Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26317 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6701/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
COGNOME NOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza n. 3465/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 22.8.2018, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 9.9.2025;
FATTI DI CAUSA
Avviso di accertamentoassociazioni sportive dilettantistiche -responsabilità ex art. 38 c.c. PEF, IRAP, IVA – reddito di lavoro
autonomo anno
2008.
COGNOME NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. TYS041A01086/2016, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Catania per l’anno di imposta 2011 e notificato in data 6.5.2016 presso l’ultima sede legale dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, trovata chiusa in quanto estinta in data 19.6.2013 e di cui il COGNOME era stato Presidente nel periodo dal 23 luglio al 14 dicembre 2012 e, di poi, notificato al predetto COGNOME in data 3.6.2016, in qualità di coobbligato in solido ex art. 38 c.c. per l’anno di imposta 2011.
La C.T.P. di Catania accoglieva il ricorso.
La C.T.R. della Sicilia, adita dall’Agenzia delle Entrate, rigettava il proposto appello, confermando la nullità dell’atto, in quanto all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento l’associazione non riconosciuta era già estinta e quindi non poteva più essere parte di un rapporto tributario. Inoltre, l’Ufficio non aveva dimostrato che nel corso dell’anno di imposta 2011, l’appellato COGNOME avesse posto in essere operazioni gestionali per conto dell’associazione sportiva, risultando piuttosto che non rivestiva nel 2011 la carica di Presidente e nemmeno nell’ultimo anno di attività dell’associazione.
Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
COGNOME NOME COGNOME è rimasto intimato.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 9.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo – rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.c. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.» – l’Agenzia delle Entrate assume che la C.T.R. non aveva applicato i principi più volte illustrati dalla Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 38 c.c. con specifico riferimento alle obbligazioni tributarie, secondo cui non
veniva il rilievo una solidarietà derivante dalle obbligazioni assunte contrattualmente, per cui era necessario individuare chi avesse agito personalmente per conto dell’associazione. Nei fatti, era stata omessa la presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2011, adempimento che avrebbe dovuto essere posto in essere nel tempo in cui NOME NOME COGNOME era legale rappresentante del Club Calcio Belpasso, il che dava luogo ad un debito di imposta insorgente ex lege . Del debito era pertanto tenuto a rispondere solidalmente, sia per le sanzioni pecuniarie che per i tributi non corrisposti, colui che avesse sottoscritto ovvero omesso di sottoscrivere, come nel caso in esame, atti e dichiarazioni o modelli inviati dall’Agenzia delle Entrate, a prescindere dallo svolgimento di attività di natura negoziale. Era stato altresì stravolto il regime dell’onere della prova, posto che nel caso di specie nulla avrebbe dovuto provare l’amministrazione finanziaria, avendo correttamente invocato la responsabilità solidale e personale del legale rappresentante in carica nel periodo controverso. Era semmai il contribuente a dover dimostrare che, a causa di impedimento ( es. malattia) o per aver rilasciato specifica delega altri amministratori, non aveva concretamente esercitato i poteri connessi alla carica di legale rappresentante. Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte in più occasioni, la responsabilità delle obbligazioni sociali di natura tributaria è limitata a quelle insorte durante il periodo di investitura, dalla quale trae origine e titolo l’effettiva ingerenza nella gestione.
2. Il motivo è fondato.
2.1.Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in via generale, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di
rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi (ex multis, Cass. n. 25650 del 15/10/2018). Si è, altresì, precisato, al riguardo, che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25748 del 24/10/2008; Cass. n. 29733 del 29/12/2011). D’altro canto, la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (conf., Cass. n. 5746 del 12/03/2007). Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26290 del 14/12/2007; Cass. n. 25748 del 24/10/2008).
2.2. Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art. 38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per conto dell’associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell’ente, la concreta attività negoziale riferibile all’associazione stessa, è stato, poi, ritenuto da questa Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del 10/09/2009), pur senza
trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni.
Si è, infatti, rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege, al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva (Cass. n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022).
Si è inoltre puntualizzato che, in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., 23/02/2018, n. 4478; 28/09/2018, n. 22861). E’ consequenziale a tale principio di diritto che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire anche ad annualità d’imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell’ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all’intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass. n. 3093/2021).
2.3. Ed infatti, il richiamo all’effettività dell’ingerenza, implicito nel riferimento all’aver «agito in nome e per conto dell’associazione», contenuto nell’art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 5746 del 2007, cit.; Cass. n. 4747 del 24/02/2020).
2.4.Le conclusioni a cui la giurisprudenza perviene nella materia fiscale, cui questo collegio intende dare continuità, comportano peraltro un’ulteriore conseguente considerazione, incidente sulla prova e sul riparto del suo onere. Se infatti con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell’interesse dell’associazione, deve invece affermarsi che nelle obbligazioni ex lege -in cui l’attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall’associato ai fini dell’insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell’ente da parte del soggetto -tale onere probatorio va diversamente ripartito. Infatti, grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell’agente l’onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente.
Nel caso di specie, trattandosi di debito tributario scaturente dall’omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico Enti non commerciali ed Irap, il cui termine scadeva il 30.9.2012, epoca nella quale NOME NOME COGNOME ricopriva pacificamente la carica di Presidente, l’aver ricoperto la carica è sufficiente a far presumere il concreto esercizio dell’attività di direzione dell’associazione, tra cui rientrano gli obblighi di natura tributaria,
essendo per contro irrilevante che non rivestisse tale carica nell’anno di imposta 2011 o all’epoca di cessazione dell’attività dell’associazione (2013).
A fronte di tale posizione, il giudice regionale si è limitato a ribadire l’interpretazione secondo cui dall’art. 38 cod. civ. si evince che ai fini dell’assunzione degli obblighi dell’associazione non si richiede la titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma la prova dell’attività negoziale concretamente svolta, prova a carico di chi chiama a responsabilità l’associato o comunque la persona che per essa abbia agito, concludendo che questa prova non è stata fornita. La decisione non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati in materia fiscale, così trascurando la posizione di legale rappresentante del controricorrente nel periodo di insorgenza degli obblighi tributari e senza tener conto che ai fini fiscali è necessario valorizzare anche i poteri gestori connessi alla carica del chiamato a rispondere dall’Amministrazione finanziaria, cadendo sulla sua persona l’onere di dimostrare, in concreto, la propria estraneità.
La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)