Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5278 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 371/2016 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA della C.T.R. dell’Abruzzo n. 506/2015 depositata il 22/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo, che ha riformato la sentenza della C.T.P. di Teramo di parziale accoglimento del ricorso dal medesimo proposto, in proprio e quale legale rappresentante della ‘Associazione Sportiva dilettantistica RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TA904302069, relativo all’anno di imposta 2007, con cui erano recuperate le imposte ed irrogate le sanzioni, in relazione al mancato riconoscimento del regime agevolativo fiscale.
La C.T.R., dato atto che NOME COGNOME con il ricorso introduttivo del giudizio non aveva contestato il contenuto dell’avviso di accertamento, ma solo la riferibilità a sé delle omissioni e delle irregolarità riscontrate, adducendo di essere, nella sua veste di legale rappresentante, mero prestanome di NOME COGNOME il quale aveva effettivamente commesso le condotte integranti violazioni fiscali, ha ritenuto che il fatto che il ricorrente rivestisse la carica di legale rappresentante dell’associazione comportasse l’assunzione dell’obbligo di tenere i registri contabili e di presentare la dichiarazione reddituale. La C.T.R. ha altresì affermato che la circostanza che NOME COGNOME avesse denunciato NOME COGNOME NOME per i comportamenti contestati, fra i quali l’assunzione di obbligazioni e la ricezione di importi per sponsorizzazioni, non valesse ad
escludere la sua responsabilità, sotto il profilo fiscale, avendo egli assunto la carica associativa.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con cui ribadisce le censure e le conclusioni svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula due motivi di impugnazione.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c., nonché degli artt. 46, 52, 53 e 57 d.lgs. 546 del 1992, in riferimento all’art. 112 c.p.c.. Ricorda che con l’atto di costituzione in primo grado l’Agenzia delle Entrate aveva espressamente affermato l’estraneità di NOME COGNOME sulla base della considerazione che seppure il medesimo avesse rivestito la carica di legale rappresentante, egli, tuttavia, era privo di effettivi poteri di gestione. Ed invero, l’Ufficio aveva concluso per la conferma dell’avviso di accertamento nei soli confronti dell’associazione. Cionondimeno, con l’atto di appello l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la sentenza della C.T.P. proprio per avere escluso la responsabilità di NOME COGNOME senza motivare sul punto, avuto riguardo al fatto che la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007 era stata da lui sottoscritta, ciò costituendo un’ingerenza nella gestione dell’associazione sportiva. Osserva che la C.T.R., accogliendo il gravame, da un lato, ha violato il divieto di ius novorum in appello, stante le conclusioni assunte in prima cura dall’Ufficio, dall’altro, ha pronunciato, in contrasto con l’art. 100 c.p.c., in assenza dell’interesse ad agire della controparte, che aveva rinunciato alla domanda nei confronti del ricorrente, chiedendo
che l’accertamento venisse considerato valido solo nei confronti dell’associazione. Ed invero, in assenza di soccombenza con riguardo alla posizione di NOME COGNOME l’appello dell’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Osserva che, peraltro, la formula di parziale accoglimento del ricorso, di cui al dispositivo della sentenza di primo grado, è da ritenersi impropria, perché l’avere l’Ufficio rinunciato alla domanda nei confronti del ricorrente, chiamato in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione sportiva, in quanto ritenuto colui che operava per la stessa, implicava automaticamente il ritiro dell’avviso di accertamento in sede di autotutela, sicché la formula da adottarsi avrebbe dovuto essere quella della cessazione della materia del contendere. Assume che, dunque, le domande su cui ha pronunciato la C.T.R. sono da considerarsi nuove e, pertanto, inammissibili.
3. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c. Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità tributaria nel contesto associativo deriva dall’effettività dell’ingerenza, non essendo sufficiente l’assunzione della carica di legale rappresentante. Nel caso di specie, non solo l’Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova dell’ingerenza di NOME COGNOME, ma ha proprio rinunciato a farne valere la responsabilità, sulla base dell’art. 38 c.c.., affermandone espressamente l’estraneità alla gestione dell’associazione. La C.T.R., invece, diversamente dal primo giudice che aveva accertato l’assenza di qualsiasi attività da parte di NOME COGNOME si è limitata a constatare che il medesimo aveva assunto la carico di legale rappresentante, da ciò facendo derivare il suo coinvolgimento. Sottolinea che il ricorrente si era determinato a non costituirsi in grado di appello proprio in ragione delle conclusioni assunte dall’Agenzia delle
Entrate in prime cure. Ricorda che con l’atto introduttivo del giudizio NOME COGNOME aveva evidenziato di non avere mai ricevuto l’atto n. 10085/2012, precisando di avere sporto denuncia contro NOME COGNOME per avere il medesimo stipulato contratti di sponsorizzazione con firma apocrifa del ricorrente, incassandone direttamente i relativi compensi, sottraendo dalle casse dell’associazione gli importi corrispondenti, senza lasciare alcuna traccia né contabile, né amministrativa. Rammenta, altresì, che con sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, il ricorrente è stato assolto dai reati di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) e di occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) essendo invece stato condannato per gli stessi reati NOME COGNOME. Sicché priva di significato è l’affermazione della C.T.R. secondo la quale la responsabilità esclusiva di COGNOME non è stata ancora accertata in sede penale. Ne risulta che la sentenza impugnata, in assenza di autonomo accertamento da parte della C.T.R. in ordine all’effettiva ingerenza di NOME COGNOME nella gestione dell’associazione, si fonda esclusivamente sull’errata equazione fra l’assunzione della carica di rappresentante legale dell’associazione e quella di condebitore solidale della medesima.
Il primo motivo non è fondato.
Lo stralcio dell’atto di costituzione in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate risulta incompleto, non essendo state riportate le conclusioni ivi formulate. E’ pur vero che, da quanto riportato, appare che l’Ufficio abbia disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto di accertamento nei confronti del ricorrente, ritenendo che la responsabilità di cui all’art. 38 c.c. non discenda dalla carica rivestita, ma dall’attività concretamente svolta, ma appare anche che siffatta sospensione sia stata disposta ‘fino all’accertamento dei fatti denunciati dal sig. COGNOME a carico del sig. COGNOME Tanto è vero che
nell’estratto dell’atto dell’Ufficio, per come riprodotto, si legge ‘Pertanto, in questa sede, ferma restando la mancanza di responsabilità del ricorrente per le obbligazioni tributarie, in assenza di prove circa la sua effettiva ingerenza e sussistendo invece indizi a favore della sua estraneità….si chiede che venga tuttavia acclarata la legittimità dell’avviso di accertamento’. L’omissione delle conclusioni, per come formulate dall’Agenzia delle Entrate con le controdeduzioni, e la sospensione solo provvisoria degli effetti dell’avviso nei confronti del ricorrente, sino all’esito del giudizio penale, di cui si fa menzione nell’atto di costituzione, impedisce di aderire alla doglianza.
Il secondo motivo è fondato.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che ‘Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente; al contrario, per i debiti d’imposta, sorti ex lege , risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l’ente’ (Sez. 5, Sentenza n. 11869 del 02/05/2024; cfr. altresì da ultimo: anche Sez. 6, 13/12/2022, n. 36470; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020; Sez. 5 – , Sentenza n. 25650 del 15/10/2018; ed ancora Sez. 5^ n. 26290; 25/08/2014, n. 18188; sez. 5, 4/04/2017, n. 8752).
Ed invero, ancorché il legale rappresentante non possa astrattamente andare esente da responsabilità a fini fiscali, in quanto obbligato a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi, egli può provare la sua estraneità all’effettiva gestione
nel periodo di relativa investitura (Sez. 5 – , Ordinanza n. 3093 del 09/02/2021, in tema di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale).
Nell’ipotesi in esame, la prova dell’estraneità del ricorrente alla gestione dell’attività associativa si assume emergere dalla sentenza penale, prodotta in atti, con la quale NOME COGNOME è stato condannato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000, essendo invece assolto il ricorrente NOME COGNOME I reati sono stati contestati in relazione alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ed all’occultamento e distruzione delle scritture contabili per gli anni 2008-2009, sicché va esclusa l’identità del fatto fra quello oggetto del processo penale e quello oggetto dell’avviso di accertamento. Tuttavia, posto che dalla sua lettura, come evidenziato dal ricorrente con il ricorso, si evince una situazione complessiva di estraneità di NOME COGNOME alla gestione dell’associazione, sin dalla sua costituzione, risultando il medesimo del tutto all’oscuro delle operazioni svolte da NOME COGNOME da cui sono scaturite le violazioni fiscali, si impone la cassazione della sentenza impugnata, al fine della verifica da parte del giudice di merito, alla luce di quanto accertato in sede penale, dell’effettiva ingerenza del ricorrente nella gestione dell’attività nel periodo di imposta 2007, durante il quale egli ha rivestito la carica di legale rappresentante.
10. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, cui è demandata la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria
di secondo grado dell’Abruzzo cui demanda la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025