Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13309/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ASD FUTSAL POLICORO, NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIB. DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA n. 446/02/22 depositata il 09/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 446/02/22 del 09/12/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e da NOME COGNOME, legale rappresentante dell’associazione e coobbligato in solido, avverso la sentenza n. 141/01/21 della
Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuente e dal coobbligato in solido avverso un atto di irrogazione sanzioni concernenti l’anno d’imposta 2015.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione concerne l’irrogazione di sanzioni che conseguivano all’applicazione, per l’anno d’imposta 2015, del regime forfettario previsto dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398, mentre, con riferimento a detto anno d’imposta, erano stati conseguiti ricavi di natura commerciale.
1.2. La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti, evidenziando che: a) andavano confermate le sanzioni in capo ad RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di sanzioni legittimamente irrogate in quanto non collegate al maggiore tributo, già richiesto con separato avviso di accertamento; b) l’atto di contestazione sanzioni andava, invece, annullato nei confronti di NOME COGNOME, benché fosse il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE nel periodo considerato, ritenendosi necessaria la dimostrazione, in concreto, che lo stesso avesse svolto attività «dirette alla creazione del tributo».
Avverso la sentenza della CGT2 , l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non si costituivano in giudizio, restando, pertanto, intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente precisato che il presente procedimento riguarda esclusivamente la responsabilità di NOME COGNOME per le sanzioni allo stesso comminate. Invero, la CGT2 ha confermato l’atto di contestazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, chiamata in giudizio al solo fine del rispetto del litisconsorzio necessario processuale.
Con il primo motivo di ricorso AE deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente escluso la responsabilità solidale e personale del rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con la consolidata interpretazione ed applicazione dell’art. 38 cod. civ. da parte della RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello illegittimamente invertito l’onere della prova, facendo gravare su NOME la prova della circostanza che NOME COGNOME avesse svolto attività dirette alla creazione del tributo.
I motivi vanno congiuntamente esaminati e sono fondati.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma “ex lege”, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione » (Cass. n. 4747 del 24/02/2020; Cass. n. 1602 del 22/01/2019).
3.2. Ne consegue che la CGT2 ha errato ad escludere la responsabilità di NOME COGNOME che, in quanto legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto rispondere RAGIONE_SOCIALE sanzioni comminate all’associazione, presumendosi che egli abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto della stessa. L’onere di fornire la prova contraria, infatti, grava sul
contribuente e il giudice del rinvio è chiamato a verificare che detto onere sia stato assolto.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.