Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4633/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME, ex socia e già liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6123/2017 depositata in data 4/07/2017, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale di Napoli accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME liquidatore della RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a Ires, Irap e Iva della società per l’anno d’imposta 2008. In particolare, evidenziava che l’avviso era stato notificato alla liquidatrice dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, risultante dalla visura di evasione, e che la liquidatrice aveva interesse a sentir dichiara re l’avviso nullo nei propri confronti per la intervenuta estinzione della società; pertanto, annullava l’avviso nei confronti di NOME COGNOME
Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi.
NOME resiste con controricorso.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 1 4/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la difesa erariale lamenta la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo motivazionale perché, pur essendo incentrata sulla cancellazione ed estinzione della società, ha del tutto omesso di motivare in relazione alla interpretazione del certificato della Camera di Commercio, la cui lettura aveva indotto invece i giudici di primo grado a ritenere che la società non era estinta bensì modificata nella sua ragione sociale; deduce inoltre, in via subordinata, che la sentenza è parimenti nulla per incoerenza nella motivazione atteso che, una volta affermato il difetto della capacità processuale della società e il
difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo cui il ricorso introduttivo proposto dalla società in epoca successiva alla cancellazione va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., deduce l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dal certificato della Camera di Commercio di Napoli, attestante la avvenuta trasformazione della società.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2495 cod. civ. in relazione agli articoli 2500-septies e 2500-octies cod. civ., poiché nella fattispecie in questione non si è verificato alcun fenomeno estintivo della persona giuridica bensì una trasformazione eterogenea documentalmente attestata, con ovvi effetti in termini di validità dell’impugnato avviso di accertamento.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 cod. civ. e dell’articolo 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la specifica responsabilità dell’ex socio unico e liquidatore della società è stata negata dalla Commissione tributaria regionale quale conseguenza dell’effetto estintivo della cancellazione del registro delle imprese ma ciò senza considerare che, ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ., vi è diretta responsabilità del liquidatore ove l’evasione sia frutto di attività fraudolenta specificamente volta alla sottrazione degli obblighi di natura fiscale e contributiva, come dimostrato nel caso di specie.
Al fine di compiuta decisione del ricorso occorre acquisire il fascicolo di merito; la causa inoltre intercetta questione rimessa alle
Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7425/2023, in attesa di decisione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2025.