Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 685 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 685 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13761/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche n. 59 del 2023 depositata il 19 gennaio 2023 non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione innanzi alla CTP di Macerata, da parte di NOME COGNOME dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, ricevuto nella sua qualità legale rappresentante, responsabile in solido, ai sensi dell’art. 38 c.c. , dei debiti dell’RAGIONE_SOCIALE. L ‘atto impositivo emesso all’esito della verificata inesistenza da parte della RAGIONE_SOCIALE, con processo verbale di constatazione del 19.6.2010, dei presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398 del 1991, aveva determinato un reddito di impresa dell’RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 56.059,00, per l’anno di imposta 2009 , da cui erano scaturite maggiori imposte dovute per IRES, pari ad euro 14.953,00, per IRAP, pari ad euro 2.304,00, per IVA, pari ad euro 4.646,00, e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni di legge per complessivi euro 16.201,50.
La CTP di Macerata aveva accolto il ricorso escludendo la configurabilità della responsabilità solidale del legale rappresentante, ai sensi dell’ art. 38 c.c., in ragione del fatto che il ricorrente aveva ricoperto la carica di Presidente della RAGIONE_SOCIALE nel solo mese di dicembre 2009 e che la sottoscrizione del modello unico 2010 non potesse costituire esercizio del potere di direzione e rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza era stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche sostenendo che la presentazione della dichiarazione dei redditi, corrispondente ad un dovere del legale rappresentante, non poteva essere fonte di responsabilità per il debito tributario in mancanza della cooperazione del soggetto nella condotta illecita e cioè nella costituzione di ‘ una società di natura sostanzialmente commerciale’ a cui è stata data ‘ forma qualificazione e gestione fiscale agevolata di un’ASD.’
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte di giustizia di secondo grado, affidandosi ad un solo motivo, e l’intimato non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c.
La sentenza impugnata avrebbe violato la previsione dell’art. 38 c.c. secondo cui RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’RAGIONE_SOCIALE rispondono oltre , al fondo comune, anche, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE . La norma, secondo la giurisprudenza della Corte, è applicabile anche alle obbligazioni tributarie che sorgono ex lege dalle diverse operazioni compiute nel corso della gestione dell’ente e il rappresentante ne risponde anche prescindere dall’ effettiva ingerenza del rappresentante nella direzione e amministrazione dell’ente per il solo fatto di essere, comunque, tenuto all’osservanza degli obblighi che derivano dalla legislazione fiscale di dichiarazione fedele dei redditi, di rettifica degli eventuali errori e di pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. L’art. 38 c.c. in materia di associazioni non riconosciute prevede che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’RAGIONE_SOCIALE i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e che RAGIONE_SOCIALE obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.4. Nel delineare i contorni specifici della responsabilità tributaria di chi ha agito per un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , la giurisprudenza della Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell’ente , prevista dall’art. 38 c.c. a carico di colui che agisce
in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, in aggiunta a quella del fondo comune, a tutela RAGIONE_SOCIALE esigenze dei creditori in assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, è collegata, non alla mera titolarità del potere di rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per suo conto è inquadrabile fra quelle di garanzia ‘ ex lege’ , assimilabili alla fideiussione (v. Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733; Cass. Sez. 5, nn. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 27/01/2022; Cass. 12/04/2024 n. 9980). 1.5. Il regime di responsabilità descritto si applica anche ai debiti tributari dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta relativi ad imposte e sanzioni ancorché si tratti di obbligazioni che sorgono ex lege e, quindi, mai direttamente riferibili ad attività negoziale del legale rappresentante per conto dell’RAGIONE_SOCIALE come vuole la lettera della norma . Con riguardo, in particolare, alle obbligazioni tributarie dell’ente si deve presumere, secondo la giurisprudenza della Corte, che il soggetto, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione e direzione della gestione complessiva dell’RAGIONE_SOCIALE ed abbia, quindi, concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’ente, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito della carica alle sole obbligazioni sorte nel periodo di investitura (Cass. 13/12/2022 n. 36470; Cass del 12/04/2024 n. 9980).
1.6. Nelle ipotesi di avvicendamento nella carica all’interno di un’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, però, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il legale rappresentante subentrante non può
andare esente da responsabilità solidale con l’RAGIONE_SOCIALE ai fini fiscali solo per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi ed eventualmente operare le necessarie rettifiche, versando le imposte dovute. Afferma, al riguardo, con chiarezza la Corte che <> ( v. Cass 26/09/2018 n. 22861 in motivazione; Cass. 23/02/2018 n. 4478)
1.7. In sintesi, il soggetto titolare della carica di rappresentante di un’RAGIONE_SOCIALE risponde, in linea generale, RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie dell’ente sorte ex lege durante il periodo di investitura, in relazione all’attività di direzione della gestione, oltre che, in occasione dell’avvicendamento nella carica, per le obbligazioni derivanti dall’inosservanza della normativa fiscale anche in relazione alla pregressa gestione. E, per andare esente da corresponsabilità, abbia o meno gestito o diretto l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo di imposta in questione , deve anche aver esattamente adempiuto agli obblighi tributari relativi alla corretta dichiarazione dei redditi e al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte.
1.8. Nel caso di specie, per quanto emerge dagli atti , l’intimato è subentrato nella carica ad altro soggetto ed è stato legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE nel solo mese di dicembre dell’anno di imposta 2009 a cui l’accertamento si riferisce, ma risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi dell’ ente con il modello unico 2010, contenente la contestata applicazione del regime fiscale agevolato in difetto dei presupposti di legge.
1.9. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado che lo ha assolto da ogni responsabilità si è discostata dai principi espressi in materia dalla Corte laddove, nella sentenza impugnata, ha ritenuto necessaria la sua effettiva partecipazione alla costituzione di un ente commerciale ‘camuffato’ da RAGIONE_SOCIALE per l’addebito di responsabilità personale e solidale al rappresentante legale in relazione ai debiti tributari dell’RAGIONE_SOCIALE derivant i dall’erronea applicazione del regime fiscale agevolato.
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME