Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26800 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26800 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21818/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CON RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 1026/2019 depositata il 25/02/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE, a socio unico, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1026/7/2019 la quale aveva respinto l’appello della società contribuente avverso la decisione in primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto alla contribuente, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986, il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare nonostante essa avesse già versato, per intero, la somma dovuta nelle mani del notaio rogante il quale, tuttavia, se ne era indebitamente appropriato senza versarle all’Erario;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’ art. 370, primo comma, cod. proc. Civ.
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l’art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 463 del 1987 e degli artt. 3 e 53 Cost. Assume che erroneamente il giudice d’appello aveva affermato la responsabilità solidale della società contribuente nonostante il comportamento penalmente illecito del notaio che si era indebitamente appropriato RAGIONE_SOCIALE somme al medesimo consegnate per il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte indirette, non considerando che, a seguito della introduzione della procedura di registrazione telematica degli atti immobiliari, l’unico soggetto tenuto all’assolvimento del tributo è il notaio al quale le parti contraenti forniscono la necessaria provvista. Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere
efficacia solutoria ex art. 1188 cod. civ., sicché il contribuente che ha versato al notaio l’importo dovuto in relazione all’atto stipulato si libera dell’obbligo tributario mentre, in tale sistema, il notaio è più un mero corresponsabile dell’imposta, ma l’unico referente dell’Erario. Lamenta che la tesi dei giudici di appello finisce per determinare, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il contribuente sarebbe obbligato a versare somme al notaio rimanendo esposto al rischio di dover nuovamente pagare l’imposta, mentre il notaio godrebbe di una garanzia preventiva, potendo subordinare il rogito al previo deposito della provvista, e di una garanzia successiva in forza del privilegio speciale sugli immobili e della tutela monitoria speciale ex art. 633, n. 3 cod. proc. civ. Infine, l’applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 comporterebbe una violazione dell’art. 53 Cost. imponendo un rilevante pregiudizio economico a carico del contribuente non addebitabile ad alcuna condotta colpevole, in assenza di manifestazioni di capacità contributiva;
il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 2.1. la questione prospettata dalla società ricorrente ha costituito oggetto di specifica disamina da parte di questa Corte la quale ha, condivisibilmente, affermato che «il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d’imposta, benché, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione» (Cass., Sez. 5, n. 17357 del 19/08/2020, Rv. 659509-01; v., altresì, Sez. 5, n. 15450 del 07/06/2019, Rv. 654155- 01 nonché Cass. n. 30652/2021). A fondamento di tale conclusione questa Corte ha osservato che la modalità di registrazione telematica dell’atto e di versamento dei tributi su autoliquidazione del notaio, mediante il
modello unico informatico (M.U.I.) prevista dalla legge, costituisce un’applicazione meramente strumentale, tecnologica ed evolutiva, della fase di registrazione dell’atto e della riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, la quale tuttavia non modifica la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, non essendo stato modificato l’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 il quale stabilisce che il notaio obbligato, in via solidale, al pagamento dell’imposta di registro (nonché RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecaria e catastale, ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347) unitamente alle parti contraenti. Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nel ruolo di garanzia assegnato al notaio rigante dalla legge al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva ma che non esclude che egli rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo che costituisce espressione di capacità contributiva. Pertanto, in mancanza di una norma derogatrice che in modo espresso sancisca l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti nelle mani del notaio, questi continua a configurarsi come responsabile d’imposta con un ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge per rafforzare la pretesa dell’amministrazione finanziaria, fermo restando che il presupposto impositivo riguarda unicamente le parti del rapporto contrattuale, in capo alle quali soltanto l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva a nulla rilevando l’eventuale illecito penale posto in essere dall’ufficiale rogante;
2.2. questa Corte ha, altresì, già vagliato la questione di conformità agli artt. 3 e 53 Cost. dell’art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell’imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico RAGIONE_SOCIALE parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso
di provvedere al versamento RAGIONE_SOCIALE somme destinate al pagamento, ritenendola manifestamente infondata. Si è, infatti, in modo pienamente condivisibile, affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell’imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico RAGIONE_SOCIALE parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento RAGIONE_SOCIALE somme destinate al pagamento. Nell’effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell’affidamento fiduciario RAGIONE_SOCIALE predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l’Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest’ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv. 608751 – 01);
3. questo Collegio ritiene che, pur tenuto conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni spese da parte ricorrente, non sussistano ragioni per discostarsi da tali conclusioni, sicché in ragione della conformità a diritto della pronunzia impugnata il ricorso deve essere rigettato;
4. nulla deve essere disposto sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data