentante, indipendentemente e anche in violazione degli obblighi del mandato, nelle operazioni contra legem perfezionate direttamente dal mandante non residente, non essendo invece sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di tali operazioni (Cass. n. 591/2024; Cass. n. 18759/2014).
Se non ha partecipato alle singole operazioni fraudolente, il rappresentante fiscale risulta solidalmente responsabile RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria solo ed esclusivamente in relazione a violazioni ed inadempimenti collegati agli obblighi assunti, limitati agli atti che la società estera veicola per il suo tramite.
In sede di riesame, il giudice del rinvio dovrà altresì verificare il rilievo del giudicato penale dedotto in sede di memoria.
-L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento dei restanti (con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di nonne di diritto. Sull’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 , comma 2, d.P.R. 633/1972 (testo in vigore sino al 31.12.2009) per contrasto con l’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa VI direttiva comunitaria 77/388/CEE, così come ripreso dall’art. 205 RAGIONE_SOCIALEa direttiva di rifusione n. 2006/112/CE in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; con il terzo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con il quarto motivo si
deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 36 d.lgs . 546/92, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con il quinto motivo si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132, comma 4 c.p.c. e omessa e/o apparente motivazione, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con il sesto motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs . 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con il settimo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132, comma 4 c.p.c. e omessa motivazione, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con l’ottavo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia (violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 112 c.p.c.), in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione