Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3301/2022 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
DI NOME COGNOME con l’avvocato NOME COGNOMEcontroricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 837/2021 depositata il 12/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dalla lettura degli atti, in data 25/06/2013, l’Agenzia delle entrate notificava alla ASD Montegranaro Basket invito a norma dell’art. 51 del DPR 633/1972 e art. 32 del DPR 600/1973, con il quale richiedeva alla associazione di produrre la documentazione contabile relativa agli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, come ivi elencata nel dettaglio.
1.1. La richiesta veniva solo parzialmente ottemperata; sicché in ragione della mancata esibizione della documentazione relativa ai documenti di costo (fatture di acquisto, certificazioni di rimborsi,
ecc.), della mancata tracciabilità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati (bonifici bancari ed estratti di conto corrente e mancata produzione di qualsiasi documentazione attinente ad incassi ricevuti ed a pagamenti effettuati), della mancata produzione del Rendiconto economico – finanziario, del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro del consiglio direttivo, l’Agenzia delle entrate induceva l’insussistenza delle condizioni di legge necessarie per fruire delle agevolazioni contabili previste dalla legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche, con la conseguente revoca dei benefici nei confronti della ASD RAGIONE_SOCIALE
1.2. Inoltre, l’Ufficio accertava: 1) che nelle dichiarazioni Modello Unico Enti non commerciali anni 2009 e 2010, la ASD Montegranaro RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato ricavi per importi pari rispettivamente a euro 248.500,00 ed euro 241.000,00, e che una cospicua parte di essi derivava da contratti aventi ad oggetto prestazioni pubblicitarie con i quali la associazione si era obbligata all’esposizione di una pluralità di cartelloni pubblicitari monofacciali (4 oppure 8 per ogni singola impresa sponsorizzatrice) presso il palasport di Montegranaro ed alla realizzazione di una ingente quantità di manifesti murali (500 oppure 1000 per ogni singola impresa committente) e volantini (1.500 oppure 3.000 per ogni singola impresa committente) riportanti denominazione e marchio dello sponsor, in relazione ai quali l’associazione non aveva documentato i costi; 2) che le prestazioni pubblicitarie in questione non facevano alcun riferimento ad eventi sportivi quali, ad esempio, campionati e/o tornei; 3) che la ASD, pur risultando iscritta alla UISP, non risultava aver partecipato ad alcun campionato di basket organizzato dal predetto comitato, come da risposta resa da tale ente alla richiesta scritta dell’Ufficio ed, inoltre, in base all’istruttoria interna, risultava, altresì, l’omessa presentazione della dichiarazione modello 770, ciò implicando che
negli anni 2009 e 2010 l’ASD non aveva corrisposto né emolumenti assoggettabili a ritenuta fiscale (compensi a professionisti, reddito di lavoro dipendente e assimilati) né rimborsi ad atleti.
1.3. Pertanto, alla luce di tali elementi, l’Ufficio contestava l’inesistenza delle prestazioni e, dunque, delle fatture che sono risultate emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, comportanti anche la violazione prevista dall’art. 8 del D.lgs. 74/2000, per importi pari ad € 298.500,00 per l’anno 2009 ed € 298.500,00, per l’anno 2010, cui ha fatto seguito la denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., alla competente Autorità Giudiziaria.
1.4. In relazione agli altri anni d’imposta (2007 e 2008), per i quali l’Ufficio ha contestato identiche irregolarità, il medesimo si è limitato a disconoscere le agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/1991 accertando il reddito dell’esercizio ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 917/86 come differenza tra componenti positivi e componenti negativi, accertati secondo i principi ordinari di competenza, inerenza ed effettiva documentazione ai sensi dell’art 109 del DPR 917/86, recuperando IRES, IRAP e IVA non ammessa in detrazione.
Con specifico riferimento al giudizio in oggetto, l’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento n. TQ5040100820/2014, per l’anno 2009 (01/09/2008 – 31/08/2009), con cui veniva accertato ai fini delle imposte dirette, un reddito per compensi da attività illecita pari a euro 59.700,64, calcolato induttivamente, derivante da n. 8 fatture emesse per un importo complessivo pari a euro 245.000,00, relative ad operazioni pubblicitarie oggettivamente inesistenti, e recuperava quindi le maggiori imposte accertate, irrogando le conseguenti sanzioni.
L’avviso di accertamento veniva inoltre notificato a NOME COGNOME presidente e legale rappresentante dell’ASD nel periodo dal 10/04/2008 al 10/03/2011, nonché firmatario delle dichiarazioni fiscali presentate dall’associazione, al quale l’Amministrazione finanziaria imputava la responsabilità personale e solidale ai sensi
de ll’ artt. 2 del D.lgs. 472/1997, nella versione vigente ratione temporis , nonché ai sensi dell’art. 38 del codice civile, per le obbligazioni tributarie dell’associazione.
Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento, deducendo esclusivamente la propria estraneità ai rilievi accertati.
4.1. In particolare, affermava di non aver concluso alcun contratto di sponsorizzazione riguardante la ASD Montegranaro, pur avendo rivestito il ruolo di presidente della associazione in esame, di non aver mai compiuto operazioni bancarie per conto dell’associazione, né di aver mai delegato alcuno a tal fine; deduceva altresì di non aver mai presentato, né tantomeno sottoscritto, dichiarazioni dei redditi per conto della ASD Montegranaro basket, né di aver mai dato incarico ad alcuno di attendere a tali compiti. In definitiva, asseriva di non aver mai compiuto alcun atto concreto in nome e per conto della ASD Montegranaro Basket, disinteressandosi, sin dalla sua costituzione, delle sorti dell’associazione.
4.2. Riferiva inoltre che, nel giugno 2013, gli era stato notificato dalla Agenzia delle Entrate un invito per la produzione di documenti riguardanti l’attività della ASD e dalla Procura della Repubblica di Fermo un avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., in relazione ad ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore della RAGIONE_SOCIALE. Quindi, nel corso delle indagini penali il consulente nominato dal pubblico ministero accertava l’apocrifia delle firme apposte in calce ai contratti per prestazioni pubblicitarie in verifica , attribuendole ‘ alla mano di COGNOME COGNOME .
Conseguentemente, la posizione dell’attuale ricorrente veniva archiviata, ed il pubblico ministero esercitava invece l’azione penale nei confronti di COGNOME NOME, assumendo quindi lo stesso COGNOME la posizione di persona offesa del reato.
Le ragioni del contribuente non trovavano conforto nel giudizio di primo grado.
Diversamente, la CTR delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento dell’appello proposto, annullava l’atto impugnato, rilevando che la CTU e gli interrogatori acquisiti nel processo penale dimostravano la «sostanziale estraneità del Di Chiara alla gestione dell’ASD seppur dovuta a sua negligenza e mancanza di controllo».
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia con unico motivo e resiste il contribuente con controricorso.
In data 20/06/2025 il contribuente ha depositato memoria illustrativa, invocando gli effetti di cui all’art. 21 -bis D.L. n. 74/2000 e producendo sentenze penali irrevocabili di assoluzione del Tribunale e del GUP di Fermo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c., e 1 del D.lgs. 472/1997», censurando la sentenza di appello per non avere colto la sussistenza dei presupposti della responsabilità del ricorrente per i debiti fiscali della associazione non riconosciuta dallo stesso rappresentato, traente origine dall’articolo 38 cit., previsione applicabile anche alle obbligazioni tributarie delle associazioni non riconosciute, ed inquadrabile tra le garanzie ex lege , assimilabili alla fideiussione.
È opportuno premettere all’esame del motivo una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
È costante affermazione di questa Corte che «In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema
di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura» (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5, Sentenza n. 19486 del 10/09/2009; Cass. 2169/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020; di recente conf. Cass. n. 11869 del 02/05/2024)
È stato ancora di recente ribadito che «In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell’associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione stessa, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 36470 del 13/12/2022).
Si è, ancora, precisato che «In tema di associazione non riconosciuta, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa – ha l’onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta -derivanti “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di relativa investitura» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3093 del 09/02/2021).
La CTR delle Marche, nel ricostruire preliminarmente la prospettazione delle parti, nella sentenza impugnata ha rilevato che «Quanto all’oggettiva sussistenza di un’attività di natura commerciale da parte dell’A.SRAGIONE_SOCIALE, si tratta di un dato incontroverso nella presente causa, giacché il contribuente non ha mai cercato di sostenere il contrario, ma ciò che ha ripetutamente affermato e cercato in tutti i modi di dimostrare e che tale attività commerciale e fraudolenta non era a lui imputabile, bensì ad altri», nonché che «La posizione processuale dell’Ufficio al riguardo è stata di carattere processuale, affermando che, essendo stato il Di Chiara, il legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE all’epoca, l’attività della stessa era a lui imputabile».
6.1. Quindi, i giudici di appello hanno richiamato l’orientamento di legittimità appena evocato, rilevando che deve riconoscersi «la responsabilità del rappresentante dell’Associazione per gli specifici atti posti in essere, quale garante della stessa, nonché la responsabilità per l’attività generale posta in essere
dall’Associazione, ma – qui si aggiunge e specifica – pur sempre a patto che il rappresentante abbia effettivamente gestito l’Associazione. In particolare, è proprio quest’ultimo tipo di responsabilità su cui si fonda la contestazione fatta dall’Ufficio nei confronti del Di NOME per l’attività commerciale e fraudolenta (mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) posta in essere dall’associazione, ma sulla base prevalentemente della sua qualifica formale».
6.2. Ha quindi affermato la CTR che «Al riguardo, questa Commissione rileva che non vi è prova che le operazioni contestate dalla Guardia di Finanza siano state poste in essere dal Di COGNOME ed anzi, semmai, la CTU esperita in ambito penale e le testimonianze assunte in quel procedimento dimostrano l’estraneità del contribuente ai singoli atti di gestione, come in generale alla direzione dell’A.S.D.», traendo tale convincimento da concreti elementi, ed in particolare osservando: «che dalla CTU depositata il 6.6.2014 dalla dr.ssa NOME COGNOME su incarico del Procuratore della Repubblica di Fermo risulta che ‘ le firme apposte in calce sull’accordo di collaborazione tra la RAGIONE_SOCIALE Supernova Basket Montegranaro e RAGIONE_SOCIALE Montegranaro Basket e sulle scritture private nonché contratti per prestazioni pubblicitarie in verifica, sono apocrife e quindi non attribuibili alla mano di NOME COGNOME », che «dagli interrogatori eseguiti dalla Procura di Fermo è emerso che “gli interrogati hanno dichiarato o di non conoscerlo o che non sapevano che avesse qualche legame con la ASD Montegranaro Basket; tutti hanno dichiarato che era o COGNOME o COGNOME a sottoporre alla loro attenzione i contratti pubblicitari da firmare e il più delle volte erano convinti di firmare contratti con la RAGIONE_SOCIALE“», che «la Procura di Fermo in data 14/07/2017, con il P.M. NOME COGNOME ha emesso un decreto di citazione a giudizio n. 224/2017, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p.
nell’ambito di un procedimento nel quale il Di NOME assumeva la posizione di persona offesa dal reato».
6.3. Hanno, in sintesi, concluso i giudici di appello che «Al riguardo si può considerare accertato, proprio grazie alle prove assunte nel processo penale, liberamente valutate da questo Collegio, che il Di Chiara non abbia mai effettivamente diretto l’A.S.D., ma dopo avere partecipato a parte della fase costitutiva, se ne sia del tutto disinteressato».
Alla luce di quanto evidenziato, il motivo è in parte infondato, ed in parte inammissibile.
7.1. In punto di diritto, infatti, i giudici di appello si sono correttamente conformati ai principi statuiti da questa Corte come supra ampiamente richiamati laddove hanno ritenuto superata la presunzione di responsabilità ex lege per le obbligazioni tributarie posta a carico del Di NOME per la sua qualità di legale rappresentante della ASD, avendo questi assolto l’onere della prova contraria della sua estraneità alla gestione della associazione, e ciò in ragione dei molteplici elementi di prova tratti dal procedimento penale e liberamente -e razionalmente – valutati dalla CTR.
7.2. Il motivo, inoltre, non contrasta adeguatamente la statuizione impugnata ove si contesta che la Commissione territoriale avrebbe ritenuto sufficiente, per escludere la responsabilità solidale del contribuente, la sua estraneità agli ‘atti negoziali’, ravvisandosi al contrario che la CTR ha ritenuto dimostrata la sua estraneità in toto alla partecipazione e gestione dell’ente.
7.3. E ancora, a tale ultimo riguardo, le censure sollevate dalla Difesa erariale sono inammissibili, in quanto rivestono una natura meritale, profilandosi con tutta evidenza preordinate ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie e finalizzate ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla CTR.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 02/07/2025.