Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4636  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto:
art. 5 d,Lgs
218/1997  –  novazione  –
art. 38 c.c. – responsabilità
legale rapp.te
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTOG. 293/2022 proposto da
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata  e  difesa dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Commissione  Tributaria Regionale del Piemonte n. 374/06/21 depositata in data 27/05/2021;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 24/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la  contribuente  impugnava  due  iscrizioni  a  ruolo  portate  da cartelle  di  pagamento  per  sanzioni  iva  riferite  agli  anni  2012  e 2013  e  per  tributo  iva  riferito  all’anno  2011  e  lei  notificate  in quanto  coobbligata  solidale  della  RAGIONE_SOCIALE;
-la  CTP  di  Novara,  preso  atto  RAGIONE_SOCIALE  sgravio  effettuato  dall’ufficio riguardo alla cartella contenente i ruoli 2012 e 2013, accoglieva parzialmente  il  ricorso  annullando  la  cartella  emessa  quanto all’annualità 2011 limitatamente alle sanzioni per la decadenza da rateizzazione;
-appellava NOME COGNOME;
-con la pronuncia gravata la CTR ha accolto l’appello in quanto ha ritenuto  che l’ intervenuta  adesione  al  pvc  da  parte  del  legale rappresentante dell’associazione ridetta  avessi  effetto  novativo rispetto all’originaria posizione dell’amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente associazione;
-realizzandosi quindi una transazione novativa che aveva determinato l’estinzione del rapporto precedente (era nel frattempo avvenuto anche il mutamento del legale rappresentante dell’associazione, subentrando alla COGNOME altro soggetto), aveva avuto luogo, secondo la sentenza di appello, anche una novazione soggettiva per quanto riguardava il soggetto coobbligato che vedeva come persona totalmente estranea la contribuente ai fatti prodromici all’iscrizione al ruolo per cui è giudizio;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo;
-resiste con controricorso NOME COGNOME;
Considerato che:
-il solo motivo di gravame articolato dall’amministrazione finanziaria si incentra sulla violazione falsa applicazione degli artt. 5 bis del d. Lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 38 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia gravata errato
in diritto assimilando erroneamente l’accertamento con adesione alla transazione innovativa e avendo quindi ritenuto che il precedente rapporto obbligatorio si fosse estinto dando luogo altresì a una novazione soggettiva per quanto riguarda il soggetto coobbligato; ritiene in sintesi il giudice dell’appello che l’adesione al PVC ad opera dell’associazione avrebbe prodotto un effetto innovativo del precedente rapporto negoziale non solo dal punto di vista oggettivo ma anche dal punto di vista soggettivo al quale la COGNOME sarebbe da considerare estranea;
-il motivo è fondato;
-quando, come nel caso concreto, l’istanza di adesione abbia avuto buon  esito,  nel  senso  che l’accertamento con  adesione  si  sia concluso, l’accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte  dell’Ufficio,  che  non  può  integrarlo  o  modificarlo,  come prescrive  l’art.  2,  comma  3,  del  d.lgs.  1997  n.  218  (salve  le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4)»;
-pertanto, <<una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, «perfezionare») l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata «perfezionata» la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato» (cfr. Cass. n. 14533/2015; vedi anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10086 del 30/04/2009; Sez. 5, sent. n. 20732 del 6/10/2010; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20577 del 31/07/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4566 del 21/02/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 26109 del 17/11/2020);
-il Collegio ritiene che l'accertamento con adesione non sia un atto amministrativo unilaterale, né un contratto di transazione, stante l'evidente disparità RAGIONE_SOCIALE parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria; piuttosto esso si configura come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l'Amministrazione finanziaria e il contribuente privato, la prima nell'esercizio di una funzione pubblica, il secondo nella sfera dell'autonomia privata, sicché a tale atto si applicano, non le disposizioni del codice civile relative alla transazione, ma la disciplina speciale pubblicistica che lo prevede;
-invero,  l'accertamento  con  adesione  è  regolato  dalle  norme  di diritto pubblico contenute nel d. Lgs. n.218 del 1997, che hanno carattere cogente, in quanto riguardano l'obbligazione tributaria, i suoi presupposti e la base imponibile; ne deriva che i rimandi alla novazione, civilisticamente intesa, operati dalla sentenza impugnata appaiono inconferenti al caso in esame;
-quanto poi alla responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, essa non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege , assimilabili alla fideiussione (si vedano tra molte, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733);
-la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, RAGIONE_SOCIALE persone che hanno
agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486). Ne deriva, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26290, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748; Cass., sez. 3, 25/08/2014, n. 18188; Cass., sez. 6-L, 4/04/2017, n. 8752);
-il principio suesposto è stato, poi, ritenuto da questa Suprema Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (v. Cass., sez. 5, 17/06/2008, n. 16344; Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. Si è rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver <>, contenuto nell’art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 6-5, 19/06/2015, n.
12473;  Cass.,  sez.  5,  15/10/2018,  n.  25650;  Cass.,  sez.  6-5, 29/01/2018, n. 2169; Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747);
-si è poi anche affermato che, in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., sez. 6-5, 23/02/2018, n. 4478; Cass., sez. 6-5, 28/09/2018, n. 22861). E che è consequenziale a tale principio di diritto che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d’imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell’ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all’intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093);
-nel caso che ci occupa, la COGNOME, come accertato dalla CTR, senza  che  sul punto  qui  risultino proposte  censure  a  tale statuizione, era rappresentante legale dell’associazione in parola tra il 15 marzo 2012 e il 1 settembre 2013, con ciò risultando e rimanendo  coobbligata  per  le  obbligazioni  tributarie dell’anno 2011  avendo  anche  sottoscritto  il  mod.  Unico  2012  anche
successivamente alla sua cessazione dalla carica nell’RAGIONE_SOCIALE;
-alla luce RAGIONE_SOCIALE sopra esposte considerazioni, (espresse anche da Cass. Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6626) deve ritenersi che la definizione con adesione al PVC ex art. 5 bis d. Lgs. n. 218 del 1997 -in quanto priva di effetto novativo quanto ai soggetti obbligati al pagamento dei debiti tributari -non abbia escluso la responsabilità ex art. 38 c.c. di chi rivestiva la carica di rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere di tali debiti (2011), ferma restando naturalmente la analoga responsabilità solidale di chi sia succeduto in tale incarico e abbia optato per l’adesione in parola, anche quale coobbligato ex lege ;
-conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio  al  giudice dell’appello ,  che  si  atterrà  ai  principi  sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.